Cassazione Penale, Sentenza n. 43866/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza per il processo d'appello relativo a reati di diffamazione aggravata e calunnia: la Corte d'appello di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza ritenendo che, nel corso del giudizio, il dott. Federico Cafiero De Raho avesse assunto la funzione di Procuratore Nazionale Antimafia (ufficio con sede a Roma) e che, per effetto dell'art. 11, comma 2, cod. proc. pen., la competenza dovesse essere spostata; gli atti erano poi stati trasmessi a Firenze sulla base anche delle funzioni assunte dal dott. Raffaele Cantone (divenuto Procuratore della Repubblica di Perugia). La Corte d'appello di Firenze ha sollevato conflitto negativo sostenendo che i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo hanno competenza nazionale (istituiti nell'ambito della Procura generale presso la Corte di cassazione) e che l'art. 11 cod. proc. pen. non si applica a loro se non quando siano formalmente applicati a una Direzione Distrettuale Antimafia; il Procuratore generale ha chiesto, invece, di dichiarare la competenza della Corte di appello di Roma.
La decisione
La Corte chiamata a decidere ha dichiarato fondato il conflitto nel senso indicato dalla Corte remittente (Firenze) e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma. La Corte ha motivato che l'art. 11 cod. proc. pen. (spostamento di competenza per procedimenti che vedono coinvolti magistrati) non opera rispetto ai magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che hanno funzioni di carattere nazionale analoghe a quelle della Procura generale presso la Corte di cassazione, salvo l'ipotesi specifica in cui il magistrato sia stato formalmente applicato ad una direzione distrettuale antimafia ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 159/2011 e il fatto oggetto del procedimento ricada ordinariamente nella competenza dell'ufficio presso il quale è stata disposta l'applicazione. Nel caso concreto non risultava che il dott. Cafiero De Raho fosse stato applicato ad una direzione distrettuale; pertanto non era operativa la deroga di cui all'art. 11 bis e la competenza doveva rimanere alla Corte di appello di Roma.
Norme richiamate
art. 11 cod. proc. pen.
"che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge"
Attribuisce, per ragioni di imparzialità, la competenza per i procedimenti che coinvolgono magistrati al giudice del capoluogo del distretto individuato dalla tabella A; ha natura funzionale e può spostare la competenza se il magistrato si trasferisce assumendo funzioni nel distretto destinatario (comma 2).
art. 11 bis cod. proc. pen.
Stabilisce che la competenza per i procedimenti che vedono coinvolto un magistrato addetto alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo appartiene al giudice determinato ai sensi dell'art. 11; la Corte ha interpretato questa norma nel senso che trova applicazione solo se il magistrato della Direzione nazionale è stato applicato ad una direzione distrettuale antimafia ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 159/2011 e il fatto rientra ordinariamente nella competenza dell'ufficio di destinazione.
art. 103 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
"La Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo è istituita, ai sensi dell'art. 103, co. 1, del d.lgs. n.159/2011, nell'ambito della Procura generale presso la Corte di cassazione."
Rileva che la Direzione Nazionale Antimafia ha sede nell'ambito della Procura generale della Corte di cassazione e svolge competenze di carattere nazionale; per questo motivo la disciplina di cui all'art. 11 non si applica in via generale ai magistrati addetti alla Direzione, analogamente ai magistrati della Corte di cassazione.
art. 105 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Prevede la possibilità di applicazione temporanea dei magistrati della Direzione Nazionale Antimafia alle direzioni distrettuali antimafia per trattare procedimenti particolarmente complessi; la Corte ha ritenuto che, solo in caso di tale applicazione e quando il fatto rientri nella competenza ordinaria dell'ufficio di destinazione, si applica la disciplina di cui all'art. 11 bis.
art. 51 cod. proc. pen. (commi 3-bis e 3-quater)
Rilevanti per i compiti speciali della Direzione Nazionale in materia di specifici reati (antimafia/antiterrorismo); la possibilità di applicazione ai distretti è prevista per reati di particolare complessità tra quelli indicati.
Giurisprudenza richiamata (Sez. U. n. 292/2004; Sez. VI n. 30760/2009; Sez. 1 n. 1569/2023, ecc.)
"La speciale competenza stabilita dall'art. 11 c.p.p. per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato ha natura funzionale, e non semplicemente territoriale"
Conferma la natura funzionale della disciplina di competenza per i procedimenti che coinvolgono magistrati; chiarisce inoltre che l'art. 11 non si applica ai magistrati della Corte di Cassazione (ufficio a competenza nazionale) e offre parametri interpretativi sull'ambito di applicazione dell'art. 11.
Massime di principio
- L'art. 11 c.p.p. sposta la competenza per ragioni di imparzialità solo quando il magistrato coinvolto esercita funzioni territoriali nel distretto; non si applica ai magistrati che svolgono funzioni di competenza nazionale a meno che non siano formalmente applicati ad un ufficio distrettuale.
- I magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo hanno carattere operativo nazionale: l'art. 11 non opera di regola nei loro confronti, salvo che vi sia una formale applicazione ad una Direzione Distrettuale (art. 105 d.lgs. 159/2011) per specifici procedimenti e il fatto ricada nella competenza ordinaria dell'ufficio di destinazione.
- La verifica della competenza richiede prova della formale applicazione del magistrato al distretto (atto e periodo di applicazione) e della corrispondenza del fatto alla competenza ordinaria dell'ufficio di destinazione; senza tali elementi, non scatta la deroga prevista dall'art. 11 bis.
- Il trasferimento o la nomina successiva del magistrato va valutata rispetto al momento del fatto: la regola generale è il riferimento al momento in cui il fatto è stato commesso, salvo il caso del comma 2 dell'art. 11 quando il magistrato si trasferisce ad assumere funzioni nel distretto che rendono necessario lo spostamento della competenza.
- In presenza di dubbi interpretativi sull'applicazione di art. 11/11-bis ai magistrati con funzioni nazionali, occorre prioritariamente cercare evidenze formali (provvedimenti di applicazione) e, se assente, non estendere analogicamente la disciplina derogatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43704/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43705/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43707/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43708/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43709/2024 del 29/11/2024
- Sentenza penale · 29 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43712/2024 del 29/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →