Cassazione Penale, Sentenza n. 36878/2023 del 06/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revoca della confisca di prevenzione di due terreni acquistati dal defunto Natale BRUZZANITI con rogito del 17/6/1979, asserendo che un "fatto nuovo" (la sentenza penale del 22/12/2016, irrevocabile, con cui gli imputati erano stati assolti dal reato di associazione mafiosa per insussistenza del fatto) avrebbe fatto venir meno la connessione eziologica e temporale tra la presunta pericolosità mafiosa e gli acquisti del 1979; la Corte d'appello aveva però ritenuto che l'assoluzione non avesse modificato la valutazione della pericolosità sociale del de cuius e aveva confermato il rigetto dell'istanza di revoca
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Milano per un nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte territoriale, pur richiamando principi corretti, non ha adeguatamente confrontato e motivato il significato delle ragioni dell'assoluzione penale rispetto agli elementi posti a fondamento della confisca di prevenzione; in particolare ha omesso un esame puntuale delle ragioni della sentenza penale e delle interrelazioni fra le posizioni degli assolti, necessario prima di confermare che i medesimi fatti storici non fossero in contrasto e che potessero ancora fondare la pericolosità qualificata. Conseguenza: annullamento e rinvio per nuovo esame, con nuovo collegio
Norme richiamate
legge 7 luglio 1956 n. 1423, art. 7
Regola l'istanza di revoca nel procedimento di prevenzione; consente ai soggetti interessati di chiedere la revoca della misura patrimoniale sulla base di fatti nuovi quali una sentenza penale definitiva
legge 27 dicembre 1965 n. 575, art. 2-ter
Riferimento normativo al procedimento di prevenzione e ai presupposti per le misure; richiamato nel quadro della disciplina sulle misure di prevenzione
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, artt. 4 e 16
Art. 4 definisce le categorie di pericolosità (generica e qualificata) rilevanti per le misure di prevenzione; art. 16 disciplina aspetti applicativi delle misure patrimoniali. La Corte ricorda che il giudice della prevenzione può fare autonoma valutazione dei fatti penali ma deve motivare la persistenza della pericolosità
legge 27 dicembre 1965 n. 575, art. 3-ter, comma 2
Richiamata per chiarire le regole sul procedimento di prevenzione e l'ambito del ricorso per cassazione
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, art. 10, comma 3
Conferma richiamo di disposizioni precedenti sulla materia e sul ruolo del giudice della prevenzione nell'uso di elementi probatori provenienti da procedimenti penali
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, art. 28, lett. b)
Norma sulla revocazione della confisca (menzionata quale quadro normativo attuale in cui si inserisce la revoca in seguito a vicende penali definitive)
codice penale, art. 416-bis
Delitto di associazione mafiosa: la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto è il 'fatto nuovo' rilevante che il giudice di prevenzione deve esaminare rispetto agli elementi posti a base della confisca
codice di procedura penale, art. 623, comma 1, lett. a)
Disposizione richiamata per spiegare che, in caso di annullamento, il nuovo collegio di giudizio deve essere composto da giudici diversi da quelli che hanno emanato il provvedimento impugnato
Massime di principio
- L'assoluzione penale definitiva non determina automaticamente la revoca della confisca di prevenzione: la revoca è obbligatoria solo se l'accertamento penale ha escluso precisamente i fatti che hanno costituito il fondamento della misura preventiva
- Il giudice della prevenzione è autonomo rispetto al processo penale e può utilizzare elementi emersi nel procedimento penale, ma deve motivare in modo puntuale perché quegli elementi indiziari giustifichino la persistenza della pericolosità sociale
- Quando è prodotta una sentenza penale assolutoria, il giudice di prevenzione ha l'obbligo di confrontarsi esplicitamente con le ragioni dell'assoluzione e con le interrelazioni tra le posizioni degli imputati, prima di dichiarare la continuità della pericolosità
- La valutazione della pericolosità qualificata richiede di determinare sia l'attualità della pericolosità sia la sua estensione temporale: solo i beni acquistati nel periodo in cui la pericolosità si è manifestata sono normalmente suscettibili di ablazione, salvo che la pericolosità qualificata investa l'intero percorso esistenziale
- Non è sufficiente richiamare in termini generici l'autonomia dei procedimenti per evitare il confronto con un decisivo "fatto nuovo": l'omissione di tale confronto costituisce vizio motivazionale che può comportare annullamento e rinvio
- La presunzione di appartenente a un sodalizio mafioso non può basarsi su mera contiguità o vicinanza: occorrono elementi concreti sintomatici di partecipazione o di azioni funzionali agli scopi associativi
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