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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 237/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che egli avesse conoscenza del processo. Lamenta che la decisione si sarebbe basata su elementi indiziari e non significativi quali l'arresto in flagranza e la nomina di un difensore di fiducia, i quali non proverebbero la "vocatio in iudicium" e la conoscenza effettiva del procedimento.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che l'imputato partecipò all'udienza di convalida dell'arresto e al giudizio direttissimo del 29/08/2015, ricevendo la citazione a giudizio e la descrizione dell'accusa (cioè la "vocatio in iudicium"). In seguito il difensore, munito di procura speciale, ha chiesto il rito abbreviato nella udienza del 24/02/2016: ciò rappresenta un indice certo della conoscenza del processo e vale come rappresentanza effettiva anche per le successive udienze non presenziate dall'imputato. Richiamata la normativa introdotta dal d.lgs. 150/2022 e la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha escluso l'applicabilità della rescissione per assenza e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rescissione del giudicato per procedimenti celebrati in assenza dell'imputato; la Corte ha ritenuto non applicabile l'istituto perché era acclarata la conoscenza del processo ("vocatio in iudicium").

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che individua il motivo di ricorso per violazione di legge: il ricorrente l'ha indicata come titolo dell'impugnazione, ma la Corte di legittimità ha ritenuto il motivo manifestamente infondato.

  • art. 558, comma 6, cod. proc. pen.

    Regola la sequenza procedurale dopo la convalida dell'arresto e la celebrazione del giudizio direttissimo; rilevante per dimostrare che l'imputato, presente alla prima udienza, ha avuto contatto formale con il processo.

  • art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    Introdotto dal d.lgs. 150/2022; stabilisce che è considerato presente l'imputato che ha partecipato alla prima udienza e non compare alle successive, e che è considerato presente anche l'imputato rappresentato da procuratore speciale per un rito speciale, rafforzando la nozione di "presenza" a fini processuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispone la condanna per l'inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e di una somma in favore della cassa delle ammende (determinata in 3.000 euro).

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Riforma che ha rimodulato la disciplina dell'assenza, valorizzando l'effettiva conoscenza della pendenza del processo ed escludendo presunzioni generiche; la Corte l'ha richiamata per confermare il criterio di accertamento della conoscenza.

  • legge delega 27-9-2021, n. 134

    Atto di delega alla base del d.lgs. 150/2022; citata a supporto del principio che impone l'accertamento della conoscenza effettiva del processo.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 28912/2019 "Innaro", Sez. U. n.23948/2019 "Ismail", Sez. U. n.698/2019 "Sinito", Sez.1 n.31049/2018 "Careri", Sez.2 n.57918/2018 "A.")

    Orientamenti richiamati che affermano che la conoscenza rilevante è la "vocatio in iudicium" e che non possono essere fatte valere presunzioni generiche (arresto, nomina difensore, notifiche prodromiche) per ritenere la conoscenza del processo; tuttavia la giurisprudenza e la riforma sottolineano che la rappresentanza con procura speciale per un rito speciale costituisce indice certo di conoscenza.

Massime di principio

  • La conoscenza del processo rilevante per escludere la rescissione del giudicato deve consistere nella "vocatio in iudicium" (citazione a giudizio) e non in meri atti prodromici; le presunzioni semplici (arresto, nomina difensore, domicili eletti) da sole non bastano.
  • La partecipazione dell'imputato alla prima udienza (es. convalida dell'arresto e giudizio direttissimo) costituisce prova forte della conoscenza del processo e fa ritenere l'imputato "presente" anche se poi non compare, salvo legittimo impedimento.
  • La nomina di un difensore con procura speciale per chiedere un rito speciale (es. rito abbreviato) equivale a una rappresentanza che attesta la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
  • Dalla riforma (d.lgs. 150/2022) segue l'esclusione di presunzioni generiche: l'accertamento della conoscenza deve essere effettivo e documentato.
  • Se il ricorso per rescissione è manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e a una somma ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare con attenzione la prova della "vocatio in iudicium" prima di proporre istanze di rescissione.

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