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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24880/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo riferito a plurime cartelle di pagamento, che il contribuente assumeva non essergli state notificate ritualmente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'ufficio, ritenendo regolari alcune notifiche: per una cartella, effettuata secondo le modalità previste per i casi dell'art. 140 c.p.c. richiamate dall'art. 26, comma 3, d.P.R. 602/1973; per altre cartelle, eseguite mediante consegna a persona di famiglia o addetta alla casa, con relate sottoscritte dai riceventi. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione delle norme sulla notifica degli atti a persona diversa dal destinatario. In particolare ha sostenuto che, quando la consegna avvenga a un familiare convivente, la convivenza debba essere espressamente indicata nella relata; inoltre ha invocato l'art. 7 L. 890/1982, come modificato dalla L. 31/2008, affermando che in caso di mancata consegna personale l'agente postale debba inviare la raccomandata informativa, con conseguente nullità delle notifiche eseguite senza tale adempimento. Nella memoria ha poi richiamato anche l'art. 60 d.P.R. 602/1973, contribuendo però, secondo la Corte, a creare ulteriore confusione sulle concrete modalità di notifica dedotte in giudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la censura in parte infondata e in parte inammissibile per difetto di autosufficienza. Quanto alla cartella notificata secondo le modalità richiamate dall'art. 26, comma 3, d.P.R. 602/1973, il ricorso non conteneva una specifica critica alla statuizione della CTR, sicché l'accertamento di regolarità della notifica è rimasto intatto. Quanto alle altre notifiche, la Corte ha osservato che la CTR aveva accertato la consegna alla sorella del destinatario e a un'addetta alla casa, con relate sottoscritte; richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che, nella notifica a mezzo posta a persona di famiglia convivente, la convivenza può essere presunta dalla consegna presso l'abitazione, mentre grava sul destinatario l'onere di provare la non convivenza. Quanto alla lamentata omissione della raccomandata informativa prevista dall'art. 7, comma 6, L. 890/1982, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva specificato in ricorso le concrete modalità di notificazione, mentre la controparte contestava che si trattasse di notifica postale; pertanto mancavano i dati indispensabili per verificare l'applicabilità della norma invocata. La Corte ha inoltre precisato che tali carenze non possono essere sanate mediante il controricorso o la memoria.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 890/1982

    "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata"

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto non dimostrata l'effettiva applicabilità al caso concreto, perché il ricorso non specificava se le notifiche fossero state eseguite a mezzo posta.

  • art. 36, comma 2-quater, L. 31/2008

    Norma richiamata dal ricorrente come fonte della modifica dell'art. 7 L. 890/1982, ma non ritenuta decisiva dalla Corte per difetto di autosufficienza del motivo.

  • art. 36, comma 2-quinquies, L. 31/2008

    Richiamato per la disciplina transitoria delle notifiche, ma non valorizzato ai fini dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 26, comma 3, d.P.R. 602/1973

    La Corte ha dato rilievo all'accertamento della CTR secondo cui una delle cartelle era stata notificata regolarmente secondo il meccanismo previsto per i casi dell'art. 140 c.p.c., come richiamato dalla norma sulla riscossione.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato come modello procedurale nei casi di notifica non perfezionata personalmente, ai fini dell'art. 26, comma 3, d.P.R. 602/1973.

  • art. 139 c.p.c.

    Citato dal ricorrente per il confronto tra notifica a familiare/portiere/vicino e adempimenti informativi; la Corte non ha accolto la censura per mancata specificazione delle modalità di notifica.

  • art. 60, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973

    Invocato solo in memoria; la Corte ha osservato che il richiamo a una disciplina diversa non chiariva le modalità concrete della notifica e aumentava la confusione del thema decidendum.

  • art. 366 c.p.c.

    "i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso"

    La Corte ha applicato il principio di autosufficienza, affermando che il ricorso deve contenere direttamente le indicazioni necessarie a individuare fatti processuali, atti e documenti rilevanti.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di notificazione delle cartelle di pagamento, la consegna a una persona di famiglia che si trovi presso l'abitazione del destinatario consente di presumere la convivenza, almeno temporanea, senza che sia necessaria un'espressa indicazione formale di tale qualità nella relata; incombe sul destinatario l'onere di provare la non convivenza.
  • La censura di nullità della notifica deve indicare con precisione le concrete modalità di esecuzione dell'atto e trascrivere o localizzare nel ricorso la relata o il documento rilevante; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
  • Quando si deduce la violazione della disciplina sulla raccomandata informativa nelle notifiche postali, il ricorrente deve chiarire se la notificazione sia stata effettivamente eseguita a mezzo posta; se la controparte contesta tale dato e il ricorso non lo precisa, la Corte non può verificare l'applicabilità della norma invocata.
  • Le carenze del ricorso per cassazione non possono essere sanate mediante controricorso o memoria: gli elementi richiesti dall'art. 366 c.p.c. devono emergere dal ricorso stesso.
  • Se una specifica statuizione del giudice di merito sulla regolarità di una notifica non viene puntualmente censurata, essa resta ferma e non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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