Tribunale, Sentenza T-462/22
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 6 novembre 2024. — Millennium BCP Participações, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda e BCP África, SGPS, Lda contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Zona Franca di Madera – Regime di aiuti cui il Portogallo ha dato esecuzione – Decisione che constata la non conformità del regime alle decisioni C(2007) 3037 definitivo e C(2013) 4043 final, che dichiarano tale regime incompatibile con il mercato interno e ordinano il recupero degli aiuti versati nell’ambito del medesimo – Obbligo di motivazione – Nozione di “aiuto esistente” ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento (UE) 2015/1589 – Assenza di deroga alla condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella regione autonoma di Madera – Principio di buona amministrazione – Principio di leale cooperazione – Legittimo affidamento – Certezza del diritto. — Causa T-462/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso di due SGPS madeirensi contro la decisione della Commissione sugli aiuti della Zona Franca di Madera. Conferma che la condizione relativa alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro nella RAM si applicava anche alle SGPS e che l’asserita deroga non era stata validamente sottoposta alla Commissione in sede di notifica. Di conseguenza, gli aiuti concessi in mancanza di tale condizione non erano "aiuti esistenti" e restavano soggetti al recupero.
Aiuti di Stato nella Zona Franca di Madera: il Tribunale conferma che gli aiuti concessi alle SGPS in violazione della condizione di creazione o mantenimento di posti di lavoro non costituivano "aiuti esistenti" e ne legittima il recupero.
La questione giuridica
Se la Commissione avesse violato l’obbligo di motivazione e/o commesso un errore di diritto nel ritenere che le SGPS fossero soggette alla condizione di creazione o mantenimento di posti di lavoro nella RAM e che, in difetto, gli aiuti ricevuti nel quadro del regime III non potessero essere qualificati come "aiuti esistenti" ai sensi del regolamento 2015/1589; inoltre, se fosse stata violata la tutela del legittimo affidamento e la certezza del diritto.
Principio di diritto
Il Tribunale ha statuito che la Commissione ha correttamente qualificato come aiuti illegali, e non come aiuti esistenti, gli aiuti concessi alle SGPS nell’ambito del regime III della Zona Franca di Madera senza rispettare la condizione di creazione o mantenimento di posti di lavoro nella RAM, poiché tale deroga non era stata validamente notificata né autorizzata con le decisioni del 2007 e del 2013. La motivazione della decisione era sufficiente, e le ricorrenti non potevano invocare né un legittimo affidamento né la certezza del diritto contro un regime attuato in modo sostanzialmente diverso da quello approvato.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 108, paragrafi 1, 2 e 3, TFUE
- Articolo 349 TFUE
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Regolamento (CE) n. 659/1999
- Regolamento (UE) 2015/1588
Aiuti di Stato nella Zona Franca di Madera e recupero degli aiuti alle SGPS
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da due società di gestione di partecipazioni sociali (SGPS) stabilite a Madera contro la decisione 2022/1414 della Commissione, relativa al regime III della Zona Franca di Madera. Il Tribunale esamina se gli aiuti percepiti dalle ricorrenti possano essere considerati autorizzati e quindi "aiuti esistenti", oppure se la loro concessione in violazione delle condizioni del regime comporti legittimamente il recupero.
Fatti e procedimento amministrativo
Il regime fiscale della Zona Franca di Madera è stato autorizzato in più fasi dalla Commissione, in particolare con la decisione del 2007 per il periodo 2007-2013 e con la decisione del 2013 per il 2013, poi prorogato. Il regime III prevedeva una riduzione dell’imposta sulle società sugli utili derivanti da attività effettivamente e materialmente svolte a Madera, con massimali di aiuto legati, tra l’altro, al numero di posti di lavoro mantenuti dal beneficiario nella regione.
La Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, dubitando dell’applicazione del regime ai redditi generati fuori dalla RAM e del nesso tra aiuto e creazione/mantenimento di posti di lavoro. Con la decisione impugnata, ha dichiarato che il regime era stato attuato in violazione delle decisioni di autorizzazione e ha imposto al Portogallo di recuperare gli aiuti incompatibili.
Oggetto dei motivi di ricorso
Le ricorrenti deducevano tre censure:
- violazione dell’obbligo di motivazione ex articolo 296 TFUE;
- errore di diritto per averle incluse tra i beneficiari tenuti al recupero pur essendo, a loro avviso, escluse dalla condizione occupazionale;
- violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto.
Obbligo di motivazione
Il Tribunale ritiene la motivazione della decisione sufficiente. Richiama il principio per cui l’atto deve esporre chiaramente il ragionamento della Commissione, senza dover elencare tutti gli elementi di fatto e di diritto, purché il contesto consenta di comprendere la decisione.
Secondo il Tribunale, dai punti 213 e 214 e dagli articoli da 1 a 4 della decisione impugnata risultava in modo chiaro che il recupero riguardava gli aiuti concessi in violazione delle decisioni del 2007 e del 2013, e che le autorità portoghesi dovevano verificare, caso per caso, l’effettivo rispetto delle condizioni del regime, inclusa la creazione o il mantenimento di posti di lavoro nella RAM. La Commissione aveva quindi fornito una motivazione sufficiente anche rispetto alla posizione delle SGPS.
Qualificazione come aiuto esistente o aiuto nuovo
Il nodo centrale è la qualificazione giuridica degli aiuti versati alle SGPS senza la condizione occupazionale. Il Tribunale ricorda che, per stabilire se un aiuto individuale corrisponda a un regime autorizzato, occorre esaminare non solo le decisioni di autorizzazione, ma anche il contenuto della notifica dello Stato membro e gli eventuali chiarimenti successivi, perché essi fanno parte integrante del progetto notificato.
Il Tribunale valorizza anche il dovere di collaborazione dello Stato membro nel procedimento sugli aiuti di Stato: il Portogallo avrebbe dovuto fornire tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di valutare una eventuale deroga per le SGPS. Poiché la deroga non era stata adeguatamente notificata, la Commissione non aveva potuto esaminarne la compatibilità con il mercato interno.
Portata della decisione del 2007
Quanto alla decisione del 2007, il Tribunale osserva che la deroga a favore delle SGPS era menzionata solo in due disposizioni della base normativa allegata alla notifica, ma non nel formulario di notifica né nel memorandum esplicativo. Da una lettura complessiva del testo notificato emerge, però, che la condizione occupazionale si applicava a tutte le imprese del regime III, comprese le SGPS.
Il Tribunale sottolinea che:
- la creazione o il mantenimento di posti di lavoro era indicata come condizione di accesso al regime;
- le SGPS potevano rientrare nella categoria degli "altri servizi non esclusi";
- l’articolo 34oA rinviava alle condizioni generali applicabili e all’articolo 33, paragrafo 1, lettera g), che richiamava espressamente le condizioni per le SGPS;
- le autorità portoghesi non avevano mai portato chiaramente all’attenzione della Commissione una deroga che escludesse le SGPS da tale requisito.
Ne consegue che la Commissione non aveva autorizzato una deroga e gli aiuti concessi alle SGPS senza tale requisito non potevano essere considerati "aiuti esistenti" ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento 2015/1589.
Portata della decisione del 2013
Diversamente, nella decisione del 2013 era espressamente richiamato un impegno del Portogallo a sopprimere qualsiasi trattamento preferenziale delle SGPS qualora fosse confermato che esso conferiva loro un vantaggio. Tale impegno, scaturito da richieste di chiarimento della Commissione, faceva parte integrante della notifica. Anche per il 2013, dunque, il Tribunale esclude che la Commissione abbia autorizzato una deroga favorevole alle SGPS.
Principi di buona amministrazione, leale cooperazione, legittimo affidamento e certezza del diritto
Il Tribunale respinge anche le censure fondate sui principi generali.
Sul piano della buona amministrazione, la Commissione non era tenuta a desumere d’ufficio una deroga che le autorità portoghesi non avevano spiegato né chiarito, soprattutto considerato che la condizione dei posti di lavoro era essenziale per la valutazione della proporzionalità del regime.
Sul piano della leale cooperazione, il Tribunale rileva che, se il Portogallo intendeva sottoporre alla Commissione una deroga per le SGPS, avrebbe dovuto richiamarla esplicitamente e giustificarla.
Quanto al legittimo affidamento, il Tribunale ricorda che esso richiede assicurazioni precise, incondizionate e provenienti da autorità competenti dell’Unione. Nel caso di specie, la decisione del 2007 non forniva alcuna garanzia esplicita di esenzione delle SGPS dalla condizione occupazionale, mentre la decisione del 2013 conteneva addirittura un impegno a eliminare il trattamento preferenziale.
Sul versante della certezza del diritto, la presenza della deroga nella base normativa nazionale non bastava a rendere chiara o prevedibile un’autorizzazione della Commissione, soprattutto perché l’interpretazione della normativa nazionale e il comportamento delle autorità portoghesi non potevano essere imputati alla Commissione.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese. La decisione della Commissione resta quindi valida nella parte in cui assoggetta anche le SGPS all’obbligo di recupero degli aiuti incompatibili concessi in violazione delle condizioni del regime III della Zona Franca di Madera.
Principio affermato
La mera presenza, in una base normativa nazionale allegata alla notifica, di una possibile deroga non basta a dimostrare che la Commissione l’abbia autorizzata: occorre che la deroga sia stata validamente notificata e messa in condizione di essere valutata. In mancanza, gli aiuti concessi in modo difforme dal regime approvato sono aiuti illegali e non possono essere protetti né dal legittimo affidamento né dalla certezza del diritto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 6 nov 2024Tribunale, Sentenza T-386/21
- Sentenza · 6 nov 2024Tribunale, Sentenza T-520/22
- Sentenza · 6 nov 2024Tribunale, Sentenza T-561/22
- Sentenza · 6 nov 2024Tribunale, Sentenza T-632/22
- Sentenza · 6 nov 2024Tribunale, Sentenza T-713/22
- Sentenza · 6 nov 2024Tribunale, Sentenza T-790/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →