Sentenza n. 268/2026 - Campobasso, Sezione 1
per la riassunzione del giudizio promosso dinanzi alla Corte d’appello di Campobasso n.r.g. 411/2024, al fine di accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Isernia, dell’Istituto autonomo case popolari di Isernia e della Regione Molise, per aver applicato al ricorrente un canone di locazione non dovuto e comunque difforme e superiore rispetto a quanto previsto per legge e per non averlo rettificato, con decorrenza dalla stipula del contratto di locazione; giudizio concluso con sentenza n. 111/2025 (pubbl. il 04.04.2025 rep. 198), con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del giudice amministrativo, con condanna alle spese legali, oltre accessori;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di assegnazione e contratto di locazione con canone superiore a quello ritenuto conforme alla disciplina applicabile, nonché mancata rettifica retroattiva e restituzione dei maggiori importi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha riassunto davanti al TAR, dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, una domanda diretta ad accertare la responsabilità del Comune di Isernia, dell’IACP di Isernia e della Regione Molise per avere determinato e applicato, dal 2013 al 2019, un canone di locazione pari a 46,50 euro/mq anziché 36,05 euro/mq, in relazione ad alloggi realizzati nell’ambito del programma statale “20.000 abitazioni”. Ha chiesto l’accertamento del diritto alla riduzione del canone fin dalla stipula del contratto, la sostituzione delle clausole illegittime, la restituzione delle somme pagate in eccedenza e il risarcimento del danno. Ha dedotto la violazione della legge n. 179/1992, dell’art. 60 d.lgs. n. 112/1998, della normativa regionale, della legge n. 431/1998, del programma “20.000 abitazioni” e dell’accordo territoriale del 2006 sottoscritto dal Comune di Isernia, nonché l’illegittima determinazione del canone, la tardiva rettifica, la mancata efficacia retroattiva della riduzione e l’omessa restituzione degli importi. Il Comune ha eccepito tardività, acquiescenza, difetto di legittimazione passiva e prescrizione quinquennale; lo IACP ha eccepito l’inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione del bando e la propria estraneità ai fatti.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la legittimazione passiva del Comune, quale ente che aveva approvato il bando contenente la determinazione del canone, e dello IACP, quale soggetto che aveva stipulato il contratto di locazione. Ha ritenuto che il canone non fosse stato liberamente negoziato, ma unilateralmente predeterminato nel bando comunale, sicché le contestazioni avrebbero dovuto essere rivolte tempestivamente contro il bando, l’assegnazione e il contratto, già nel 2013. La riassunzione dopo la declinatoria del giudice ordinario non consente la rimessione in termini, poiché il giudizio civile era stato introdotto soltanto nel 2022, nove anni dopo l’assegnazione. Il TAR ha inoltre affermato la propria giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a. e dell’art. 11, comma 5, l. n. 241/1990, ritenendo la controversia collegata all’esecuzione di accordi tra pubbliche amministrazioni e privati relativi alla determinazione dei canoni. Anche secondo tale diverso inquadramento, tuttavia, la pretesa restitutoria e risarcitoria sarebbe prescritta, in quanto soggetta al termine quinquennale decorrente dal contratto di locazione del 2013. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile per tardività e, comunque, inammissibile per intervenuta prescrizione. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 11, comma 5, l. n. 241/1990
la formazione, conclusione ed esecuzione di accordi stipulati, nel pubblico interesse, dalla P.A. con i privati
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi tra pubblica amministrazione e privati, anche quando siano dedotti diritti e domande risarcitorie.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
Radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti la formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi tra pubbliche amministrazioni e privati.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il termine per impugnare il bando e gli atti consequenziali decorre dalla conoscenza dell’atto lesivo; nel caso concreto il termine avrebbe dovuto essere rispettato già dal 2013.
art. 1442, comma 2, c.c.
È richiamato, unitamente alla disciplina della prescrizione, per sostenere l’estinzione della pretesa di rimborso collegata alla contestazione del canone.
art. 2948, punto 3, c.c.
È richiamato quale base del termine quinquennale di prescrizione della pretesa restitutoria e risarcitoria, decorrente dal contratto di locazione.
art. 60, comma 1, d.lgs. n. 112/1998
È indicato tra le norme che attribuiscono alla Regione la determinazione dei canoni nell’ambito del programma di edilizia residenziale.
art. 2, comma 3, l. n. 431/1998
È richiamato quale parametro per la determinazione dei canoni concertati e per gli accordi territoriali applicabili.
Massime di principio
- Quando il canone di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è unilateralmente predeterminato dall’amministrazione nel bando di assegnazione, la contestazione della sua legittimità incide sul contenuto del bando e deve essere proposta tempestivamente contro il bando e gli atti consequenziali, non potendo essere differita alla richiesta di restituzione delle somme pagate.
- La traslatio judicii conseguente alla declinatoria di giurisdizione non rimette in termini la parte rispetto a un termine di impugnazione già maturato prima della proposizione del giudizio originario davanti al giudice privo di giurisdizione.
- Le controversie relative all’esecuzione di accordi tra pubblica amministrazione e privati, stipulati per determinare il contenuto di un provvedimento o in sua sostituzione, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche quando comprendano domande di adempimento, restituzione o risarcimento.
- La giurisdizione esclusiva sugli accordi amministrativi comprende la cognizione piena dei diritti derivanti dall’esecuzione dell’accordo e consente al giudice amministrativo di applicare anche rimedi di natura contrattuale.
- La domanda di restituzione dei maggiori canoni e la connessa pretesa risarcitoria sono soggette al termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal contratto di locazione quale atto esecutivo dell’accordo amministrativo, secondo l’impostazione accolta dal giudice.
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