Ordinanza n. 106/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione comunicato in data 29.09.2025; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 8 aprile 2026; - del provvedimento di revoca del nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Piacenza depositato in udienza il 13.01.2026; - di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione e, con motivi aggiunti, revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione, nonché gli atti connessi, chiedendone la sospensione cautelare. Con motivi aggiunti ha impugnato la revoca del nulla osta emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Piacenza. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la contestazione cautelare riguardava la legittimità della revoca del nulla osta, adottata in ragione della mancanza di capacità reddituale del datore di lavoro, e la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione in assenza della sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha considerato adeguatamente motivata la revoca del nulla osta con riferimento alla mancanza di capacità reddituale del datore di lavoro, ritenuta elemento essenziale per il rilascio del titolo, in quanto prodromica all’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato. Il Collegio ha inoltre condiviso l’orientamento secondo cui il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato soltanto quando sia cessato, per causa non imputabile al lavoratore, un precedente rapporto di lavoro regolarmente instaurato; dalla mancata sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro non può invece derivare il diritto a tale permesso. Non risultano valutazioni espresse sul periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, esaminata dal TAR nella presente fase.
art. 5 d.lgs. 286/1998
La decisione concerne il rilascio e il diniego del permesso di soggiorno, sebbene l’ordinanza non richiami espressamente uno specifico comma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato è assistita da adeguata motivazione quando indica la mancanza di capacità reddituale del datore di lavoro, elemento essenziale e prodromico all’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone, secondo l’orientamento condiviso dal Collegio, l’interruzione di un precedente rapporto di lavoro regolarmente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore.
- La mancata sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro non consente, di per sé, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
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