Sentenza del 08/07/2015 n. 3103 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE - Fallimento del debitore - Cartella esattoriale - Ruolo straordinario - Notifica al curatore - Legittimità - Non sussiste - Ammissione al passivo - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare nell'ambito della riscossione mediante ruolo straordinario prevista dall'art. 15-bis del d.P.R. n. 602/1973. La Corte ha ritenuto che, una volta dichiarato il fallimento del debitore e sussistendo un pericolo per la riscossione, l'amministrazione debba far valere il credito nell'ambito della procedura di verifica dello stato passivo, secondo gli artt. 92 e seguenti della Legge Fallimentare, senza dover previamente notificare la cartella al curatore. Ciò perché l'art. 51 della Legge Fallimentare vieta le azioni esecutive individuali e perché il credito tributario può essere ammesso al passivo sulla base del semplice ruolo.
La decisione
La notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare non è necessaria e non costituisce il presupposto per l'ammissione del credito al passivo. L'agente della riscossione deve presentare la domanda di ammissione secondo le regole concorsuali. Se il credito è contestato, l'ammissione deve avvenire con riserva ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. n. 602/1973; la riserva sarà sciolta dopo la definizione dell'impugnazione davanti al giudice tributario.
Norme richiamate
Art. 15-bis del d.P.R. n. 602/1973
Disciplina il ruolo straordinario, utilizzabile quando vi sia un fondato pericolo per la riscossione del credito tributario.
Artt. 92 e seguenti della Legge Fallimentare
Impongono ai creditori, compresa l'amministrazione finanziaria, di far valere le proprie pretese attraverso la procedura di accertamento del passivo.
Art. 51 della Legge Fallimentare
Vieta, dopo la dichiarazione di fallimento, le azioni esecutive individuali sui beni del fallito; pertanto la riscossione deve avvenire nell'ambito della procedura concorsuale.
Art. 87, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973
Consente l'ammissione del credito tributario al passivo sulla base del ruolo, senza necessità della previa notifica della cartella al curatore.
Art. 88 del d.P.R. n. 602/1973
Prevede l'ammissione con riserva del credito tributario quando esso sia oggetto di contestazione; la riserva viene sciolta dopo la decisione del giudice tributario.
Cassazione n. 4483/2015
Precedente conforme secondo cui, in caso di fallimento, il credito tributario deve essere insinuato al passivo e non richiede la previa notifica della cartella al curatore.
Massime di principio
- Dopo la dichiarazione di fallimento, il creditore tributario non può procedere individualmente sui beni del debitore, ma deve insinuarsi al passivo secondo le regole della procedura concorsuale.
- La mancata notifica della cartella esattoriale al curatore non impedisce, di per sé, l'ammissione del credito tributario al passivo quando il credito risulti dal ruolo.
- In presenza di contestazioni sul credito, l'ammissione può avvenire con riserva e la definitiva stabilizzazione della pretesa dipende dalla decisione del giudice tributario.
- Il ruolo può costituire una base sufficiente per la domanda di ammissione al passivo, ma non elimina il diritto del curatore o degli altri interessati di contestare la fondatezza, l'ammontare o la legittimità del credito.
- La disciplina concorsuale prevale sulle ordinarie modalità di riscossione individuale, perché mira a garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori.
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