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Circolare

Circolare numero 28 del 12-2-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti della legge n. 662/1996 sull’inquadramento dei datori di lavoro dal 1° gennaio 1997, confermando tuttavia la validità di alcuni inquadramenti derivanti da decreti di aggregazione o da leggi speciali. Precisa inoltre che, per il personale dirigente di aziende industriali già iscritto all’INPDAI, resta temporaneamente ferma la posizione assicurativa in attesa di istruzioni definitive. Infine, in materia di sgravi contributivi per il Mezzogiorno, dispone l’ammissione al beneficio delle aziende di servizi ai sensi dell’art. 2195 c.c. a decorrere dal 1° marzo 1989, indipendentemente dal settore di inquadramento previdenziale, con indicazioni operative per il riesame dei provvedimenti e la gestione dei ricorsi.

Sgravi contributivi per il Mezzogiorno e revisione degli inquadramenti previdenziali

Sgravi contributivi per il Mezzogiorno e revisione degli inquadramenti previdenziali

La circolare interviene su tre profili collegati: la cessazione del regime transitorio degli inquadramenti previdenziali prevista dalla legge n. 88/1989, la salvezza di alcuni inquadramenti speciali e l’applicazione degli sgravi contributivi per le aziende operanti nel Mezzogiorno. Inoltre, affronta il tema dell’iscrizione all’INPDAI del personale dirigente, introducendo una disciplina transitoria in attesa di chiarimenti definitivi.

Cessazione del regime transitorio degli inquadramenti

L’art. 1, comma 234, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce che dal 1° gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina transitoria prevista dal terzo comma dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Da quella data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente secondo i criteri di inquadramento dettati dallo stesso art. 49.

La circolare precisa che il venir meno del regime transitorio riguarda gli inquadramenti in essere al 28 marzo 1989 nei settori industria, commercio e agricoltura, e impone alle sedi di procedere alla revisione dei posizionamenti esistenti, con trasferimento delle aziende nel settore spettante secondo i criteri legali, con effetto dal 1° gennaio 1997. La disposizione si applica anche ai datori di lavoro il cui settore di inquadramento sia stato stabilito con sentenza passata in giudicato.

In particolare, il chiarimento incide soprattutto sulle imprese di servizi già inquadrate nel ramo industria-servizi, che devono essere ricondotte al settore terziario ai sensi del comma 1 dell’art. 49 della legge n. 88/1989. Per le imprese di pulizia, la circolare richiama inoltre la possibilità di accedere, in presenza dei requisiti richiesti, al trattamento di CIGS ai sensi della circolare n. 130 del 29 aprile 1994.

Le sedi devono informare tempestivamente le aziende interessate, richiamando espressamente la nuova disciplina applicabile.

Inquadramenti salvati da decreti di aggregazione e leggi speciali

La stessa legge n. 662/1996, pur eliminando le disparità di classificazione derivate dal vecchio regime transitorio, fa salvo il mantenimento degli inquadramenti derivanti da decreti di aggregazione emanati ai sensi dell’art. 34 del DPR 30 maggio 1955, n. 797, nonché quelli previsti da leggi speciali che disciplinano la classificazione di particolari categorie di datori di lavoro.

Per tali soggetti la circolare dispone che il settore di inquadramento originariamente attribuito debba essere confermato, senza applicare il riordino previsto per gli altri datori di lavoro.

Iscrizione all’INPDAI del personale dirigente

L’ultima parte dell’art. 1, comma 234, della legge n. 662/1996 consente alle aziende inquadrate nel ramo industria prima dell’entrata in vigore della legge n. 88/1989 di mantenere l’iscrizione all’INPDAI per il personale dirigente già iscritto.

Successivamente, l’art. 27, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, prevede che l’inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri dell’art. 49, comma 1, della legge n. 88/1989 e dell’art. 1, comma 234, della legge n. 662/1996 non produca effetto, ai fini dell’obbligo di iscrizione all’INPDAI, dall’entrata in vigore della legge n. 88/1989 fino al 31 dicembre 1999, restando applicabile in tale periodo l’art. 4 della legge 15 marzo 1973, n. 44.

Poiché tale disposizione modifica sostanzialmente il quadro fissato dalla legge n. 662/1996, la circolare rinvia a successive istruzioni definitive dopo la conversione in legge del decreto. Nel frattempo, nel trasferimento delle aziende secondo i nuovi criteri, le sedi devono lasciare immutata la posizione assicurativa del personale dirigente già iscritto all’INPDAI.

Sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno

La circolare affronta infine il tema degli sgravi contributivi per le imprese operanti nel Mezzogiorno, richiamando gli orientamenti già espressi con la circolare n. 210 del 12 luglio 1994 e con la circolare n. 54 del 21 febbraio 1995. Viene ribadito che le norme sull’inquadramento previdenziale non sono rilevanti ai fini dell’ammissione agli sgravi previsti per le aziende del Mezzogiorno, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 4837/1994 e dalla Corte costituzionale con sentenza n. 497/1990.

Con lo scioglimento della riserva precedente, la circolare dispone l’ammissione al beneficio, a decorrere dal 1° marzo 1989, delle aziende che svolgono attività di servizi ai sensi dell’art. 2195 c.c., a prescindere dal settore di inquadramento previdenziale attribuito. Viene inoltre precisato che a tale riconoscimento non può essere opposta l’irretroattività richiamata dall’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995.

Nozione di attività di servizi ai sensi dell’art. 2195 c.c.

Ai fini dell’individuazione delle attività rilevanti, la circolare richiama la giurisprudenza consolidata, secondo cui sono attività di servizi quelle che, in presenza di organizzazione, economicità e professionalità, producono un risultato economico nuovo e autonomo, anche immateriale, distinto dalla mera circolazione di beni propria delle attività commerciali.

La circolare sottolinea che non ogni prestazione di servizi integra un’impresa di servizi: occorre una produzione professionale, sistematica e continuativa, sostenuta da una percepibile organizzazione dei fattori produttivi materiali e personali. Viene anche segnalato che per l’attività di spedizioniere è pendente un ricorso in Cassazione, con riserva di ulteriori precisazioni.

Gestione dei ricorsi e delle situazioni pendenti

I ricorsi già trasmessi alla Direzione Generale, relativi alle materie trattate, devono essere restituiti alle sedi per il riesame dei provvedimenti adottati alla luce dei nuovi criteri. Se i provvedimenti risultano modificabili, i ricorsi devono considerarsi superati e quindi archiviabili; in caso contrario, devono essere rimessi alla sede centrale per la decisione dell’organo competente.

La circolare dispone infine che i criteri illustrati valgano anche per le situazioni pendenti presso le sedi e per i giudizi in corso, che dovranno essere abbandonati qualora non più coerenti con il nuovo orientamento.

Punti principali

Cessazione del regime transitorio ex art. 49 legge n. 88/1989

Dal 1° gennaio 1997 cessa l’efficacia della disciplina transitoria prevista dal terzo comma dell’art. 49 della legge n. 88/1989, come disposto dall’art. 1, comma 234, della legge n. 662/1996. Da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve avvenire esclusivamente secondo i criteri di inquadramento dell’art. 49 della legge n. 88/1989. Le sedi devono quindi revisionare gli inquadramenti in essere al 28 marzo 1989 nei settori industria, commercio e agricoltura, trasferendo le aziende interessate nel settore corretto con effetto 1° gennaio 1997. La norma riguarda anche i datori di lavoro il cui inquadramento sia stato definito con sentenza passata in giudicato.

Validità di decreti di aggregazione e leggi speciali

La legge n. 662/1996 salva espressamente gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o da decreti di aggregazione emanati ai sensi dell’art. 34 del DPR n. 797/1955. Per i datori di lavoro destinatari di tali provvedimenti deve quindi essere confermato il settore di inquadramento originariamente attribuito, senza applicare il riassetto previsto per gli altri soggetti.

Iscrizione all’INPDAI del personale dirigente

La legge n. 662/1996 consente alle aziende inquadrate nel ramo industria prima dell’entrata in vigore della legge n. 88/1989 di mantenere l’iscrizione all’INPDAI per il personale dirigente già iscritto. Successivamente, l’art. 27, comma 2, del decreto legge n. 669/1996 prevede che, fino al 31 dicembre 1999, l’inquadramento ai fini dell’obbligo di iscrizione all’INPDAI continui a essere disciplinato dall’art. 4 della legge n. 44/1973. La circolare, rilevando che tale intervento modifica sostanzialmente il regime introdotto dalla legge n. 662/1996, riserva istruzioni definitive dopo la conversione in legge del decreto e dispone che, nel frattempo, il trasferimento delle aziende non comporti modifiche della posizione assicurativa dei dirigenti già iscritti all’INPDAI.

Sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno

In attuazione degli orientamenti già richiamati con le circolari n. 210/1994 e n. 54/1995, la circolare dispone l’ammissione agli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, a decorrere dal 1° marzo 1989, delle aziende che svolgono attività di servizi ai sensi dell’art. 2195 c.c. L’accesso al beneficio prescinde dal settore di inquadramento previdenziale attribuito, e non può essere opposta l’irrilevanza retroattiva richiamata dall’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995. Per la qualificazione delle attività di servizi si richiama la giurisprudenza, che le individua nelle attività organizzate, economiche e professionali che producono un risultato economico nuovo e autonomo, anche immateriale, distinto dalle attività commerciali basate sulla circolazione dei beni.

Definizione di impresa di servizi e criteri applicativi

La circolare precisa che non ogni attività di servizi integra automaticamente un’impresa di servizi: occorre una produzione professionale, sistematica e continuativa, realizzata mediante un’organizzazione percepibile dei fattori produttivi, sia materiali sia personali. Le attività di servizi rilevanti sono quelle che comportano un 'quid novi', ossia un risultato nuovo e autonomo, suscettibile di utilità propria. Viene anche segnalato che, per l’attività di spedizioniere, è ancora pendente un ricorso in Cassazione, con riserva di ulteriori precisazioni.

Riesame dei ricorsi, provvedimenti e contenzioso pendente

I ricorsi già trasmessi alla Direzione Generale in materia dovranno essere restituiti alle sedi per il riesame dei provvedimenti alla luce dei criteri indicati. Se i provvedimenti risultano modificabili, i ricorsi si considerano superati e possono essere archiviati; in caso contrario, devono essere rinviati alla sede centrale per l’esame dell’organo competente. Le nuove regole vanno applicate anche alle situazioni pendenti presso le sedi e ai giudizi in corso, che dovranno essere abbandonati se non più compatibili con i criteri illustrati.

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