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Sentenza

Sentenza del 04/04/2016 n. 125 - Comm. Trib. Prov. Biella

Accertamento IRES - Irrilevanza dell'elusione in sede penale - Elusione ad opera di terzi e intervenuta prescrizione - Onere probatorio dell'Ufficio in ipotesi di elusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un accertamento IRES fondato sulla presunta natura elusiva di operazioni o condotte realizzate da un soggetto diverso, in un periodo d'imposta precedente e ormai prescritto. Il contribuente contestava che gli potesse essere imputato un comportamento elusivo per il solo fatto di aver beneficiato degli effetti di tale attività e rilevava inoltre l'assenza di una prova adeguata sia della condotta elusiva sia dell'effettivo vantaggio fiscale. È stata altresì considerata l'irrilevanza sostanziale dell'elusione ai fini penali, salvo la presenza di specifiche fattispecie di reato.

La decisione

La pretesa dell'Ufficio non è stata ritenuta fondata nei termini prospettati. Non è sufficiente attribuire al contribuente una condotta elusiva solo perché abbia usufruito di un'attività asseritamente elusiva posta in essere da altri in un periodo precedente e prescritto. L'Amministrazione deve dimostrare concretamente la sussistenza dell'elusione e del vantaggio fiscale indebito. Tale vantaggio non può essere fondato su un credito d'imposta maturato in un periodo ormai coperto da prescrizione.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'elusione/abuso del diritto in materia tributaria

    L'elusione deve essere provata dall'Amministrazione attraverso l'individuazione di operazioni prive di sostanza economica, del vantaggio fiscale indebito e dell'assenza di valide ragioni extrafiscali non marginali; non può essere desunta automaticamente dal semplice beneficio derivante da condotte altrui.

  • Norme sulla prescrizione dei periodi d'imposta e dei crediti tributari

    Un credito d'imposta o un vantaggio fiscale maturato in un periodo non più accertabile per prescrizione non può costituire, da solo, il fondamento di una contestazione riferita a un periodo successivo.

  • Norme penali tributarie

    Le condotte meramente elusive, in assenza degli elementi costitutivi di uno specifico reato tributario, sono sostanzialmente irrilevanti in sede penale; la qualificazione fiscale dell'operazione non comporta automaticamente responsabilità penale.

Massime di principio

  • Il contribuente non può essere considerato elusivo per il solo fatto di aver beneficiato di un'operazione realizzata da un altro soggetto, soprattutto se l'operazione risale a un periodo ormai prescritto.
  • L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare in modo specifico sia la condotta abusiva o elusiva sia l'esistenza di un vantaggio fiscale indebito riferibile al contribuente e al periodo contestato.
  • Un credito d'imposta maturato in un periodo prescritto non può essere automaticamente rimesso in discussione in occasione di un accertamento relativo a un periodo successivo, salvo autonomi e comprovati elementi di illegittimità ancora accertabili.
  • La contestazione fiscale di elusione non equivale automaticamente alla commissione di un reato: per la responsabilità penale sono necessari gli elementi previsti da una specifica fattispecie incriminatrice.
  • In casi analoghi occorre distinguere tra la validità originaria del credito o dell'operazione, il periodo d'imposta in cui essa è sorta, il soggetto che l'ha posta in essere e l'eventuale effettivo vantaggio conseguito dal contribuente accertato.

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