Cassazione Civile, Ordinanza n. 20614/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
Nel giudizio di merito il Tribunale aveva dichiarato improponibili sia la domanda principale della controparte sia la domanda riconvenzionale della società costruttrice. La Corte d'appello, investita dell'appello principale della società e dell'impugnazione incidentale della controparte, aveva respinto entrambi i gravami confermando la decisione di primo grado. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma l'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico: si limita a rilevare che il ricorso si apriva con una generica 'necessaria premessa argomentativa' in cui si affermava la riproposizione delle censure già svolte in appello, senza alcuna esposizione sommaria dei fatti di causa e del contenuto dei provvedimenti impugnati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ossia l'esposizione sommaria dei fatti della causa. La Corte ha richiamato il principio secondo cui tale requisito, comprensivo dei fatti sostanziali e processuali necessari a comprendere i motivi, è essenziale per consentire il controllo di legittimità e non può essere surrogato dall'esame dei motivi o di altri atti processuali. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, poiché la controparte è rimasta intimata e non ha svolto difese. È stato inoltre dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti della causa
Il ricorso per cassazione deve contenere una autonoma e sintetica esposizione dei fatti sostanziali e processuali rilevanti; la sua mancanza o grave carenza comporta inammissibilità immediata dell'impugnazione.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato quale base del procedimento camerale per la definizione del ricorso ritenuto inammissibile.
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio in caso di manifesta inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa è requisito autonomo e imprescindibile del contenuto-forma dell'atto: deve precedere i motivi ed essere idonea a rendere comprensibili il rapporto sostanziale e lo sviluppo processuale della controversia.
- La mancanza dell'esposizione dei fatti non può essere sanata attraverso la lettura dei motivi di ricorso o di altri atti del processo, perché la Corte di cassazione deve poter valutare immediatamente la pertinenza e la deducibilità delle censure.
- La funzione dell'esposizione dei fatti non è soltanto difensiva verso la controparte, ma soprattutto strumentale al controllo di legittimità della Corte.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte può dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge, se dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20539/2021 del 19/07/2021
- ordinanza_civile · 19 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20540/2021 del 19/07/2021
- ordinanza_civile · 19 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20542/2021 del 19/07/2021
- ordinanza_civile · 19 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20543/2021 del 19/07/2021
- ordinanza_civile · 19 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20544/2021 del 19/07/2021
- ordinanza_civile · 19 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20545/2021 del 19/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →