Cassazione Penale, Sentenza n. 32787/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, da parte di Alessio Agostini, dell'ordinanza del Tribunale di Trento del 27/05/2025 che aveva rigettato il suo appello avverso la misura interdittiva disposta dal GIP con ordinanza del 15/04/2025; in sede di riesame il Tribunale aveva però sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile a motivo della morte del ricorrente intervenuta il 10/06/2025 dopo la proposizione del ricorso. La decisione richiama l'orientamento consolidato secondo cui la morte del ricorrente durante il giudizio di legittimità rende inammissibile l'impugnazione e impedisce la condanna alle spese e l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. Sentenza pronunciata il 23/09/2025.
Norme richiamate
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 42313 del 11/11/2010 (Di Marco); Sez. 7, n. 23354 del 18/04/2023 (Cari)
La morte del ricorrente intervenuta nel corso del giudizio di legittimità determina l'inammissibilità dell'impugnazione e esclude la condanna alle spese di giudizio e l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La morte del ricorrente durante il giudizio di legittimità estingue la possibilità di proseguire il ricorso per cassazione: l'impugnazione va dichiarata inammissibile.
- La perdita della capacità processuale del ricorrente per decesso esclude la condanna alle spese processuali e l'applicazione di sanzioni pecuniarie a suo carico.
- Le decisioni di merito già emesse (es. sostituzione della misura cautelare) restano nei loro effetti; la Corte di legittimità non procede alla valutazione del merito dopo il decesso del ricorrente.
- È opportuno che difensori e parti notifichino tempestivamente agli uffici competenti il decesso e producano certificazione per evitare ulteriori atti inutili o spese.
- In situazioni analoghe valutare misure preventive (es. rinuncia o ritiro dell'impugnazione) prima dell'intervenuto decesso se ritenuto necessario per tutelare interessi patrimoniali o processuali degli eredi.
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