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Circolare

Circolare numero 05 del 11-02-1997 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la pubblicazione del D.M. 8 gennaio 1997, che fissa per il 1997 le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari o non convenzionati in materia di sicurezza sociale. Riporta le misure per i settori industria cinematografica e spettacolo, precisa che per il personale artistico non incluso in tabella e per le categorie senza contratti collettivi nazionali si applicano i compensi effettivi ex art. 12 della legge n. 153/1969, e indica il conguaglio per gennaio 1997 entro il 20 marzo 1997 tramite Mod. 031/R con codice 023. Ribadisce inoltre che le retribuzioni convenzionali e la riduzione contributiva di 10 punti valgono solo per lavoratori assunti in Italia o trasferiti dall’Italia verso paesi extracomunitari privi di accordi; per rapporti stabilmente svolti in Italia con attività occasionali all’estero resta applicabile la disciplina ordinaria.

Retribuzioni convenzionali 1997 per lavoratori italiani all'estero in paesi extracomunitari privi di convenzioni di sicurezza sociale

Retribuzioni convenzionali 1997 per lavoratori italiani all’estero

La circolare prende atto della pubblicazione del D.M. 8 gennaio 1997, con il quale sono state determinate le retribuzioni convenzionali per l’anno 1997 da utilizzare nella base imponibile contributiva dei lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari o in Stati privi di convenzioni in materia di sicurezza sociale. Il documento si concentra in particolare sui settori industria cinematografica e spettacolo, chiarendo anche il perimetro di applicazione delle nuove misure e gli adempimenti conseguenti per le imprese.

Ambito soggettivo e disciplina applicabile

Le retribuzioni convenzionali si applicano ai lavoratori assunti in Italia o trasferiti dall’Italia per l’esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi in materia di sicurezza sociale. Per tali soggetti trova inoltre applicazione la riduzione di 10 punti percentuali sull’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro.

Restano invece esclusi da tale regime i rapporti di lavoro costituiti in Italia nei quali la prestazione si svolga stabilmente sul territorio italiano e solo occasionalmente all’estero: in questi casi gli adempimenti contributivi devono essere assolti secondo la disciplina ordinaria prevista per la generalità dei lavoratori occupati in Italia.

Settori industria cinematografica e spettacolo: retribuzioni convenzionali

Per i settori industria cinematografica e spettacolo, il decreto allegato alla circolare fissa importi differenziati per qualifica. La tabella riportata nel testo comprende, tra le altre, le seguenti categorie:

  • figure professionali di massimo livello;
  • figure professionali intermedie;
  • assistenti attività professionali;
  • maestranze qualificate;
  • aiuti attività tecniche e professionali;
  • operai generici cinematografici;
  • impiegati direttivi, con funzioni direttive, di concetto e d’ordine;
  • operai specializzati;
  • professori d’orchestra;
  • artisti del coro;
  • tersicorei;
  • personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale.

Gli importi indicati nella tabella sono quelli da assumere come base per la determinazione dei contributi per il 1997 nei casi rientranti nell’ambito di applicazione del decreto.

Personale escluso dalla tabella e criterio residuale

La circolare precisa che, per il personale artistico non elencato nella tabella allegata, nonché per le categorie di lavoratori per le quali non siano in vigore contratti collettivi nazionali di lavoro, le retribuzioni convenzionali non possono essere applicate. In tali ipotesi, l’imponibile contributivo deve essere determinato sui compensi corrisposti, secondo quanto previsto dall’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni.

Conguagli per il mese di gennaio 1997

Qualora gli adempimenti contributivi relativi al mese di gennaio 1997 siano stati già effettuati applicando le retribuzioni convenzionali previste dal precedente decreto del 29 gennaio 1996, le imprese devono procedere al conguaglio con le nuove misure fissate dal D.M. 8 gennaio 1997. Il termine ultimo per l’adeguamento è fissato al 20 marzo 1997.

Il conguaglio deve essere effettuato tramite apposito Mod. 031/R di variazione, indicando nel quadro C il codice 023, in modo da evitare l’applicazione delle relative sanzioni.

Indicazione finale di coordinamento operativo

Il testo ribadisce, in sostanza, che il regime delle retribuzioni convenzionali è una disciplina speciale riservata a specifiche ipotesi di lavoro all’estero e che, fuori da tali casi, si applicano le regole ordinarie. La circolare fornisce quindi sia il quadro delle nuove basi contributive per il 1997 sia le istruzioni operative per il conguaglio degli importi già versati sul mese di gennaio.

Punti principali

Pubblicazione del D.M. 8 gennaio 1997 e oggetto della disciplina

La circolare dà notizia della pubblicazione in G.U. n. 15 del 20 gennaio 1997 del D.M. 8 gennaio 1997, con cui sono state determinate per l’anno 1997 le retribuzioni convenzionali da assumere a base del calcolo dei contributi per l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari o in paesi con i quali non esistono convenzioni di sicurezza sociale.

Misure delle retribuzioni convenzionali per industria cinematografica e spettacolo

Per i settori industria cinematografica e spettacolo il decreto fissa specifiche retribuzioni convenzionali differenziate per qualifiche. La tabella riportata nella circolare prevede importi variabili per figure professionali, assistenti, maestranze qualificate, impiegati, operai specializzati, professori d’orchestra, artisti del coro, tersicorei e personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale.

Esclusioni e criteri residui di imposizione contributiva

Si conferma che per il personale artistico non espressamente indicato nella tabella, nonché per le categorie di lavoratori per le quali non risultano vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, non è possibile applicare le retribuzioni convenzionali. In tali casi l’obbligo contributivo va assolto sui compensi effettivamente corrisposti, ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

Conguaglio per gennaio 1997 e adempimenti operativi

Qualora gli adempimenti contributivi relativi al mese di gennaio 1997 siano stati effettuati sulla base delle precedenti retribuzioni convenzionali del decreto 29 gennaio 1996, le imprese devono procedere al conguaglio in base ai nuovi importi entro e non oltre il 20 marzo 1997. Il conguaglio va effettuato mediante apposito Mod. 031/R di variazione, indicando nel quadro C il codice 023, al fine di evitare le relative sanzioni.

Ambito di applicazione della riduzione contributiva e disciplina ordinaria

La circolare ricorda che la determinazione dell’imponibile contributivo secondo le retribuzioni convenzionali e la riduzione di 10 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro si applicano esclusivamente ai lavoratori assunti nel territorio italiano o trasferiti dall’Italia per svolgere opere, commesse o attività lavorative in paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. Per i rapporti di lavoro costituiti in Italia, nei quali la prestazione si svolga stabilmente in Italia e solo occasionalmente all’estero, restano invece fermi gli adempimenti contributivi previsti per la generalità dei lavoratori occupati in Italia.

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