Sentenza n. 2693/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire in sanatoria relativo a una tettoia, nonché ordinanza di demolizione, verbale di accertamento edilizio e relazioni tecniche richiamate
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di sanatoria presentata il 20 gennaio 2026 ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. 380/2001 e 16 l.r. 27/2024, relativa a una tettoia originariamente assentita come pertinenza di un’attività commerciale, con contestuale domanda subordinata di annullamento parziale e richiesta di verificazione plano-altimetrica. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, difetto di motivazione e istruttoria e sproporzione, perché il Comune avrebbe ripetuto nel diniego le ragioni del preavviso senza considerare le osservazioni; 2) falsa applicazione degli artt. 31, 36 e 36-bis d.P.R. 380/2001 e dell’art. 15 l.r. 78/1976, sostenendo che le difformità rispetto al titolo del 2009 fossero parziali e che l’intervento conservasse la natura di pertinenza e non costituisse nuova costruzione vietata nella fascia costiera; 3) difetto d’istruttoria e travisamento in relazione al presunto sconfinamento su particelle altrui, contestato sulla base della mappa catastale senza rilievo topografico; 4) sproporzione del diniego totale, poiché pozzo, ampliamento e tubazioni sarebbero opere accessorie amovibili, eliminabili senza negare la sanatoria della struttura principale; 5) ulteriore difetto d’istruttoria e confusione tra profili civilistici e urbanistico-edilizi circa i confini, con richiesta di verificazione e affermazione della conformità dell’opera; 6) illegittimità o inefficacia derivata dell’ordinanza di demolizione. Il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnazione dell’ordinanza e ha contestato nel merito le censure.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato in parte irricevibile e, per il resto, rigettato. L’impugnazione dell’ordinanza di demolizione è irricevibile: l’atto risultava notificato il 23 settembre 2025 e comunque era conoscibile almeno dall’8 aprile 2026, quando fu richiamato nel preavviso di diniego; non essendo stato impugnato nel termine dell’art. 29 c.p.a., è divenuto definitivo. Il primo motivo è respinto: il diniego menziona le osservazioni e ne confuta sinteticamente le ragioni; non è necessario un esame analitico di ogni argomento, e le osservazioni non erano state prodotte in giudizio. Il secondo motivo è respinto: la traslazione del manufatto, l’aumento di altezza e il piccolo ampliamento, insieme alla perdita del nesso funzionale con l’attività commerciale originariamente servita e all’utilizzo attuale come parcheggio per veicoli e motoveicoli a noleggio, hanno trasformato la tettoia in un volume autonomo e in un organismo edilizio diverso, non in una ristrutturazione con mantenimento dei volumi; la nuova edificazione non è ammessa nella fascia di 150 metri dalla battigia ai sensi dell’art. 15 l.r. 78/1976. Sono respinti congiuntamente il terzo e il quinto motivo: la ricorrente non ha provato, con documenti sulla proprietà o elementi tecnici sulla precisa collocazione, che il manufatto ricadesse soltanto sulle proprie particelle. La verificazione richiesta non può supplire all’onere delle parti di allegare e provare i fatti; sulla base degli elementi non confutati, il manufatto interessa anche particelle della sede stradale provinciale. È quindi legittimo negare la sanatoria per mancanza del titolo di proprietà, disponibilità o assenso dei titolari dei diritti sulle aree. Il quarto motivo è respinto: le opere abusive già contestate erano ancora presenti e la ricorrente non aveva regolarizzato l’istanza; inoltre, non erano state specificamente contestate le carenze documentali e le incongruenze tra elaborati, fotografie e relazione tecnica, sufficienti a giustificare il diniego. In assenza dei presupposti minimi dell’istanza, il Comune non era tenuto a prospettare soluzioni mitigatorie né ad acquisire i pareri delle autorità preposte ai vincoli. Le spese sono poste a carico della ricorrente e liquidate in 2.000 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
In ogni caso, l’atto è stato sicuramente reso conoscibile alla ricorrente al più tardi in data 8.4.2026, in quanto citato nel preavviso di diniego dell’istanza di sanatoria ex art. 36 bis, dunque, non constandone la tempestiva impugnazione nell’ordinario termine di cui all’art. 29 c.p.a., esso deve ritenersi ormai inoppugnabile e definitivo.
L’ordinanza di demolizione, conosciuta almeno con il preavviso di diniego dell’8 aprile 2026, doveva essere impugnata nel termine ordinario; in difetto è divenuta inoppugnabile e la relativa impugnazione è irricevibile.
art. 10-bis l. 241/1990
Per costante giurisprudenza, non vi è in capo all’amministrazione un onere di puntuale e analitico esame delle argomentazioni proposte dal privato, essendo sufficiente che il provvedimento sia sorretto da una “congrua motivazione, anche non dettagliata, quanto alla loro incompatibilità con le linee generali dello strumento urbanistico o della sua variante”.
Nel procedimento avviato con preavviso di rigetto, l’amministrazione non deve confutare analiticamente ogni osservazione del privato, purché il provvedimento dia una motivazione congrua, anche sintetica, sulle ragioni ostative.
art. 15 l.r. 78/1976
Il mutamento della destinazione e la perdita della natura pertinenziale del manufatto, nel senso urbanistico-edilizio di cui sopra, uniti al fatto che con l’istanza di sanatoria è stato chiesto di autorizzare, altresì, l’aumento dell’altezza della tettoia rispetto a quella risultante dal titolo che ne attesta lo stato legittimo e un “leggero” ampliamento della stessa di circa mt.1,40xmt.4,40 lato sud-est, rendono evidente come non si possa parlare nel caso di specie della regolarizzazione di un intervento di mera “ristrutturazione con mantenimento dei volumi” di un manufatto esistente prima del vincolo, ma bensì della sanatoria di un organismo edilizio diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche, e cioè nella forma, nella collocazione e distribuzione dei volumi e di utilizzazione, peraltro comportante la costituzione di volumi nuovi ed autonomi (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 3.2.20255, n. 382), la quale non è ammissibile ai sensi dell’art. 15 della L.r. 78/1976.
La disciplina della fascia costiera non consente di sanare un intervento che, per mutamento funzionale, perdita della pertinenzialità e modifiche di altezza, collocazione e volume, costituisca un organismo edilizio nuovo e autonomo, anziché il mero recupero con mantenimento dei volumi di un manufatto preesistente.
artt. 64 c.p.a. e 2697 c.c.
Ritiene il Collegio, invece, che in applicazione dell’ordinario criterio di ripartizione dell’onere della prova, di cui agli artt. 64 c.p.a. e 2697 c.c., la ricorrente avesse un preciso onere di provare, con gli ordinari strumenti di prova a ciò preposti (es. visure immobiliari, quanto al titolo di proprietà, ovvero consulenza tecnica, quanto alla esatta posizione del manufatto), che le particelle su cui ricade quest’ultimo fossero effettivamente solo quelle di proprietà della medesima.
Chi contesta che l’opera ricada anche su aree di terzi deve provare la proprietà e la precisa collocazione del manufatto mediante gli strumenti ordinari; la mancata prova lascia non confutato il presupposto fattuale posto a fondamento del diniego.
art. 11 d.P.R. 380/2001
Pertanto, dovendo dare per assodata l’occupazione da parte del fabbricato di particelle ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate in istanza di sanatoria (-OMISSIS-) e di proprietà di terzi, quale fatto non utilmente confutato dalla ricorrente, deve concludersi che il provvedimento è esente da mende nella parte in cui nega la sanatoria per mancanza dei titoli di proprietà/disponibilità o degli atti di assenso dei titolari dei diritti reali su dette porzioni di area, posto che l’art. 11 del T.U. edilizia legittima a richiedere il permesso di costruire il proprietario o il soggetto avente titolo, imponendo al Comune di verificare l’esistenza degli atti legittimanti.
Il permesso di costruire può essere richiesto dal proprietario o da chi abbia titolo; il Comune deve verificare la legittimazione e può negare la sanatoria se l’opera interessa aree di terzi e non sono prodotti i titoli di disponibilità o gli assensi necessari.
Massime di principio
- Nel procedimento di preavviso di rigetto, l’amministrazione non è tenuta a rispondere analiticamente a ogni argomento del privato: è sufficiente una motivazione congrua, anche sintetica, che dia conto dell’incompatibilità delle osservazioni con le ragioni ostative e con la disciplina urbanistica applicabile.
- Ai fini edilizi, la pertinenzialità richiede un nesso funzionale e strumentale durevole con l’edificio principale e l’assenza di una destinazione autonoma; la perdita di tale nesso, accompagnata da modifiche di collocazione, altezza o volume e da un uso indipendente, può qualificare l’intervento come nuova costruzione e non come regolarizzazione di una ristrutturazione con mantenimento dei volumi.
- Nella fascia costiera disciplinata dall’art. 15 l.r. 78/1976, non è sanabile come mero recupero di un manufatto preesistente un intervento che abbia prodotto un organismo edilizio nuovo e autonomo per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche, funzionali e di utilizzazione.
- Chi afferma che un manufatto non insiste su aree di terzi deve fornire prova della proprietà e della sua esatta ubicazione con gli ordinari mezzi documentali e tecnici. La verificazione giudiziale non può supplire alla mancata allegazione e prova dei fatti da parte della parte interessata.
- Il Comune, nel decidere su un permesso di costruire in sanatoria, deve verificare che l’istanza provenga dal proprietario o da altro soggetto legittimato; se l’opera interessa aree di terzi, la mancanza del titolo di disponibilità o degli atti di assenso può giustificare il diniego.
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