Cassazione Civile, Ordinanza n. 12391/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF e accessori per l’anno 2005, deducendo in origine, tra l’altro, la omessa o invalida notificazione del prodromico avviso di accertamento. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel corso del giudizio depositava memoria comunicando di aver aderito alla procedura di definizione agevolata della controversia prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con allegazione della documentazione sull’istanza e sul pagamento delle somme dovute.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato l’intervenuta adesione del contribuente alla definizione agevolata della lite. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, ha richiamato l’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui nel giudizio estinto le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 sul raddoppio del contributo unificato, perché la declaratoria di estinzione non equivale a rigetto o inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 6 del D.L. n. 193 del 2016
La definizione agevolata della controversia, se perfezionata con istanza e pagamento delle somme dovute, comporta la cessazione della materia del contendere e impedisce l'esame nel merito del ricorso.
art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge
Nel processo tributario estinto, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diverse previsioni normative.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La disposizione sul raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio è dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, poiché non vi è rigetto né inammissibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012
Norma richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce e perfeziona una definizione agevolata della lite tributaria prevista dalla legge, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
- La declaratoria di estinzione del giudizio tributario non è assimilabile a rigetto o inammissibilità dell'impugnazione; di conseguenza, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato previsto per il soccombente o per il ricorso inammissibile.
- Nel processo tributario estinto, la regolazione delle spese segue la disciplina speciale dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, che pone le spese a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge.
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