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Ordinanza

Ordinanza n. 99/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del 9 ottobre 2025 emesso dal Questore della Provincia di Milano (n. prot. -OMISSIS-) nei confronti della Sig.ra -OMISSIS- e ad essa notificato in pari data in forza dell'art. 13 bis co. 1 del D.L. n. 14/2017 così come modificato dal D.L. 15 settembre 2023 n. 123; - di tutti gli altri presupposti, conseguenti o consequenziali, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202504863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Milano recante divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze di alcuni pubblici esercizi, adottato ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 14/2017

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Questore di Milano che le vietava di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze di alcuni pubblici esercizi situati in un'area perimetrata della città. Il divieto era stato adottato in relazione a fatti per i quali la ricorrente era stata deferita all'autorità giudiziaria per le fattispecie di reato previste dall'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017. Dal testo dell'ordinanza non risultano specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; è esaminata esclusivamente l'istanza cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora. Ha ritenuto che le limitazioni alla libertà di circolazione non risultassero, allo stato, idonee a cagionare un danno grave e irreparabile ai diritti fondamentali della ricorrente, anche perché il provvedimento consentiva di richiedere alla Questura specifiche autorizzazioni per sopravvenute esigenze di mobilità, salute e lavoro. Il Collegio ha inoltre escluso che il divieto impedisse la regolare frequenza del corso di studio: la misura riguardava esclusivamente l'accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici presenti nell'area indicata, senza precludere la mobilità all'interno della stessa né l'accesso all'Università. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13-bis, comma 1, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. in l. n. 48/2017

    La disposizione costituisce la base normativa del divieto di accesso e stazionamento adottato dal Questore nei confronti della ricorrente.

  • art. 11 d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. in l. n. 173/2020

    La norma è richiamata quale disposizione modificativa dell'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 57 c.p.a.

    È posto a fondamento della compensazione delle spese della fase cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il divieto di accesso e stazionamento adottato ai sensi dell'art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 non presenta, ai fini del periculum in mora, un danno grave e irreparabile alla libertà di circolazione quando la misura sia circoscritta alle immediate vicinanze di determinati pubblici esercizi e lasci impregiudicata la mobilità nell'area, compreso l'accesso ai luoghi di studio.
  • La possibilità di ottenere dalla Questura autorizzazioni specifiche per sopravvenute esigenze di mobilità, salute o lavoro può escludere, nella fase cautelare, l'irreparabilità del pregiudizio derivante da un divieto di accesso e stazionamento.
  • Un divieto di accesso e stazionamento riferito esclusivamente alle immediate vicinanze di pubblici esercizi non impedisce di per sé la frequenza di un corso di studio, se non preclude l'accesso all'Università né la mobilità all'interno dell'area perimetrata.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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