Cassazione Penale, Sentenza n. 237/2024 del 03/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che egli avesse conoscenza del processo. Lamenta che la decisione si sarebbe basata su elementi indiziari e non significativi quali l'arresto in flagranza e la nomina di un difensore di fiducia, i quali non proverebbero la "vocatio in iudicium" e la conoscenza effettiva del procedimento.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che l'imputato partecipò all'udienza di convalida dell'arresto e al giudizio direttissimo del 29/08/2015, ricevendo la citazione a giudizio e la descrizione dell'accusa (cioè la "vocatio in iudicium"). In seguito il difensore, munito di procura speciale, ha chiesto il rito abbreviato nella udienza del 24/02/2016: ciò rappresenta un indice certo della conoscenza del processo e vale come rappresentanza effettiva anche per le successive udienze non presenziate dall'imputato. Richiamata la normativa introdotta dal d.lgs. 150/2022 e la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha escluso l'applicabilità della rescissione per assenza e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rescissione del giudicato per procedimenti celebrati in assenza dell'imputato; la Corte ha ritenuto non applicabile l'istituto perché era acclarata la conoscenza del processo ("vocatio in iudicium").
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che individua il motivo di ricorso per violazione di legge: il ricorrente l'ha indicata come titolo dell'impugnazione, ma la Corte di legittimità ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.
art. 558, comma 6, cod. proc. pen.
Regola la sequenza procedurale dopo la convalida dell'arresto e la celebrazione del giudizio direttissimo; rilevante per dimostrare che l'imputato, presente alla prima udienza, ha avuto contatto formale con il processo.
art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
Introdotto dal d.lgs. 150/2022; stabilisce che è considerato presente l'imputato che ha partecipato alla prima udienza e non compare alle successive, e che è considerato presente anche l'imputato rappresentato da procuratore speciale per un rito speciale, rafforzando la nozione di "presenza" a fini processuali.
art. 616 cod. proc. pen.
Dispone la condanna per l'inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e di una somma in favore della cassa delle ammende (determinata in 3.000 euro).
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riforma che ha rimodulato la disciplina dell'assenza, valorizzando l'effettiva conoscenza della pendenza del processo ed escludendo presunzioni generiche; la Corte l'ha richiamata per confermare il criterio di accertamento della conoscenza.
legge delega 27-9-2021, n. 134
Atto di delega alla base del d.lgs. 150/2022; citata a supporto del principio che impone l'accertamento della conoscenza effettiva del processo.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 28912/2019 "Innaro", Sez. U. n.23948/2019 "Ismail", Sez. U. n.698/2019 "Sinito", Sez.1 n.31049/2018 "Careri", Sez.2 n.57918/2018 "A.")
Orientamenti richiamati che affermano che la conoscenza rilevante è la "vocatio in iudicium" e che non possono essere fatte valere presunzioni generiche (arresto, nomina difensore, notifiche prodromiche) per ritenere la conoscenza del processo; tuttavia la giurisprudenza e la riforma sottolineano che la rappresentanza con procura speciale per un rito speciale costituisce indice certo di conoscenza.
Massime di principio
- La conoscenza del processo rilevante per escludere la rescissione del giudicato deve consistere nella "vocatio in iudicium" (citazione a giudizio) e non in meri atti prodromici; le presunzioni semplici (arresto, nomina difensore, domicili eletti) da sole non bastano.
- La partecipazione dell'imputato alla prima udienza (es. convalida dell'arresto e giudizio direttissimo) costituisce prova forte della conoscenza del processo e fa ritenere l'imputato "presente" anche se poi non compare, salvo legittimo impedimento.
- La nomina di un difensore con procura speciale per chiedere un rito speciale (es. rito abbreviato) equivale a una rappresentanza che attesta la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
- Dalla riforma (d.lgs. 150/2022) segue l'esclusione di presunzioni generiche: l'accertamento della conoscenza deve essere effettivo e documentato.
- Se il ricorso per rescissione è manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e a una somma ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare con attenzione la prova della "vocatio in iudicium" prima di proporre istanze di rescissione.
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