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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7294/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza del 20/04/2023 con cui il Tribunale, in giudizio abbreviato, ha derubricato il reato originariamente contestato (art. 73 DPR 309/1990, comma 4) a quello di cui al comma 5, ritenendo non accertata la percentuale di principio attivo e assenti altri indici di maggiore pericolosità, nonostante il sequestro di circa 460 grammi lordi di hashish. Il PM ha contestato che il giudice avrebbe dovuto avvalersi dei poteri istruttori officiosi (art. 441 c. 5 cpp) e disporre una perizia per superare l'incertezza sul dato rilevante; ha poi rilevato che, applicando una percentuale media di principio attivo (25% secondo il Dipartimento antidroga 2021), il quantitativo corrisponderebbe a molteplici dosi e che la sentenza non ha considerato i precedenti penali dell'imputato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondate le conclusioni del Procuratore generale e ha qualificato il ricorso del Procuratore come appello, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Torino per il giudizio. La Corte ha precisato che l'omissione dei poteri istruttori da parte del giudice è censurabile solo se incide sulla completezza e sulla logicità della motivazione; che il rimedio del ricorso immediato alla Corte di Cassazione (art. 569 cpp) è riservato alle violazioni di legge e alla totale mancanza di motivazione e non all'insufficienza della motivazione; e che il divieto per il PM di proporre appello non opera quando la sentenza abbia modificato il titolo del reato in favore di una fattispecie autonoma (come il comma 5 dell'art. 73). Conseguentemente il ricorso è stato convertito in appello e gli atti inviati al giudice di merito competente.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 4 e 5

    Il comma 4 disciplina ipotesi più gravi rispetto al comma 5; la qualificazione tra le due fattispecie può dipendere dalla quantità di principio attivo e da altri indici di pericolosità. Il comma 5 è considerato fattispecie autonoma rispetto ad altre previsioni dell'art. 73, con conseguenze processuali (es. possibilità di impugnazione da parte del PM se cambia il titolo del reato).

  • codice di procedura penale, art. 441, comma 5

    Attribuisce al giudice poteri istruttori officiosi (ad es. disporre perizia) anche nel rito abbreviato; tali poteri vanno esercitati quando vi è incertezza su dati rilevanti ai fini della decisione, specialmente se la mancata acquisizione della prova incide sulla completezza e sulla logicità della motivazione.

  • codice di procedura penale, art. 569

    Regola il ricorso per cassazione; consente l'accesso alla Corte di Cassazione per violazione di legge e non per contestare l'insufficienza o l'incompletezza della motivazione, salvo la totale mancanza di motivazione.

  • codice di procedura penale, art. 568, comma 5

    Consente la qualificazione del ricorso come appello e la conseguente trasmissione degli atti al giudice competente quando le condizioni processuali lo richiedono (es. intervento del Procuratore generale per conversione).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 18725/2012 e n. 46308/2012)

    Consolidata interpretazione secondo cui la Corte di Cassazione può essere investita direttamente solo per violazione di legge e per la totale mancanza di motivazione; l'insufficienza o incompletezza della motivazione è rimessa al giudice d'appello.

Massime di principio

  • Se il giudice ha incertezza su un dato determinante (es. percentuale di principio attivo nelle sostanze sequestrate) dovrebbe valutare l'esercizio dei poteri istruttori officiosi (es. disporre perizia) anche nel rito abbreviato, perché la mancata acquisizione della prova può rendere la motivazione incompleta o illogica.
  • Il pubblico ministero che censura l'insufficienza o l'incompletezza della motivazione deve, di norma, proporre appello al giudice di merito; il ricorso immediato in Cassazione è ammesso solo per violazioni di legge o per la totale mancanza di motivazione.
  • La derubricazione di reati legati a stupefacenti richiede attenzione alla quantificazione del principio attivo e ad altri indici di pericolosità; dati statistici o medie possono essere utili come elementi indiziari, ma non sostituiscono l'accertamento tecnico (perizia) quando il dato è decisivo.
  • Il divieto generale per il PM di proporre appello contro condanne non opera quando la sentenza ha modificato il titolo del reato in una fattispecie autonoma rispetto a quella originariamente contestata, rendendo possibile la conversione del ricorso in appello.
  • In sede di valutazione della pericolosità e della riconducibilità alla fattispecie di cui all'art. 73, è opportuno che i giudici valutino anche i precedenti penali specifici dell'imputato, se rilevanti, nell'apprezzamento complessivo della pericolosità sociale.

Testo integrale

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