Cassazione Penale, Sentenza n. 14035/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di F.P. per il reato di cui all'art. 572 comma 2 c.p.; il ricorrente deduce tre censure: 1) nullità per mancata notifica del decreto di citazione in appello al difensore Giuseppe Campagnolo; 2) violazione degli artt. 545-bis e 546 c.p.p. perché la Corte non avrebbe valutato né avviato il procedimento per l'applicazione di una pena sostitutiva (detenzione domiciliare) richiesto in udienza dal difensore privo di procura speciale né concesso il differimento chiesto per procurarsela; 3) vizio nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche e nella determinazione della pena, ritenuta oltre il minimo.
La decisione
La Corte (di legittimità) ha dichiarato inammissibile il primo motivo e manifestamente infondato il terzo; ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto che, in base alla disciplina transitoria del d.lgs. n.150/2022, la richiesta di applicazione di pene sostitutive in appello può essere sollevata anche in udienza di discussione (non necessariamente già contenuta nei motivi di appello o nei motivi aggiunti), e che la Corte territoriale avrebbe dovuto o valutare nel merito la richiesta o attivare la procedura di cui all'art. 545-bis c.p.p. indicando le ragioni ostative. Ha annullato la sentenza impugnata nella parte necessaria per consentire la regiudicanda che valuterà l'applicazione della pena sostitutiva, rimandando la decisione su tale punto. Le restanti statuizioni (conferma di responsabilità e risarcimento) sono state confermate salve le valutazioni sulla sostituzione della pena.
Norme richiamate
art. 545-bis cod. proc. pen.
«[Q]uando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti».
La Corte interpreta l'art. 545-bis come applicabile anche in appello nell'ambito della disciplina transitoria; la procedura bifasica prevista (valutazione preventiva dei presupposti e acquisizione del consenso dell'imputato, anche tramite procura speciale, nella fase successiva) è compatibile con il giudizio di appello e può essere attivata anche se la richiesta è stata formulata in udienza di discussione
art. 58 legge n. 689/1981
«[I]l giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del Codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».
La norma, nella versione modificata dal d.lgs. n.150/2022, conferma il carattere discrezionale della sostituzione e richiede una valutazione ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte rammenta che la sostituzione non è un diritto dell'imputato ma una possibilità discrezionale del giudice
art. 572 comma 2 cod. pen.
Norma sostanziale del reato contestato (violenza o delitto commesso in danno di minore e persona con disabilità); richiamata come titolo di condanna, ma non oggetto di specifiche interpretazioni nella decisione impugnata
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione dell'idoneità delle pene sostitutive; la Corte richiama l'obbligo del giudice di ancorare la discrezionalità a tali criteri
d.lgs. n. 150 del 2022 ("riforma Cartabia")
La riforma è applicabile ai processi in corso alla data di entrata in vigore (30/12/2022) anche in appello; introduce le nuove pene sostitutive e la disciplina transitoria che ammette la sollecitazione in udienza della loro applicazione
art. 598 cod. proc. pen.
Richiamato per affermare la compatibilità della procedura bifasica dell'art. 545-bis con la struttura del giudizio di appello
art. 20-bis cod. pen.
Citato come riferimento normativo alle tipologie di pene sostitutive ora previste nell'ordinamento penale; la Corte ricorda che l'elenco delle pene sostitutive è oggi aggiornato e rilevante per l'applicazione discrezionale
Massime di principio
- La sostituzione di pene detentive brevi con pene sostitutive resta una valutazione discrezionale del giudice ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p.; non costituisce un diritto dell'imputato.
- Alla luce della disciplina transitoria del d.lgs. n.150/2022, in processi di appello in corso alla data di entrata in vigore la richiesta di pena sostitutiva può essere formulata anche in udienza di discussione; il giudice di appello deve valutarla o avviare la procedura prevista dall'art. 545-bis c.p.p.
- La mancanza di una procura speciale al difensore al momento della richiesta di pena sostitutiva in udienza non rende automaticamente inammissibile la richiesta: il consenso dell'imputato, richiesto prima della decisione definitiva sulla sostituzione, può essere acquisito successivamente nell'ambito della procedura bifasica prevista dall'art. 545-bis.
- Se il difensore in udienza sollecita l'applicazione di una pena sostitutiva, la Corte territoriale non può limitarsi a constatare l'assenza di procura speciale senza esaminare il merito della richiesta o, in subordine, avviare la procedura di cui all'art. 545-bis e motivare le ragioni ostative all'accoglimento.
- Se la richiesta di pena sostitutiva non è contenuta nei motivi di appello e la riforma è già applicabile per effetto della disciplina transitoria, il rimedio praticabile è che la richiesta sia comunque valutata in sede di trattazione del gravame o tramite motivi aggiunti; l'orientamento prevalente ammette la sollecitazione in udienza purché il giudice compia la valutazione dovuta.
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