Sentenza n. 11079/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento - del decreto di revoca delle licenze di porto di fucile di tiro a volo n.-OMISSIS- – P e ad uso venatorio n. -OMISSIS- - P emesso dalla Questura di Roma, notificato dal Commissariato di P.S. Monteverde all’interessato il 14 febbraio 2023, e di tutti gli atti preparatori connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Roma di revoca delle licenze di porto di fucile per uso venatorio e per tiro a volo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la revoca delle licenze, sostenendo che il giudizio di non affidabilità formulato dall'amministrazione fosse erroneo e non supportato da elementi idonei a mettere in dubbio la sua specchiata personalità. A sostegno deduceva i titoli di merito conseguiti durante il servizio nel Corpo dei vigili del fuoco. La revoca era stata adottata in relazione all'avvio di un procedimento penale presso la Procura di Roma; nel corso del ritiro cautelare delle armi disposto ai sensi dell'art. 39 r.d. n. 773/1931, non impugnato in giudizio, era stata inoltre rinvenuta presso l'abitazione del ricorrente una canna di fucile non denunciata, custodita in un contenitore destinato alla conservazione di canne da pesca. Il ricorrente lamentava altresì, in sostanza, che la pendenza delle indagini preliminari e la segretezza degli atti impedissero una valutazione adeguatamente fondata.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Il possesso e la detenzione di armi non costituiscono un diritto assoluto, ma un'eccezione al divieto legale di portare armi. La revoca della licenza ha natura cautelativa e preventiva, non sanzionatoria, e può fondarsi su una valutazione prognostica dell'affidabilità del titolare e del rischio di abuso delle armi. Non è necessario che sia stato accertato un illecito penale, civile o amministrativo: sono sufficienti fondati elementi concreti, anche derivanti da precedenti penali o di polizia, che l'amministrazione può valutare autonomamente rispetto al procedimento giudiziario. Nel caso concreto, il ritiro cautelare delle armi ex art. 39 TULPS e il rinvenimento di una parte di arma non denunciata costituivano elementi sufficienti, allo stato degli atti, a giustificare il giudizio di non affidabilità. La segretezza degli atti delle indagini preliminari non rendeva illegittima la revoca. Il ricorrente potrà presentare una nuova domanda di licenza una volta chiarita la vicenda penale, nell'ambito della quale sarà rivalutata anche la detenzione della parte di arma non denunciata. Le spese sono state compensate per la mancata produzione di una memoria difensiva da parte dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Il ritiro cautelare delle armi costituisce, nel caso concreto, un elemento rilevante ai fini della successiva valutazione amministrativa di non affidabilità.
art. 329 c.p.p.
La segretezza degli atti delle indagini preliminari non impedisce all'amministrazione di adottare una valutazione cautelativa fondata sugli elementi concretamente disponibili.
Massime di principio
- Il possesso e la detenzione di armi non costituiscono un diritto assoluto, ma un'eccezione al divieto legale di andare armati; il rilascio e il mantenimento delle relative licenze sono subordinati alla piena affidabilità del richiedente.
- La revoca della licenza di porto d'armi ha natura cautelativa e preventiva, non sanzionatoria, e può essere disposta quando una valutazione prognostica fondata su elementi concreti evidenzi un rischio di abuso delle armi.
- Il divieto di detenere armi o la revoca della relativa licenza non richiedono il previo accertamento definitivo di un illecito penale, civile o amministrativo; l'amministrazione può valutare autonomamente precedenti penali, precedenti di polizia e altri fatti rilevanti.
- Il ritiro cautelare delle armi e il rinvenimento di una parte di arma non denunciata possono costituire, anche durante la pendenza delle indagini preliminari e allo stato degli elementi disponibili, una base concreta sufficiente per un giudizio di non affidabilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1310/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1311/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1312/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1313/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1314/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1315/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →