Cassazione Civile, Ordinanza n. 26846/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società e il suo garante personale avevano proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il recupero di somme dovute in forza di finanziamenti in valuta estera collegati a un rapporto di conto corrente. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, mentre la Corte d'appello, dopo un primo annullamento da parte della Cassazione, aveva confermato la sostanza della decisione di primo grado e rigettato l'appello. In rinvio, la Corte territoriale aveva qualificato i contratti come semplici finanziamenti senza vincolo di destinazione, in valuta estera, e non come operazioni speculative o strumenti finanziari derivati; aveva escluso che il rischio di oscillazione del cambio trasformasse il mutuo in investimento finanziario. Con il ricorso per cassazione i soccombenti denunciavano violazione dell'art. 1344 c.c. e del d.lgs. n. 58/1998, sostenendo che la causa concreta dell'operazione fosse speculativa, assimilabile a quella di uno strumento finanziario derivato, poiché il capitale erogato avrebbe svolto la sola funzione di nozionale/sottostante per la determinazione del differenziale legato all'andamento del cambio. La Cassazione rilevava anzitutto la carenza di autosufficienza del ricorso, perché non riproduceva adeguatamente il contratto; inoltre osservava che la censura era comunque incompatibile con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la clausola di rischio cambio in un contratto di finanziamento non ne muta la causa né lo trasforma in strumento finanziario derivato, e che l'assimilazione prospettata dai ricorrenti si risolveva in una richiesta di rivalutazione del fatto e della volontà contrattuale, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse privo di autosufficienza per mancata adeguata riproduzione del contratto e, in ogni caso, contrastante con i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla non qualificabilità come strumento finanziario derivato di un finanziamento in valuta estera con clausola di rischio cambio. È stata quindi confermata la decisione di merito favorevole alla controparte, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità, al pagamento di una somma in favore della controricorrente e dell'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre agli oneri previsti per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1344 c.c.
È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la meritevolezza/speculatività della causa del contratto; la Corte non accoglie tale impostazione e esclude che la clausola di rischio cambio muti la causa del finanziamento.
d.lgs. n. 58/1998
Il testo unico della finanza non include la clausola di rischio cambio tra gli strumenti finanziari; un finanziamento in valuta estera non rientra, per ciò solo, nella categoria degli strumenti derivati.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se fondato su atti e documenti non adeguatamente riprodotti o specificamente individuati in modo da consentirne l'esame in cassazione.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
La censura è inammissibile quando tende a contrastare senza argomenti idonei un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.
art. 380-bis c.p.c.
È la norma procedurale richiamata per la definizione camerale del giudizio sulla base della proposta del consigliere delegato.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte applica le statuizioni sulla responsabilità aggravata/sanzione pecuniaria nel contesto della decisione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La clausola di rischio cambio apposta a un contratto di finanziamento non ne altera la causa tipica e non consente, di per sé, di qualificare l'operazione come strumento finanziario derivato.
- Per integrare un derivato valutario occorre una struttura negoziale che persegua una vera operazione speculativa sul mercato dei cambi; la mera indicizzazione o esposizione al rischio di oscillazione non basta.
- In sede di legittimità le censure fondate su documenti contrattuali devono rispettare rigorosamente l'onere di autosufficienza, riproducendo o indicando con precisione il contenuto essenziale e la collocazione degli atti rilevanti.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e dell'interpretazione della volontà contrattuale.
- Quando un orientamento della Corte è ormai consolidato, la censura che lo contrasti senza argomenti idonei è dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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