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Circolare

Circolare numero 25 del 7-2-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'ampliamento dell'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale commercianti disposto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decorrenza 1 gennaio 1997. Vengono chiariti i nuovi criteri di individuazione dei soggetti assicurati, l’estensione ai soci di S.r.l. e ai familiari coadiutori, la possibilità di regolarizzare o riscattare i periodi pregressi e la regola di prevalenza per chi svolge più attività autonome. Sono inoltre indicate alcune conseguenze operative, tra cui la presentazione della domanda di iscrizione entro il 20 aprile 1997 senza oneri accessori per le posizioni sorte dal 1 gennaio 1997.

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per gli esercenti attività commerciali e soggetti assimilati

Estensione dell’assicurazione obbligatoria per gli esercenti attività commerciali e soggetti assimilati

La circolare chiarisce gli effetti dell’art. 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che dal 1 gennaio 1997 amplia l’ambito dell’assicurazione obbligatoria IVS nella gestione commercianti. Il documento disciplina sia i nuovi criteri di iscrizione sia le ricadute su soci di società a responsabilità limitata, familiari coadiutori, periodi pregressi e casi di svolgimento di più attività autonome.

Nuovo ambito soggettivo della gestione commercianti

La nuova disciplina introduce un sistema di individuazione dei soggetti assicurabili più aperto e idoneo a comprendere ulteriori attività senza necessità di interventi legislativi continui. Devono essere iscritti nella gestione commercianti, oltre ai soggetti già ricompresi nella previgente disciplina, anche coloro che esercitano in forma autonoma attività classificabili nel settore terziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, lettera d), della legge n. 88/1989, con esclusione dei professionisti e degli artisti.

Per l’individuazione concreta delle attività si rinvia al punto e) della circolare n. 65 del 25 marzo 1996 e al relativo manuale di classificazione. I soggetti che rientrano in tale ambito, se in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 29 della legge n. 160/1975, come modificato, devono essere assicurati come commercianti, salvo che sussistano tutte le condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge n. 443/1985 per l’iscrizione alla gestione artigiani.

Soci di società a responsabilità limitata

Un rilevante ampliamento riguarda i soci di società a responsabilità limitata, compreso il socio unico previsto dal d.lgs. 3 marzo 1993, n. 88. L’obbligo assicurativo si applica alle società organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari.

Sono assicurabili solo i soci che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Per tali soggetti è dovuta la contribuzione prevista per gli esercenti attività commerciali sui redditi d’impresa prodotti in qualità di soci lavoratori. La circolare precisa che l’assicurabilità non dipende dal numero di dipendenti eventualmente occupati nell’impresa.

Resta distinto il regime dei compensi percepiti dai medesimi soci in qualità di amministratori, che sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ex art. 49, comma 2, lettera a), del DPR n. 917/1986 e assoggettati al contributo del 10% previsto dall’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995.

Familiari coadiutori e attività turistiche

L’art. 1, comma 206, della legge n. 662/1996 estende l’obbligo assicurativo anche ai familiari coadiutori. Dal 1 gennaio 1997 devono essere assicurati tutti i parenti e gli affini entro il terzo grado che prestano la loro attività con carattere di abitualità e prevalenza nell’impresa commerciale, purché non soggetti all’assicurazione generale obbligatoria come lavoratori dipendenti.

La circolare specifica che, per i parenti, rientrano nell’obbligo i nipoti in linea collaterale dell’imprenditore, ossia i figli di fratelli e sorelle; per gli affini, rientrano i coniugi di tali nipoti.

Con riferimento alle attività connesse al turismo di cui all’art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, molti operatori risultano già assicurati ai sensi della disciplina previgente; per costoro l’estensione della legge n. 662/1996 riguarda soprattutto i collaboratori familiari. Per gli altri soggetti elencati nella norma, l’obbligo decorre da gennaio 1997. La circolare segnala che sull’argomento potranno essere fornite ulteriori istruzioni.

Iscrizione e assenza di oneri accessori per le posizioni sorte nel 1997

Per i soggetti nei confronti dei quali l’obbligo assicurativo è sorto dal 1 gennaio 1997, la presentazione della domanda di iscrizione mediante Mod. ARCO 1 dopo tale data ma prima del 20 aprile 1997 non comporta l’applicazione di oneri accessori sui contributi dovuti.

Regolarizzazione dei periodi pregressi e riscatto

Il comma 207 consente ai soggetti divenuti obbligatoriamente assicurati per effetto della nuova legge di chiedere l’iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione e di riscattare i periodi precedenti secondo i criteri dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Per i contributi non prescritti, la regolarizzazione comporta il versamento dei contributi dovuti per ciascun anno di competenza, maggiorati dei soli interessi legali. Le modalità di pagamento saranno definite dal Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali; la circolare rinvia quindi a successive istruzioni operative.

Svolgimento di più attività autonome e individuazione della gestione competente

Il comma 208 disciplina i casi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente, anche nell’ambito di una sola impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria IVS. In tali ipotesi l’iscrizione deve avvenire nell’assicurazione relativa all’attività alla quale il soggetto dedica personalmente la propria opera professionale in misura prevalente.

Spetta all’INPS stabilire, con una valutazione complessiva dell’attività dell’imprenditore, quale sia l’attività prevalente ai fini dell’iscrizione. Avverso la decisione della Sede è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione dell’Istituto entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento; il Consiglio decide in via definitiva, sentiti i Comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.

Diffusione della circolare

La circolare dispone infine che il contenuto sia portato a conoscenza degli interessati, delle organizzazioni di categoria e dei consulenti del lavoro tramite i consueti canali di informazione.

Punti principali

Nuovi criteri di iscrizione alla gestione commercianti

Dal 1 gennaio 1997 l’assicurazione obbligatoria IVS è estesa ai soggetti che esercitano, come lavoratori autonomi, le attività del settore terziario indicate dall’art. 49, comma 1, lettera d), della legge n. 88/1989, con esclusione di professionisti e artisti. L’individuazione delle attività avviene facendo riferimento alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996 e al relativo manuale di classificazione. I soggetti in possesso dei requisiti dell’art. 29 della legge n. 160/1975, come modificato, devono essere iscritti come commercianti, salvo che ricorrano tutte le condizioni per l’iscrizione alla gestione artigiani ai sensi della legge n. 443/1985.

Estensione ai soci di società a responsabilità limitata

L’obbligo assicurativo viene esteso ai soci delle società a responsabilità limitata, compreso il socio unico, se la società è organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari. Sono assicurabili solo i soci che partecipano al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza. Per tali soggetti la contribuzione è dovuta sui redditi d’impresa prodotti come soci lavoratori, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati nell’impresa. I compensi percepiti come amministratori restano invece soggetti al contributo del 10% previsto dalla legge n. 335/1995.

Familiari coadiutori e attività connesse al turismo

L’estensione dell’obbligo riguarda anche i parenti e gli affini entro il terzo grado che prestano la propria opera con abitualità e prevalenza nell’impresa commerciale, purché non già soggetti all’assicurazione generale obbligatoria come lavoratori dipendenti. Tra i parenti rientrano i nipoti in linea collaterale dell’imprenditore; tra gli affini i coniugi di tali nipoti. Per le attività connesse al turismo di cui all’art. 11 della legge n. 217/1983, molti operatori risultano già assicurati; per gli altri l’obbligo decorre dal gennaio 1997. Per le posizioni sorte dal 1 gennaio 1997, la domanda di iscrizione presentata dopo tale data ma entro il 20 aprile 1997 non comporta oneri accessori.

Copertura dei periodi pregressi

I soggetti divenuti obbligatoriamente assicurati per effetto della nuova disciplina possono chiedere l’iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione e riscattare i periodi anteriori secondo l’art. 13 della legge n. 1338/1962. Per i contributi non prescritti, la regolarizzazione comporta il pagamento dei contributi dovuti per gli anni di competenza, con la sola maggiorazione degli interessi legali. Le modalità di pagamento saranno definite dal Comitato amministratore della gestione commercianti; la circolare rinvia a successive istruzioni.

Svolgimento contemporaneo di più attività autonome

Per i soggetti che esercitano contemporaneamente più attività autonome soggette a diverse forme di assicurazione IVS, l’iscrizione deve avvenire nella gestione riferita all’attività alla quale il soggetto dedica personalmente la propria opera professionale in misura prevalente. Spetta all’INPS valutare complessivamente l’attività dell’imprenditore e individuare la gestione competente. Contro la decisione della Sede è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione dell’Istituto entro 90 giorni dalla notifica; il Consiglio decide definitivamente, sentiti i Comitati amministratori delle rispettive gestioni.

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