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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34936/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (intermediario finanziario)

La controversia

Tra il 24 gennaio 2007 e il 20 giugno 2007 alcuni clienti stipularono con una banca due contratti di gestione di portafogli e un contratto quadro per ricezione e trasmissione ordini, negoziazione e collocamento di strumenti finanziari. In primo grado il tribunale ritenne la banca inadempiente per avere disposto operazioni non adeguate al profilo di rischio dei clienti e per non avere aggiornato tale profilatura secondo la disciplina MiFID, risolvendo i contratti e condannando la banca alla restituzione di oltre 218 mila euro. In appello, però, la domanda venne respinta: la corte territoriale ritenne che, per le linee di gestione sottoscritte, i clienti fossero stati informati del rischio medio-elevato delle operazioni e avessero scelto consapevolmente prodotti non coerenti col profilo di rischio risultante dal questionario; quanto all'adeguamento MiFID, riconobbe un ritardo della banca nel chiarire il benchmark e nel comunicare la nuova classificazione dei clienti, ma lo giudicò inadempimento di scarsa importanza, non idoneo a fondare la risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. I ricorrenti denunciarono in cassazione violazione della normativa CONSOB, del TUF e degli artt. 1453 e 1455 c.c., sostenendo che: la mera sottoscrizione dei contratti non bastava ad assolvere gli obblighi informativi dell'intermediario; la banca avrebbe dovuto fornire informazioni puntuali sulla specifica inadeguatezza delle operazioni; le violazioni degli obblighi informativi e di adeguamento introdotti dalla disciplina MiFID, essendo violazioni di norme imperative, avrebbero dovuto essere considerate di per sé gravi e valutate complessivamente, così da legittimare la risoluzione dei rapporti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa all'asserita violazione dell'obbligo informativo pre-MiFID, perché la sentenza impugnata aveva accertato che i clienti erano stati avvertiti del rischio specifico delle operazioni e messi in condizione di conoscere la rischiosità degli investimenti. Ha poi confermato la correttezza della valutazione di non gravità dell'inadempimento relativo al ritardo nell'adeguamento alla disciplina MiFID: la legge speciale in materia di intermediazione finanziaria non predetermina la gravità dell'inadempimento quale presupposto della risoluzione, sicché resta applicabile la regola generale dell'art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non si risolve se l'inadempimento ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. La Corte ha inoltre osservato che la riprofilatura tardiva si collocava nella fase finale di un rapporto ormai prossimo alla cessazione, sicché la valutazione di scarsa importanza era sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 58/1998

    richiamato dai ricorrenti come base degli obblighi informativi e di correttezza dell'intermediario; la Corte non ne ha tratto una regola di gravità automatica dell'inadempimento

  • art. 28 reg. CONSOB n. 11522/1998

    invocato quale disciplina delle operazioni inadeguate; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, i clienti fossero stati informati della rischiosità specifica e che l'obbligo fosse stato adempiuto

  • art. 29 reg. CONSOB n. 11522/1998

    la Corte ha escluso la violazione dell'obbligo informativo pre-MiFID, perché i documenti sottoscritti e la documentazione contrattuale avevano reso edotti i clienti del rischio delle operazioni

  • artt. 29-32 reg. CONSOB n. 16190/2007

    richiamati per l'aggiornamento della disciplina MiFID e della classificazione del cliente; la Corte ha considerato tardivo l'adeguamento ma non di gravità tale da giustificare la risoluzione

  • art. 35 reg. CONSOB n. 16190/2007

    richiamato dai ricorrenti tra le norme violate, senza che la Corte vi attribuisse effetto decisivo autonomo

  • art. 39 reg. CONSOB n. 16190/2007

    richiamato dai ricorrenti tra le norme violate, senza rilievo autonomo nella ratio decidendi

  • art. 55 reg. CONSOB n. 16190/2007

    richiamato dai ricorrenti tra le norme violate, senza rilievo autonomo nella ratio decidendi

  • art. 1453 c.c.

    richiamato quale norma sulla risoluzione per inadempimento; la Corte ne conferma l'applicazione nel settore dell'intermediazione finanziaria

  • art. 1455 c.c.

    applicato come criterio decisivo: la risoluzione non è ammissibile se l'inadempimento ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nella sentenza d'appello per affermare la rinuncia implicita alla domanda risarcitoria non riproposta in appello; la Cassazione non affronta specificamente il punto

  • art. 19, comma 13, d.lgs. n. 164 del 2007

    menzionato come fonte dell'obbligo di adeguamento per i contratti in essere al 10 novembre 2007; il ritardo nell'adeguamento è stato valutato ma ritenuto non grave

  • art. 2504-bis, primo comma, c.c.

    richiamato solo per la successione societaria della resistente nella posizione della banca originaria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In materia di intermediazione finanziaria, la violazione di obblighi informativi o di aggiornamento imposti dalla normativa di settore non comporta automaticamente la risoluzione del contratto: resta necessario verificare, secondo l'art. 1455 c.c., se l'inadempimento sia di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.
  • L'accertamento della gravità dell'inadempimento non può essere fondato in via astratta sulla natura imperativa della norma violata; occorre una valutazione concreta del peso dell'inadempimento nel rapporto, della sua durata e dell'incidenza sull'interesse dell'investitore.
  • L'intermediario adempie all'obbligo informativo quando il cliente sia posto in condizione di conoscere il rischio specifico dell'operazione; la mera sottoscrizione del contratto, se accompagnata da documentazione chiara e specifica, può essere sufficiente a escludere l'inadempimento denunciato.
  • Il ritardo nell'adeguamento alla disciplina MiFID può integrare un inadempimento, ma la sua rilevanza ai fini risolutori dipende dal contesto concreto del rapporto e dalla effettiva incidenza sull'economia del contratto.
  • Quando il rapporto contrattuale è ormai prossimo alla cessazione o il ritardo dell'intermediario si colloca in un tratto terminale del rapporto, la valutazione di scarsa importanza dell'inadempimento è più facilmente giustificabile.
  • Le domande risarcitorie non riproposte in appello possono ritenersi rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c., con conseguente delimitazione del thema decidendum in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziaria
RamiBancario e finanziario
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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