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Sentenza

Sentenza del 17/04/2015 n. 7865 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il recupero fiscale relativo all'utilizzo di un credito IVA dell'anno 1999 in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta per l'assegnazione agevolata di beni ai soci. La CTR Campania aveva annullato il recupero IRAP, ma aveva confermato quello IVA, ritenendo non utilizzabile il credito perché non riportato nella dichiarazione IVA dell'anno 2000. In Cassazione la società denunciava omessa pronuncia sulle contestazioni relative all'uso dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, ultrapetizione e vizi di motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero per difetto di legittimazione passiva, essendo l'Agenzia delle Entrate l'unico soggetto legittimato dopo il giudizio d'appello. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, perché la società non aveva riportato integralmente le domande, le eccezioni e gli atti processuali necessari a verificare le violazioni denunciate. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità, per la cumulativa e impropria sovrapposizione di diversi vizi di motivazione e per l'inidoneità del momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. La decisione della CTR è quindi rimasta ferma. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non avevano svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57

    L'Agenzia delle Entrate è succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze.

    Nei giudizi tributari in cui l'appello riguarda l'ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate, il Ministero non conserva la legittimazione passiva nel successivo giudizio di cassazione.

  • D.M. 28 dicembre 2000, art. 1

    La successione dell'Agenzia delle Entrate nei rapporti processuali è divenuta efficace dal 1° gennaio 2001.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte e non può decidere oltre i limiti della domanda. La denuncia di omessa pronuncia o ultrapetizione richiede però la precisa indicazione degli atti e delle questioni sottoposte al giudice di merito.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    La norma disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni. La società contestava che il recupero rientrasse nei limiti di tale controllo, ma la censura non è stata esaminata nel merito per difetto di autosufficienza.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono individuare con precisione la violazione di legge o il vizio motivazionale denunciato; non è ammessa la commistione generica di censure diverse.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve esporre motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, illustrando in modo intelligibile le ragioni della censura.

  • art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale applicabile, ciascun motivo relativo a un vizio di motivazione doveva contenere un momento di sintesi chiaro e autonomo sul fatto controverso o sulle ragioni dell'insufficienza motivazionale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente richiamare una norma o affermare genericamente che il giudice non si è pronunciato: occorre trascrivere o indicare con precisione la domanda, l'eccezione e l'atto processuale in cui sono state formulate.
  • Le censure di omessa pronuncia, ultrapetizione e vizio di motivazione devono essere mantenute distinte e formulate secondo il rispettivo requisito processuale; la loro sovrapposizione rende il motivo inammissibile.
  • Il principio di autosufficienza impone al ricorrente di fornire alla Corte tutti gli elementi necessari per verificare direttamente il fatto processuale, senza rinviare genericamente agli atti dei precedenti gradi.
  • Nei giudizi tributari, quando il processo d'appello coinvolge l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, il ricorso per cassazione deve essere normalmente indirizzato contro l'Agenzia e non contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  • La Corte di cassazione non rivaluta liberamente il merito o la documentazione contabile: una censura sulla motivazione deve indicare uno specifico fatto decisivo, il passaggio motivazionale viziato e il nesso tra errore e possibile esito della causa.
  • La conferma sostanziale della pretesa tributaria può dipendere dall'inammissibilità del ricorso, senza che la Corte esamini nel merito la correttezza dell'utilizzo del credito IVA.

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