Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 106/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione comunicato in data 29.09.2025; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 8 aprile 2026; - del provvedimento di revoca del nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Piacenza depositato in udienza il 13.01.2026; - di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.

Giustizia amministrativa202500755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione e, con motivi aggiunti, revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione, nonché gli atti connessi, chiedendone la sospensione cautelare. Con motivi aggiunti ha impugnato la revoca del nulla osta emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Piacenza. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la contestazione cautelare riguardava la legittimità della revoca del nulla osta, adottata in ragione della mancanza di capacità reddituale del datore di lavoro, e la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione in assenza della sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro.

La decisione

Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha considerato adeguatamente motivata la revoca del nulla osta con riferimento alla mancanza di capacità reddituale del datore di lavoro, ritenuta elemento essenziale per il rilascio del titolo, in quanto prodromica all’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato. Il Collegio ha inoltre condiviso l’orientamento secondo cui il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato soltanto quando sia cessato, per causa non imputabile al lavoratore, un precedente rapporto di lavoro regolarmente instaurato; dalla mancata sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro non può invece derivare il diritto a tale permesso. Non risultano valutazioni espresse sul periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, esaminata dal TAR nella presente fase.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    La decisione concerne il rilascio e il diniego del permesso di soggiorno, sebbene l’ordinanza non richiami espressamente uno specifico comma.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato è assistita da adeguata motivazione quando indica la mancanza di capacità reddituale del datore di lavoro, elemento essenziale e prodromico all’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone, secondo l’orientamento condiviso dal Collegio, l’interruzione di un precedente rapporto di lavoro regolarmente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore.
  • La mancata sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro non consente, di per sé, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.