Sentenza n. 5128/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 417/2022 del Tribunale di Tivoli - Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 415/2019, pubblicata in data 12/04/2022, notificata in data 23/05/2022 e passata in giudicato, con richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 417/2022 del Tribunale di Tivoli - Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 417/2022 del Tribunale di Tivoli - Sezione Lavoro, pubblicata il 12 aprile 2022, notificata il 23 maggio 2022 e passata in giudicato. Ha dedotto e provato la definitività del giudicato e la mancata esecuzione da parte del Ministero, chiedendo anche la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato l'inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata la mancata ottemperanza della sentenza del giudice ordinario anche in applicazione del principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale protratta inottemperanza ha nominato commissario ad acta, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni, il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega ad altro dirigente. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, disponendo che la penalità decorra soltanto dall'eventuale inottemperanza successiva alla scadenza del termine di 60 giorni e sia commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 700,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato e disporre, anche d'ufficio, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 64, comma 2, c.p.a.
La mancata contestazione specifica da parte dell'amministrazione resistente ha concorso a fondare la prova della mancata ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova della definitività del provvedimento giurisdizionale presupposto e della sua mancata esecuzione consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine assegnato, anche quando il giudicato provenga dal giudice ordinario e riguardi un rapporto di lavoro pubblico.
- La mancata contestazione specifica dell'inottemperanza da parte dell'amministrazione resistente può concorrere, ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a., a fondare l'accertamento della non esecuzione del giudicato.
- In presenza di un ritardo nell'adempimento di un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può disporre un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità può decorrere dalla scadenza del termine assegnato nella sentenza di ottemperanza ed essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, stabilendo un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva in caso di protratta inerzia dell'amministrazione.
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