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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12470/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per le annualità 2015, 2016 e 2017, con recuperi a tassazione in materia di IVA e IRAP. L'Ufficio ha contestato che le fatture ricevute da una società cooperativa subappaltatrice riguardassero operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo la cooperativa una mera interposta priva di autonoma struttura e, quindi, funzionale a una frode fiscale. A sostegno della pretesa sono stati valorizzati plurimi indizi: assenza di struttura amministrativa e tecnico-logistica della cooperativa, coincidenza della sede operativa e condivisione di mezzi e linee telefoniche, uso di automezzi messi a disposizione dalla società contribuente, scritture private non registrate sui subappalti, provenienza dei soci lavoratori da altra cooperativa riferibile alla stessa famiglia, rapporti stretti tra le persone coinvolte, dichiarazioni di clienti e fornitori sulla sostanziale commistione tra le società, nonché le rilevanti irregolarità fiscali della cooperativa. La società contribuente ha impugnato la decisione di appello che aveva accolto i gravami dell'Ufficio e rigettato il proprio, deducendo violazione di legge e falsa applicazione delle norme sulla detraibilità IVA, sulla deducibilità dei costi e sulla ripartizione dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti. Ha sostenuto di avere dimostrato l'effettività e l'autonomia operativa della cooperativa, la buona fede propria e l'insufficienza degli indizi dell'Ufficio; quanto all'IRAP, ha affermato che i costi, anche se riqualificati come costo del personale, sarebbero stati comunque deducibili.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso perché, sotto la veste formale della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già effettuata dal giudice di merito. Ha osservato che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva correttamente applicato i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, valutando gli indizi come gravi, precisi e concordanti e ponendo a carico del contribuente l'onere della prova contraria della propria buona fede e dell'incolpevole ignoranza della frode. La sentenza impugnata è stata quindi confermata; la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, a un ulteriore importo ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, con applicazione anche dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per quanto richiamato nel dispositivo finale.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come parametro dedotto nel motivo, ma la Corte non ravvisa violazione di legge perché la censura tendeva alla rivalutazione del merito.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente in tema di detraibilità IVA; la Corte ribadisce che la detrazione è esclusa se l'Amministrazione prova la soggettiva inesistenza dell'operazione e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte conferma la correttezza dell'accertamento fondato su presunzioni e indizi.

  • artt. 5 e 25 d.lgs. n. 546 del 1992

    Evocati dalla ricorrente nel motivo; la Corte non accoglie la censura perché non vi è errore di diritto ma contestazione del giudizio di fatto.

  • art. 11 d.lgs. n. 446 del 1997

    Richiamato in tema di deducibilità IRAP; la Corte ritiene corretta la statuizione di merito secondo cui i costi contestati, riconducibili a personale non formalmente assunto dalla contribuente, non rientravano nelle eccezioni deducibili.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il mezzo è stato formalmente proposto per violazione di legge, ma la Corte lo qualifica sostanzialmente come censura di merito inammissibile.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato quale base della prova presuntiva: una volta raggiunta la soglia indiziaria, l'onere si sposta sul contribuente.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte richiama le regole sulle presunzioni semplici: gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti e devono essere valutati complessivamente dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Usato per affermare il riparto dell'onere della prova: prima l'Amministrazione deve provare la frode e la conoscenza/conoscibilità, poi il contribuente deve provare la propria buona fede.

  • art. 380 bis c.p.c.

    comma 1; comma 2; comma 3

    Richiamato per la proposta del consigliere e per gli effetti processuali della decisione conforme alla proposta, con conseguenze anche sulle ulteriori somme dovute.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di ulteriori importi conseguenti alla decisione conforme alla proposta e per la somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo finale per il contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    Citato dalla ricorrente in relazione al superamento della soglia annuale di rilevanza penale, ma il richiamo non incide sull'esito del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio dimostrando, anche per presunzioni, elementi oggettivi specifici idonei a far ritenere che il contribuente sapesse o dovesse sapere, usando l'ordinaria diligenza, che il contraente era sostanzialmente inesistente o inserito in una frode.
  • Una volta che il Fisco abbia provato un quadro indiziario grave, preciso e concordante, l'onere si sposta sul contribuente, il quale deve fornire la prova contraria di aver agito con la massima diligenza esigibile e in buona fede, senza poter limitarsi alla regolarità formale dei documenti o dei pagamenti.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente prospettato come violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi, compresi quelli desumibili da atti della polizia giudiziaria e da dichiarazioni di terzi, appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logica.
  • In materia di IVA, la prova della soggettiva inesistenza dell'operazione consente il diniego della detrazione, poiché il diritto alla detrazione non opera quando il cessionario sia coinvolto, o comunque consapevole, dell'evasione posta in essere tramite il soggetto interposto.
  • Ai fini IRAP, costi formalmente qualificati come servizi possono essere riqualificati, sulla base dell'effettiva natura del rapporto, e non sono deducibili se si tratta in sostanza di costi per lavoro non rientranti nelle specifiche ipotesi di deduzione previste dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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