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Ordinanza

Ordinanza n. 296/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di mancata ammissione del ricorrente alla prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense – -OMISSIS-; - del giudizio di insufficienza espresso sull’elaborato scritto, valutato con il punteggio di -OMISSIS-; - del verbale di correzione del 16.01.2026; - del provvedimento di differimento/diniego dell’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 14.04.2026; -di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale; - nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l’ostensione degli elaborati comparativi richiesti con istanza di accesso del 14.04.2026; - nonché per l’ammissione con riserva del ricorrente a sostenere la prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense – -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense, giudizio numerico di insufficienza dell'elaborato scritto, verbale di correzione e differimento o diniego dell'accesso agli elaborati comparativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la mancata ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense, il giudizio numerico di insufficienza riportato nell'elaborato scritto, il verbale di correzione e il provvedimento di differimento o diniego dell'istanza di accesso agli atti, chiedendo anche l'accertamento del diritto all'ostensione degli elaborati comparativi e l'ammissione con riserva alla prova orale. Nella fase cautelare ha contestato, per quanto emerge dal testo, la valutazione negativa dell'elaborato e il difetto di esternazione della motivazione, nonché il diniego o differimento dell'accesso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo, a una sommaria delibazione, non favorevolmente apprezzabili le censure. Ha affermato che, per motivare la valutazione delle prove scritte dell'esame di avvocato, è sufficiente il voto numerico attribuito secondo criteri specifici di valutazione predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni, chiarimenti, glosse, segni grafici o indicazioni sugli elaborati. Ha inoltre ritenuto preclusa al giudice amministrativo un'analisi particolareggiata del giudizio tecnico della Commissione, espressione di ampia discrezionalità tecnica qualificata e sindacabile soltanto in presenza di manifesta erroneità, rilevabile ictu oculi, o palese illogicità, non ravvisate nel caso concreto. Non è stata adottata l'ammissione con riserva alla prova orale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale proposta nel giudizio amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella valutazione delle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense, il voto numerico è sufficiente a motivare il giudizio quando sia attribuito sulla base di criteri specifici di valutazione predeterminati; non sono necessarie ulteriori spiegazioni, glosse, segni grafici o annotazioni sugli elaborati.
  • Il giudice amministrativo non può procedere a un'analisi particolareggiata del giudizio tecnico espresso dalla Commissione per l'esame di abilitazione forense, trattandosi di esercizio di ampia discrezionalità tecnica qualificata. Il sindacato è ammesso soltanto in presenza di manifesta erroneità, rilevabile ictu oculi, o di palese illogicità.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazione

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