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Circolare

Circolare numero 26 del 10-2-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la disponibilità delle procedure aggiornate per determinare le quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, in attuazione della legge n. 662/1996, e fornisce istruzioni operative su calcolo, acquisizione dati e gestione delle trattenute. Vengono riepilogate le regole di incumulabilità per le diverse tipologie di pensione, le modalità di segnalazione dei redditi tramite modelli dedicati e i campi informatici da valorizzare. È inoltre chiarito quali posizioni possano essere lavorate subito e quali restino in sospeso, oltre ai programmi da caricare sui sistemi AS/400.

Aggiornamento procedure per cumulo pensione e redditi da lavoro autonomo

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: aggiornamento delle procedure

La circolare completa le prime istruzioni già impartite a fine 1996 in tema di incumulabilità tra pensioni e redditi da lavoro autonomo, a seguito della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L’obiettivo è rendere operative le procedure aggiornate per il calcolo delle quote non cumulabili e per la gestione delle relative trattenute, in coordinamento con il messaggio n. 24763 del 23 gennaio 1997.

Quadro normativo e finalità operative

La circolare si colloca nel quadro dell’articolo 1, commi 189, 190 e 210, della legge n. 662/1996. Dopo una fase iniziale in cui le sedi hanno operato con criteri transitori, viene comunicata la disponibilità delle procedure informatiche aggiornate per determinare le quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo. Resta invece in corso l’adeguamento dei sistemi per la gestione diretta delle trattenute sulla pensione.

Criteri generali di calcolo delle quote non cumulabili

La circolare riepiloga i criteri con cui le procedure determinano le quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro, distinguendo tra:

  • periodi successivi al 31 dicembre 1993, per i quali operano le nuove disposizioni;
  • periodi anteriori al 1 gennaio 1994, per i quali continuano ad applicarsi le norme previgenti al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Le regole variano in funzione della categoria della prestazione: pensioni di anzianità, pensionamenti anticipati, pensioni di vecchiaia, assegni di invalidità, pensioni di inabilità, pensioni ai superstiti e pensioni di invalidità.

Pensioni di anzianità e pensionamenti anticipati

Per le pensioni di anzianità dell’assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni dei lavoratori autonomi, la quota non cumulabile dipende dalla decorrenza della pensione e dal possesso dei requisiti al 31 dicembre 1994 o al 30 settembre 1996. In base alle tabelle riportate nella circolare:

  • in alcune ipotesi la quota non cumulabile con il lavoro dipendente coincide con l’intera pensione;
  • per il lavoro autonomo, in taluni casi non vi è incumulabilità, in altri la quota non cumulabile è pari alla metà della differenza tra la pensione e il trattamento minimo;
  • per le pensioni con decorrenza successiva al 30 settembre 1996, la quota può essere pari all’intera pensione, al netto della quota contributiva.

Per i pensionamenti anticipati, identificati nel data base tramite specifici codici natura pensione, si applicano regole analoghe:

  • per decorrenze anteriori al 1 gennaio 1995, la pensione è interamente non cumulabile con il lavoro dipendente e non è prevista incumulabilità con il lavoro autonomo;
  • per decorrenze tra il 1 gennaio 1995 e il 30 settembre 1996, la quota non cumulabile con il lavoro autonomo è pari alla metà della differenza tra pensione e minimo;
  • per decorrenze successive al 30 settembre 1996, la trattenuta riguarda l’intera pensione al netto della quota contributiva.

Pensioni di vecchiaia e assegni di invalidità

Per le pensioni di vecchiaia, la disciplina del cumulo con redditi da lavoro dipendente e autonomo opera con le stesse modalità sia per l’AGO sia per le gestioni dei lavoratori autonomi. La circolare distingue due fasi:

  • pensioni con decorrenza anteriore al 1 febbraio 1995: quota non cumulabile con lavoro autonomo pari alla metà della differenza tra pensione e minimo, nessuna incumulabilità con il lavoro autonomo in alcune ipotesi indicate in tabella;
  • pensioni con decorrenza successiva al 31 gennaio 1995: la quota non cumulabile con il lavoro dipendente può essere pari alla metà della differenza tra pensione e minimo, mentre quella con lavoro autonomo dipende dal perfezionamento dei requisiti al 31 dicembre 1994.

È inoltre specificato che il divieto di cumulo con il lavoro autonomo non opera se il reddito complessivo annuo derivante da tale attività non supera l’importo del trattamento minimo di pensione.

Per gli assegni di invalidità si applicano regole sostanzialmente analoghe, con distinzione tra decorrenze anteriori al 1 gennaio 1995 e successivi al 31 dicembre 1994.

Prestazioni escluse o con disciplina specifica

La circolare precisa che:

  • le pensioni di inabilità, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 12 giugno 1984, n. 222, sono incompatibili con compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato, in Italia o all’estero;
  • per le pensioni ai superstiti, l’incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente opera soltanto per le quote in cifra fissa e solo per i trattamenti erogati a unico titolare, restando salvo il trattamento minimo; con i redditi da lavoro autonomo non è prevista alcuna incumulabilità;
  • le pensioni di invalidità liquidate secondo la normativa anteriore alla legge n. 222 sono integralmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e, per il lavoro dipendente, seguono la disciplina previgente richiamata dalla circolare.

Casistiche particolari non gestite dalle procedure

Le procedure aggiornate non gestiscono alcune fattispecie particolari, tra cui:

  • la trattenuta per il lavoro part-time richiamata dalla circolare n. 264 del 4 ottobre 1994;
  • la trattenuta per i lavoratori che abbiano concordato il passaggio al tempo parziale e abbiano liquidato il trattamento anticipato di vecchiaia ai sensi dell’articolo 19 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  • la trattenuta per i lavoratori che, a seguito della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, abbiano liquidato la pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 1, comma 25, della legge n. 335/1995 o dell’articolo 1, comma 185, della legge n. 662/1996.

Acquisizione dei dati reddituali e modelli da utilizzare

La determinazione delle quote incumulabili si basa sulla categoria della pensione e sui valori acquisiti nei campi "Requisiti al 31 dicembre 1994" e "Requisiti al 30 settembre 1996" del pannello MNLAN20. La circolare raccomanda che l’accertamento del possesso dei requisiti a tali date sia svolto con la massima scrupolosità.

Per acquisire le dichiarazioni reddituali dei pensionati sono stati predisposti i modelli 503 AUT-10 e 503 AUT-11. I dati dichiarati devono essere inseriti per consentire alle procedure di determinare le quote incumulabili e gestire le trattenute.

Nuovo pannello MNLRLAO e memorizzazione dei dati

Per l’acquisizione dei redditi da lavoro autonomo è stato predisposto il nuovo pannello MNLRLAO, che viene reso disponibile automaticamente per le pensioni assoggettabili al particolare regime di incumulabilità.

Nel pannello devono essere acquisiti:

  • l’anno di riferimento del reddito;
  • l’importo del reddito da lavoro autonomo dichiarato con il mod. 503 AUT, oppure 0 se il reddito non è stato conseguito;
  • il periodo di produzione del reddito, con mese iniziale e mese finale; se l’intero anno è interessato, va indicato 01-12.

I redditi da acquisire comprendono comunque quelli conseguiti dal 1995, o dall’anno di decorrenza della pensione se successivo, fino all’anno in corso alla data di liquidazione. I dati sono memorizzati nei campi ripetitivi GP2BAU1, GP2BAU2 e GP2BAU3.

Gestione delle trattenute sulle pensioni

La trattenuta delle quote incumulabili con redditi da lavoro autonomo sarà operata direttamente dalla procedura. L’importo corrisposto al pensionato sarà quindi già al netto delle quote non cumulabili.

La circolare indica anche i campi informatici interessati:

  • GP5/GP6HGO2 per l’importo della trattenuta, con codice fondo 80 in GP5/GP6HGO1;
  • GP5/GP6KCO5 per l’importo della pensione al netto della trattenuta;
  • GP5HD03 per l’imponibile fiscale, determinato al netto del valore registrato con fondo 80;
  • GP5/GP6KR01 per la tredicesima mensilità.

La trattenuta viene operata per 12 mesi.

Posizioni lavorabili e posizioni da scartare

In attesa del completamento dell’aggiornamento delle procedure, possono essere elaborate:

  • le pensioni di anzianità soggette a trattenuta per redditi da lavoro autonomo, se i titolari hanno dichiarato di non possedere redditi da lavoro autonomo per tutti gli anni di interesse;
  • le pensioni di vecchiaia e gli assegni di invalidità soggetti a trattenuta, se i titolari hanno dichiarato redditi autonomi non superiori, per ciascun anno, all’importo annuo del trattamento minimo.

Le pensioni per le quali la trattenuta deve essere effettivamente operata, perché risultano redditi da lavoro autonomo dichiarati, vengono per il momento scartate dalle procedure centrali con codice errore 49.

Indicazioni del messaggio n. 24763/1997 sulla ripresa delle liquidazioni

L’allegato messaggio comunica che i programmi sono nuovamente disponibili per riprendere la liquidazione delle pensioni in competenza 1997. Vengono inoltre fornite le seguenti precisazioni operative:

  • le pensioni con dati di eliminazione già acquisiti e in precedenza scartate con codice errore 293 possono ora essere elaborate;
  • la data di fine calcolo degli arretrati viene memorizzata nel campo GP1AP2A, nella forma AAAAMM;
  • per le pensioni calcolate dal 23 gennaio 1997, in presenza del codice arretrati 4, il primo pagamento comprende l’importo netto delle quote incumulabili riferite al periodo dalla decorrenza della pensione fino alla fine del mese di calcolo degli arretrati.

Restano sospese, in attesa del completamento delle variazioni procedurali, alcune pensioni di anzianità delle gestioni autonome e dell’AGO con decorrenza successiva alle date e ai requisiti indicati, nonché i prepensionamenti con decorrenza successiva al 30 settembre 1996. Se tali posizioni vengono comunque proposte al calcolo, è previsto lo scarto con codice 293.

Programmi da caricare sul sistema AS/400

La circolare e il messaggio elencano i programmi, i display file e il printer file disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell’area prestazioni. Le sedi devono verificare che tutti i programmi siano stati caricati prima di eseguire le stampe, poiché la corretta operatività delle procedure dipende dall’avvenuto aggiornamento del sistema.

Punti principali

Aggiornamento delle procedure e quadro normativo

La circolare dà seguito alle prime istruzioni già fornite con la circolare n. 263 del 28 dicembre 1996 e con il messaggio n. 24763 del 23 gennaio 1997. Comunica che sono ora disponibili le procedure aggiornate per determinare le quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, mentre è ancora in corso l’aggiornamento per la gestione diretta delle trattenute da operare sulla pensione. Il riferimento normativo è l’articolo 1, commi 189, 190 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Regole di calcolo delle quote non cumulabili

Vengono riepilogate le modalità con cui le procedure determinano le quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo. Per i periodi successivi al 31 dicembre 1993 si applicano le nuove regole; per i periodi anteriori al 1 gennaio 1994 continuano a valere le norme previgenti al decreto legislativo n. 503/1992. La disciplina è distinta per pensioni di anzianità, pensionamenti anticipati, pensioni di vecchiaia, assegni di invalidità, pensioni di inabilità, pensioni ai superstiti e pensioni di invalidità.

Pensioni di anzianità e pensionamenti anticipati

Per le pensioni di anzianità dell’AGO e delle gestioni autonome, la quota non cumulabile varia in base alla decorrenza della pensione e al perfezionamento dei requisiti al 31 dicembre 1994 o al 30 settembre 1996. In sintesi, nei casi indicati come "SI" la quota non cumulabile con il lavoro dipendente è l’intera pensione; per il lavoro autonomo, in alcune ipotesi non vi è incumulabilità, in altre la quota è pari alla metà della differenza tra pensione e minimo o, per decorrenze successive al 30 settembre 1996, l’intera pensione al netto della quota contributiva. Per i pensionamenti anticipati, identificati da specifici codici natura pensione, si applicano regole analoghe: per decorrenze anteriori al 1 gennaio 1995 la pensione è integralmente non cumulabile con il lavoro dipendente e non vi è incumulabilità con il lavoro autonomo; per decorrenze tra 1 gennaio 1995 e 30 settembre 1996 la quota non cumulabile con il lavoro autonomo è pari alla metà della differenza rispetto al minimo; per decorrenze successive al 30 settembre 1996 vale la trattenuta sull’intera pensione al netto della quota contributiva.

Pensioni di vecchiaia, assegni di invalidità e altre prestazioni

Per le pensioni di vecchiaia, il cumulo con i redditi da lavoro dipendente e autonomo segue regole identiche per AGO e gestioni autonome. Per decorrenze anteriori al 1 febbraio 1995, la quota non cumulabile con il lavoro autonomo è pari alla metà della differenza tra pensione e minimo, mentre non vi è incumulabilità col lavoro dipendente per la parte indicata. Per decorrenze successive al 31 gennaio 1995, la quota non cumulabile con il lavoro dipendente può coincidere con la metà della differenza tra pensione e minimo o, se i requisiti non erano perfezionati al 31 dicembre 1994, con la metà della differenza per entrambe le tipologie di reddito. È espressamente previsto che il divieto di cumulo con lavoro autonomo non opera se il reddito annuo complessivo è pari o inferiore al trattamento minimo. Gli assegni di invalidità sono trattati con regole analoghe, mentre le pensioni di inabilità sono incompatibili con compensi da lavoro autonomo o subordinato, in Italia o all’estero. Per le pensioni ai superstiti, l’incumulabilità con lavoro dipendente riguarda solo le quote in cifra fissa e solo i trattamenti a unico titolare, con salvezza del trattamento minimo; con lavoro autonomo non è prevista incumulabilità. Le pensioni di invalidità liquidate secondo la normativa previgente alla legge n. 222 sono integralmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e, per il lavoro dipendente, seguono la disciplina storica richiamata dalla circolare.

Situazioni particolari non gestite dalle procedure

La circolare precisa che le procedure non gestiscono alcune situazioni particolari, tra cui la trattenuta per il lavoro part-time richiamata dalla circolare n. 264 del 4 ottobre 1994, il trattamento anticipato di vecchiaia per i lavoratori che abbiano convenuto il passaggio al tempo parziale ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 223/1991, e la pensione di anzianità liquidata a seguito della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell’articolo 1, comma 25, della legge n. 335/1995 o del comma 185 della legge n. 662/1996.

Segnalazione dei dati e modelli dichiarativi

La determinazione delle quote incumulabili avviene sulla base della categoria della pensione e dei valori acquisiti nei campi "Requisiti al 31 dicembre 1994" e "Requisiti al 30 settembre 1996" del pannello MNLAN20. Per alcune categorie, in cui la data di perfezionamento è irrilevante perché il regime dipende dalla decorrenza della prestazione, non è prevista l’acquisizione di tali dati. Per acquisire le dichiarazioni reddituali dei pensionati sono stati predisposti i moduli 503 AUT-10 e 503 AUT-11; i dati dichiarati devono essere acquisiti per consentire la determinazione delle quote incumulabili e la gestione delle trattenute.

Nuovo pannello MNLRLAO e campi da valorizzare

Per l’acquisizione dei redditi da lavoro autonomo è stato predisposto il nuovo pannello MNLRLAO. Devono essere inseriti l’anno di riferimento del reddito, l’importo del reddito da lavoro autonomo dichiarato con il mod. 503 AUT e il periodo di produzione del reddito (mese iniziale e mese finale). Se il reddito non è stato conseguito va indicato 0; se il periodo copre l’intero anno si utilizzano i mesi 01-12. Devono comunque essere acquisiti i redditi dal 1995, o dall’anno di decorrenza della pensione se successivo, fino all’anno in corso alla data di liquidazione. I dati sono memorizzati nei campi ripetitivi GP2BAU1, GP2BAU2 e GP2BAU3.

Gestione delle trattenute e campi di database

La trattenuta delle quote di pensione incumulabili con redditi da lavoro autonomo sarà operata direttamente dalla procedura, con pagamento dell’importo già al netto delle quote non cumulabili. L’importo trattenuto viene registrato nel campo GP5/GP6HGO2 con codice fondo 80 in GP5/GP6HGO1; l’importo della pensione al netto della trattenuta è registrato in GP5/GP6KCO5; l’imponibile fiscale è determinato al netto del valore registrato con fondo 80. La trattenuta opera per 12 mesi e la tredicesima mensilità è memorizzata nel campo GP5/GP6KR01.

Casi elaborabili e scarti temporanei

In attesa del completamento dell’aggiornamento delle procedure, possono essere elaborate le pensioni di anzianità soggette a trattenuta per redditi da lavoro autonomo se i titolari hanno dichiarato di non possedere tali redditi per tutti gli anni di interesse. Possono inoltre essere elaborate le pensioni di vecchiaia e gli assegni di invalidità se i titolari dichiarano redditi autonomi non superiori, per ciascun anno, all’importo annuo del trattamento minimo. Le pensioni per le quali deve essere operata la trattenuta, ma per le quali risultano redditi dichiarati, sono invece scartate dalle procedure centrali con codice errore 49.

Indicazioni operative dal messaggio n. 24763/1997

Il messaggio allegato chiarisce che sono nuovamente disponibili i programmi per riprendere la liquidazione delle pensioni in competenza 1997. Le pensioni con dati di eliminazione già acquisiti e precedentemente scartate con codice errore 293 possono ora essere elaborate; la data di fine calcolo degli arretrati è memorizzata nel campo GP1AP2A. Per le pensioni calcolate dal 23 gennaio 1997, in presenza del codice arretrati 4, l’importo corrisposto al primo pagamento è quello al netto delle quote incumulabili riferite al periodo dalla decorrenza della pensione alla fine del mese di calcolo degli arretrati, e non più solo fino al 31 dicembre 1996. Rimangono in sospeso, per il momento, alcune pensioni di anzianità e prepensionamenti con decorrenza successiva alle date indicate dalla circolare 263, con possibile scarto codice 293 se proposti al calcolo.

Programmi disponibili per il caricamento

La circolare e il messaggio indicano diversi programmi, display file e printer file disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell’area prestazioni. È raccomandato verificare che tutti i programmi siano stati caricati prima di effettuare le stampe, poiché la corretta elaborazione dipende dall’aggiornamento del sistema.

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