Ordinanza n. 770/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza sindacale n. 163 del 09.03.2026, con la quale il Comune di Legnano, ha ordinato alla società -OMISSIS- s.r.l., in solido con la società-OMISSIS-la rimozione di rifiuti rinvenuti sull’area - dell’ordinanza dirigenziale N. 288 del 17.4.2026, con la il Dirigente Arch. -OMISSIS- ordinava “alla società -OMISSIS- s.r.l., in solido con la società -OMISSIS- di provvedere alla rimozione di materia edile, oltre ad ulteriori interventi pr il ripristino dell’area;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti e ordinanza dirigenziale recante ulteriori interventi di ripristino dell’area
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria dell’ordinanza)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 163 del 9 marzo 2026, con cui le è stato imposto, in solido con la società proprietaria dell’area, di rimuovere materiali rinvenuti su terreni individuati catastalmente nel Comune di Legnano, nonché l’ordinanza dirigenziale n. 288 del 17 aprile 2026, con cui le è stato ordinato di procedere al taglio di erba, arbusti e rovi e ad altri interventi di ripristino. Nel corso di un sopralluogo dei Carabinieri Forestali erano stati rinvenuti, tra l’altro, macerie e materiali edili, autoveicoli abbandonati contenenti oli, liquidi di raffreddamento e batterie, nonché batterie collocate sul terreno senza protezione. In sede cautelare la ricorrente ha contestato, in sostanza, la qualificazione dei beni come rifiuti e la propria responsabilità per l’abbandono, chiedendo la sospensione degli atti impugnati. Il ricorso cautelare è stato esaminato alla luce dell’art. 55 c.p.a., con riferimento al fumus e al periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per sospendere l’ordine relativo alla rimozione delle autovetture e delle batterie: la ricorrente, che esercita il commercio di autoveicoli, non ha provato che le autovetture fossero destinate alla commercializzazione; poiché risultavano acquistate da oltre dieci anni, è stata ritenuta corretta, allo stato degli atti, la loro qualificazione come rifiuti abbandonati ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006. Dall’istruttoria è inoltre emersa la responsabilità della ricorrente per l’abbandono di tali oggetti, qualificati anche come rifiuti speciali pericolosi quanto alle batterie. Il fumus è stato invece ravvisato limitatamente all’ordine di rimozione dei materiali edili, perché emanato senza un accertamento della responsabilità della ricorrente, operante in un diverso settore economico; l’efficacia dell’ordinanza sindacale è stata quindi sospesa in tale parte. La domanda cautelare è stata respinta per il resto. Quanto all’ordinanza dirigenziale, il TAR ha rilevato l’assenza di periculum in mora, poiché l’area è sottoposta a sequestro e potrà tornare nella disponibilità della società solo dopo la presentazione e la valutazione di un analitico progetto di smaltimento da parte dell’autorità competente. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica di merito per l’11 marzo 2027.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. 152/2006
La qualificazione di autovetture e batterie come rifiuti abbandonati è stata ritenuta corretta, in sede cautelare, in considerazione della mancata prova della destinazione alla commercializzazione delle autovetture, acquistate da oltre dieci anni, e dell’accertata responsabilità della ricorrente.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata decisa mediante valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’impresa che svolge attività di commercio di autoveicoli deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare che i veicoli rinvenuti nell’area siano effettivamente destinati alla commercializzazione; in mancanza, e qualora siano stati acquistati da molti anni e versino in condizioni di abbandono, può essere confermata sommariamente la loro qualificazione come rifiuti abbandonati.
- L’ordine di rimozione di rifiuti può essere sospeso cautelarmente, per difetto di fumus, quando l’amministrazione non abbia accertato in modo adeguato la responsabilità del destinatario per l’abbandono, soprattutto se i materiali appartengono a un settore estraneo all’attività economica esercitata dal destinatario.
- La sussistenza del periculum in mora deve essere valutata in concreto; non ricorre quando l’area interessata è sottoposta a sequestro e il destinatario non può comunque rientrarne nella disponibilità se non dopo la presentazione e la valutazione di un progetto di smaltimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 371/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 1407/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 308/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 309/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 310/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 311/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →