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Circolare

Circolare numero 30 del 13-2-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la disciplina introdotta dalla legge n. 662/1996 per i lavoratori dipendenti che, avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità, trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Vengono indicati i requisiti minimi, le condizioni autorizzative, gli obblighi di comunicazione del datore di lavoro, le modalità di decorrenza della pensione e le regole di cumulo con la retribuzione, compresi i limiti percentuali e le ipotesi di totale incumulabilità. Sono inoltre fornite istruzioni operative per la domanda, per l’attestazione dei requisiti, per la segnalazione nei sistemi informatici e per la comunicazione di liquidazione al pensionato.

Pensione di anzianità con trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time

Pensione di anzianità e trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

La circolare illustra la disciplina introdotta dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti che trasformano il rapporto da tempo pieno a tempo parziale. La normativa è finalizzata anche a incentivare nuove assunzioni e prevede una specifica procedura autorizzativa, obblighi di comunicazione e un regime particolare di cumulo tra pensione e retribuzione.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 1, comma 185, della legge n. 662/1996 stabilisce che, dal 30 settembre 1996, ai lavoratori dipendenti da imprese che possiedano i requisiti di età e contribuzione previsti dalla tabella B allegata alla legge n. 335/1995 può essere riconosciuta la pensione di anzianità e, in deroga al regime ordinario di non cumulabilità, può essere consentito il passaggio al part-time con orario non inferiore a 18 ore settimanali.

La facoltà è subordinata:

  • all’autorizzazione dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, oggi Direzione provinciale del lavoro;
  • all’assunzione di nuovo personale per una durata e un orario non inferiori a quelli ridotti per effetto del part-time;
  • al rispetto del principio per cui le nuove assunzioni devono determinare un incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento.

Il comma 186 impone all’impresa l’obbligo di comunicare agli enti previdenziali e all’ispettorato del lavoro la stipula e la cessazione dei contratti. Il comma 191 precisa che l’incremento occupazionale va verificato anche tenendo conto delle cessazioni intervenute nell’anno precedente il pensionamento. La circolare richiama inoltre l’abrogazione dell’articolo 1, comma 25, lettera c), della legge n. 335/1995 e la salvezza degli atti e degli effetti del decreto-legge n. 508/1996 non convertito.

Soggetti interessati e requisiti

La disciplina si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti di imprese il cui rapporto venga trasformato in part-time secondo la procedura prevista dalla legge, con orario non inferiore a 18 ore settimanali.

Per accedere alla pensione di anzianità occorre essere in possesso dei requisiti di età e contribuzione della tabella B della legge n. 335/1995. Per il 1996 e il 1997 la circolare indica, in via generale:

  • almeno 35 anni di anzianità contributiva e 52 anni di età;
  • in alternativa, almeno 36 anni di anzianità contributiva.

Per gli anni successivi al 1997, l’età richiesta per chi fa valere 35 anni di contribuzione aumenta secondo la gradualità prevista dalla colonna 1 della tabella B, mentre il requisito alternativo di maggiore anzianità contributiva è quello della colonna 2 della stessa tabella.

La disciplina non si applica alle pensioni liquidate nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, in quanto il richiamo normativo riguarda il pensionamento di anzianità nelle gestioni dei lavoratori dipendenti.

Condizioni procedurali e documentazione

Per ottenere il trattamento, il lavoratore deve allegare alla domanda di pensione:

  • l’autorizzazione dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ad avvalersi della facoltà prevista dal comma 185;
  • una dichiarazione del datore di lavoro contenente:
    • data di assunzione del lavoratore;
    • data di decorrenza della trasformazione del rapporto;
    • orario di lavoro convenuto per il part-time;
    • orario praticato in azienda per il tempo pieno;
    • ammontare della retribuzione spettante al lavoratore a tempo pieno a parità di livello, anzianità e altre condizioni;
    • periodo di paga, mensile o settimanale.

L’impresa che utilizza la facoltà deve comunicare agli istituti previdenziali competenti e all’ispettorato provinciale del lavoro la stipulazione dei contratti e la loro cessazione, con indicazione anche delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento e di quelle cessate nell’anno precedente.

La circolare rileva inoltre l’esigenza che le sedi, su richiesta degli interessati, rilascino un’attestazione sulla sussistenza dei requisiti e sulla possibile decorrenza della pensione in relazione alla data di maturazione degli stessi.

Decorrenza della pensione

La decorrenza della pensione di anzianità per i lavoratori che passano al part-time va stabilita secondo le regole previste dalla legge n. 335/1995 per la generalità delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

La circolare precisa però due limiti essenziali:

  • la decorrenza non può essere anteriore alla data di efficacia della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
  • in ogni caso, non può essere anteriore al 1 ottobre 1996.

Regime di cumulo con la retribuzione

La pensione di anzianità liquidata in base alla disciplina in esame è cumulabile con la retribuzione, ma l’importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario normale di lavoro. La riduzione non può comunque superare il 50 per cento.

In concreto:

  • una maggiore riduzione dell’orario comporta una minore riduzione della pensione e quindi una maggiore quota cumulabile con la retribuzione;
  • se il part-time supera il 50 per cento dell’orario normale, la riduzione della pensione resta comunque ferma al limite massimo del 50 per cento;
  • la somma tra retribuzione e quota di pensione cumulabile non può superare la retribuzione spettante al lavoratore a tempo pieno a parità di condizioni.

La circolare fornisce esempi applicativi. Se l’orario pieno è di 40 ore settimanali e il part-time è di 24 ore, la riduzione sarebbe del 60 per cento rispetto all’orario pieno, ma la pensione è ridotta solo del 50 per cento. Se il part-time è di 18 ore settimanali su 40, pari al 45 per cento dell’orario pieno, la quota non cumulabile con la retribuzione è pari al 45 per cento dell’importo mensile lordo della pensione.

Ipotesi di totale incumulabilità

Dopo il riconoscimento della pensione, opera la totale incumulabilità con la retribuzione nei seguenti casi:

  • ripristino di un rapporto di lavoro a tempo pieno con la stessa azienda;
  • rioccupazione presso altro datore di lavoro dopo la cessazione del rapporto part-time;
  • venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l’autorizzazione, ad esempio per cessazione anticipata del personale assunto in incremento o per riduzione della durata del contratto/orario del personale di nuova assunzione.

A decorrere dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile per vecchiaia, si applica la disciplina del cumulo vigente per la generalità dei pensionati di vecchiaia.

Procedure di liquidazione, trattenute e comunicazioni

Per le pensioni liquidate ai sensi della disciplina in esame deve essere inviata al pensionato una comunicazione di accoglimento secondo il facsimile allegato, trasmessa per conoscenza anche al datore di lavoro.

La circolare distingue tra:

  • trattenuta da operare dalla sede per il periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data finale di calcolo degli arretrati;
  • trattenuta da operare dal datore di lavoro per i periodi successivi, sulla base delle indicazioni contenute nella comunicazione di accoglimento.

Le somme trattenute dal datore di lavoro devono essere versate all’INPS con il modulo di denuncia per il versamento dei contributi.

La comunicazione contiene anche:

  • l’importo della quota di pensione non cumulabile con la retribuzione;
  • gli importi dovuti dalle varie decorrenze;
  • la trattenuta sulla tredicesima mensilità, se prevista;
  • l’obbligo per il pensionato di comunicare eventuali variazioni della propria situazione personale e familiare rilevanti ai fini del diritto o della misura della pensione.

Segnalazioni nei sistemi informatici

Ai fini dell’identificazione delle pensioni in archivio magnetico, deve essere segnalata:

  • la lettera "U" nel terzo sottocampo del campo "natura pensione";
  • il codice "1" o "2" nel primo sottocampo.

Per l’accantonamento delle somme necessarie al calcolo delle trattenute, nel campo "codice arretrati" deve essere indicato il codice "3".

Tutela amministrativa

Il provvedimento di liquidazione allegato alla circolare contiene l’indicazione dei rimedi amministrativi e giudiziari:

  • ricorso al Comitato provinciale INPS entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, in carta semplice, presentabile alla sede o spedibile per raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • azione giudiziaria entro i successivi tre anni se il Comitato non decide entro 90 giorni o in caso di decisione negativa.

La circolare ricorda inoltre che il pensionato può rivolgersi a un ente di patronato per assistenza gratuita nella presentazione del ricorso.

Punti principali

Disciplina introdotta dalla legge n. 662/1996

La legge 23 dicembre 1996, n. 662 introduce, all’articolo 1, comma 185, una specifica facoltà per i lavoratori dipendenti di impresa in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità di ottenere il trattamento pensionistico e, in deroga al regime generale di non cumulabilità, trasformare il rapporto in part-time non inferiore a 18 ore settimanali. La facoltà è subordinata all’autorizzazione dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e all’assunzione di nuovo personale da parte del datore di lavoro. Il comma 186 impone la comunicazione agli enti previdenziali e all’ispettorato del lavoro della stipula e cessazione dei contratti, mentre il comma 191 richiede che le nuove assunzioni risultino in incremento delle unità occupate alla data del pensionamento, al netto delle cessazioni intervenute nell’anno precedente.

Requisiti soggettivi e ambito di applicazione

La pensione di anzianità può essere riconosciuta solo ai lavoratori il cui rapporto sia trasformato in part-time con orario non inferiore a 18 ore settimanali, nel rispetto della procedura autorizzativa prevista dalla legge. I requisiti di età e contribuzione richiamati sono quelli della tabella B allegata alla legge n. 335/1995; per il 1996 e 1997 è richiesto, in via generale, il possesso di almeno 35 anni di contribuzione e 52 anni di età, ovvero della maggiore anzianità contributiva di almeno 36 anni. La disciplina non si applica alle pensioni da liquidare nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Documentazione e adempimenti

Ai fini del riconoscimento della pensione è necessario produrre con la domanda l’autorizzazione dell’Ufficio provinciale del lavoro e una dichiarazione del datore di lavoro contenente: data di assunzione, data di decorrenza della trasformazione, orario part-time concordato, orario full-time praticato in azienda, retribuzione spettante al lavoratore a tempo pieno e periodo di paga. Le imprese devono comunicare agli enti previdenziali e all’ispettorato del lavoro la stipulazione e la cessazione dei contratti, indicando anche le unità occupate alla data del pensionamento e quelle eventualmente cessate nell’anno precedente. Le sedi INPS, su richiesta, rilasciano un’attestazione circa la sussistenza dei requisiti e la possibile decorrenza della pensione.

Decorrenza della pensione

La decorrenza della pensione di anzianità va determinata secondo le regole della legge n. 335/1995 per la generalità delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. In ogni caso, la decorrenza non può essere anteriore alla data di efficacia della trasformazione del rapporto di lavoro in part-time e, comunque, non può essere precedente al 1 ottobre 1996.

Cumulo tra pensione e retribuzione

La pensione è cumulabile con la retribuzione ma viene ridotta in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario normale di lavoro, con un limite massimo di riduzione pari al 50 per cento. La somma tra retribuzione e quota di pensione cumulabile non può superare la retribuzione spettante a un lavoratore a tempo pieno a parità di condizioni. La percentuale di riduzione della pensione corrisponde, in linea generale, alla percentuale di part-time rispetto all’orario pieno, salvo il limite del 50 per cento. Sono riportati esempi applicativi: part-time al 60 per cento dell’orario pieno con riduzione pensione limitata al 50 per cento; part-time a 18 ore su 40 con quota incumulabile pari al 45 per cento dell’importo lordo mensile.

Casi di totale incumulabilità

Dopo il pensionamento di anzianità, se il lavoratore ripristina un rapporto di lavoro a tempo pieno con la stessa azienda oppure si rioccupa presso altro datore di lavoro, opera la totale incumulabilità tra pensione e retribuzione. La stessa conseguenza si verifica quando vengano meno le condizioni poste dalla legge per l’autorizzazione al part-time pensionistico, come la cessazione anticipata del personale assunto in sostituzione o la riduzione della durata del contratto/orario del personale di nuova assunzione.

Istruzioni operative e segnalazioni informatiche

Per l’individuazione nei supporti magnetici delle pensioni liquidate ai sensi della disciplina in esame deve essere indicata la lettera 'U' nel terzo sottocampo del campo 'natura pensione', oltre al codice '1' o '2' nel primo sottocampo. Per l’accantonamento delle somme relative al periodo tra decorrenza e data di riferimento del calcolo arretrati, nel campo 'codice arretrati' deve essere indicato il codice '3'. Le procedure automatizzate determinano la trattenuta per attività lavorativa dipendente secondo i criteri generali; la trattenuta relativa al periodo iniziale è calcolata dalla sede, mentre quella successiva è determinata dal datore di lavoro secondo la comunicazione di accoglimento.

Comunicazione al pensionato e rimedi

Per ogni pensione liquidata deve essere inviata al pensionato una comunicazione di accoglimento conforme al facsimile allegato, trasmessa per conoscenza anche al datore di lavoro. La comunicazione indica importo iniziale, percentuale di cumulo, importi della quota non cumulabile, modalità di trattenuta sugli arretrati e obbligo del pensionato di comunicare variazioni personali e familiari incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione. È inoltre previsto il certificato di pensione e il modulo TE08 con i dati di calcolo e le trattenute applicate.

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