Ordinanza n. 387/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbali della commissione valutativa, determinazione di approvazione dei verbali e della graduatoria definitiva per l’assegnazione di otto autorizzazioni NCC, nonché il bando nella parte relativa al punteggio premiale per la nuova impresa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura concorsuale per titoli indetta dal Comune di Parabita per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione di otto autorizzazioni di noleggio con conducente, chiedendone anche la sospensione cautelare e la revoca delle autorizzazioni eventualmente già assegnate. I primi tre motivi contestavano l’applicazione della clausola del bando che prevedeva l’inammissibilità della domanda, sostenendo che la carenza documentale avrebbe dovuto determinare l’esclusione o comunque incidere sulla partecipazione. Il quarto e il quinto motivo censuravano, rispettivamente, il mancato computo proporzionale dei periodi di servizio inferiori al semestre, il mancato riconoscimento del punteggio per la conoscenza della lingua inglese e l’omessa attribuzione di un punteggio integrativo per altri titoli documentati relativi al settore turistico. L’ultimo motivo contestava il criterio del bando che attribuiva sei punti al requisito della nuova impresa, cioè all’assenza di altra autorizzazione NCC, ritenendolo illegittimo e illogico.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, sulla base di una valutazione sommaria propria della fase cautelare. Ha ritenuto non prima facie fondate le prime tre censure, poiché la clausola di inammissibilità prevista dall’art. 2 del bando sembra riferirsi testualmente alla redazione incompleta della domanda, e non alla mancanza di documenti relativi a elementi già indicati nella domanda; per tale carenza documentale può quindi operare il soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990. Ha inoltre escluso, allo stato, la fondatezza delle ulteriori censure: il bando attribuiva due punti per ciascun semestre di servizio senza imporre il calcolo proporzionale per periodi inferiori; il mancato punteggio per la lingua inglese appariva coerente con il fatto che la conoscenza di base costituiva già requisito di partecipazione; la ricorrente non aveva specificato adeguatamente quali ulteriori titoli turistici avrebbero dovuto ricevere punteggio. Anche la contestazione del punteggio di sei punti per la nuova impresa non è stata ritenuta manifestamente fondata, poiché il criterio appariva funzionale a un’equa distribuzione delle autorizzazioni tra più soggetti. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha valutato la domanda incidentale e l’ha rigettata per l’assenza del fumus boni iuris.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Il soccorso istruttorio può operare per la carenza di documentazione relativa a elementi già indicati nella domanda, distinguendosi dalla redazione incompleta della domanda stessa.
Massime di principio
- In una procedura selettiva, la clausola del bando che prevede l’inammissibilità della domanda per redazione incompleta non si estende automaticamente alla mancata produzione di documenti relativi a elementi già indicati nella domanda; per tale carenza documentale può operare il soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990.
- Quando il bando attribuisce un punteggio per ciascun semestre di servizio senza prevedere espressamente il computo proporzionale dei periodi inferiori, la commissione non è tenuta, in assenza di una specifica previsione, ad attribuire punteggi frazionati per archi temporali più brevi.
- La conoscenza di base di una lingua straniera prevista dal bando come requisito di partecipazione non deve necessariamente essere oggetto di autonoma attribuzione di punteggio, se una lettura coordinata delle disposizioni della lex specialis non prevede tale valutazione ulteriore.
- Un criterio premiale rivolto alle imprese prive di altra autorizzazione per la medesima attività può essere ritenuto funzionale all’equa distribuzione delle autorizzazioni tra più operatori e non è, per ciò solo, manifestamente illogico o illegittimo.
Come è indicizzato
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