Circolare numero 24 del 4-2-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dispone che, a decorrere dalle prestazioni di disoccupazione agricola relative all’anno 1996, le domande vadano presentate direttamente alla sede INPS territorialmente competente, poiché l’Istituto dispone ormai dei dati necessari. Le eventuali domande presentate alle Sezioni Circoscrizionali del lavoro devono essere trasmesse all’INPS senza formalità. Inoltre, in presenza dei requisiti di legge, la procedura automatizzata deve liquidare il trattamento speciale di disoccupazione agricola anche se meno favorevole dell’indennità ordinaria, perché i contributi figurativi relativi al trattamento speciale sono utili al diritto alla pensione di anzianità; se invece l’indennità ordinaria è più alta, l’interessato può chiedere il riesame per ottenere la differenza.
Domande di disoccupazione agricola all'INPS e liquidazione della prestazione economicamente più favorevole
Disoccupazione agricola: presentazione delle domande e criteri di liquidazione
La circolare interviene su due profili operativi relativi alla disoccupazione agricola. Da un lato, modifica il canale di presentazione delle domande a partire dalle prestazioni riferite all’anno 1996; dall’altro, chiarisce il criterio di liquidazione da adottare quando, pur sussistendo i requisiti di legge, la prestazione economicamente più favorevole non coincide con quella utile sotto il profilo previdenziale.
Presentazione delle domande di prestazione direttamente all’INPS
A decorrere dalle prestazioni di disoccupazione agricola relative all’anno 1996, le domande devono essere presentate direttamente alla sede dell’INPS competente per territorio. La previsione discende dalla nuova disciplina sulla compilazione e pubblicazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, che ha attribuito all’Istituto la disponibilità dei dati necessari, superando quindi la precedente funzione di ricezione delle domande affidata alle Sezioni Circoscrizionali del lavoro.
Resta fermo che le domande eventualmente presentate dagli interessati alle Sezioni Circoscrizionali devono essere trasmesse all’INPS senza particolari adempimenti, secondo quanto già avveniva negli anni precedenti.
Adeguamenti al modello di domanda
In conseguenza di tale cambiamento sono state apportate modifiche al modello Prest. Agr.21 TP, utilizzato per la richiesta delle prestazioni di disoccupazione agricola. La circolare segnala che l’aggiornamento del modulo recepisce le nuove modalità di presentazione e gestione delle domande.
Liquidazione del trattamento speciale e prestazione economicamente più favorevole
La circolare affronta poi il caso in cui, pur essendo presenti tutti i requisiti di legge, la procedura automatizzata possa liquidare il trattamento speciale di disoccupazione agricola anche quando esso risulti di importo inferiore rispetto all’indennità ordinaria spettante in base al numero di giornate prestate.
La scelta è motivata dall’utilità previdenziale del trattamento speciale: l’accredito dei contributi figurativi corrispondenti alle giornate di trattamento speciale, a differenza di quelli riferiti all’indennità ordinaria, è utile al perfezionamento dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità.
Caso in cui l’indennità ordinaria sia più conveniente
Se invece l’indennità ordinaria spettante è di importo superiore rispetto al trattamento speciale liquidato, la procedura automatizzata deve rilasciare una lettera di comunicazione all’interessato. In tale avviso devono essere indicati l’importo dell’indennità ordinaria spettante e la possibilità di presentare domanda di riesame.
In caso di riesame, l’interessato può ottenere la liquidazione della differenza tra l’importo dell’indennità ordinaria e quanto già percepito a titolo di trattamento speciale.
Aggiornamento del quadro H del modello Prest. Agr.21 TP
Per dare attuazione alla nuova disciplina, il quadro H del modello Prest. Agr.21 TP è stato integrato con tre caselle:
- le prime due sono destinate all’addetto all’istruttoria per indicare la prestazione spettante in base alla posizione lavorativa dell’interessato, cioè indennità ordinaria con requisiti normali o ridotti oppure trattamento speciale;
- la terza è prevista per l’ipotesi in cui l’interessato chieda il riesame della domanda in base al trattamento economico di miglior favore.
La circolare si conclude con la sottoscrizione del Direttore generale Trizzino.
Punti principali
Presentazione delle domande direttamente all’INPS
Per le prestazioni di disoccupazione agricola relative all’anno 1996, le domande devono essere presentate direttamente alla sede INPS competente per territorio. Il cambiamento deriva dalla nuova disciplina sulla compilazione e pubblicazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, che consente all’Istituto di disporre già dei dati prima forniti dalle Sezioni Circoscrizionali del lavoro. Le domande eventualmente presentate a tali Sezioni devono essere inoltrate all’INPS senza particolari adempimenti.
Liquidazione del trattamento più favorevole sotto il profilo contributivo
In presenza di tutti i requisiti di legge, la procedura automatizzata deve liquidare il trattamento speciale di disoccupazione agricola anche quando sia di importo inferiore rispetto all’indennità ordinaria spettante in base alle giornate lavorate. La ragione è che l’accredito dei contributi figurativi relativi alle giornate coperte da trattamento speciale è utile al perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianità.
Riesame della domanda se l’indennità ordinaria è più alta
Se l’indennità ordinaria cui l’interessato avrebbe avuto diritto risulta superiore al trattamento speciale già liquidato, la procedura automatizzata deve inviare una lettera informativa con l’indicazione dell’importo dell’indennità ordinaria e della possibilità di presentare istanza di riesame. A seguito del riesame, all’interessato viene riconosciuta la differenza tra l’importo dell’indennità ordinaria e quanto già erogato a titolo di trattamento speciale.
Modifiche al modello Prest. Agr.21 TP
Le istruzioni conseguenti hanno comportato modifiche al modulo di domanda Prest. Agr.21 TP. In particolare, nel quadro H sono state previste tre caselle: le prime due per indicare, da parte dell’addetto all’istruttoria, il tipo di prestazione spettante in base alla posizione lavorativa dell’interessato (indennità ordinaria con requisiti normali o ridotti, oppure trattamento speciale); la terza per registrare la richiesta di riesame fondata sul trattamento economico di miglior favore.
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