Sentenza n. 2849/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli a seguito di ritiro armi ai sensi dell’art. 39, comma 2, TULPS;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli sul procedimento conseguente al ritiro cautelare delle armi e della licenza, ai sensi dell’art. 39, comma 2, TULPS
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di porto d’armi per uso sportivo, ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli dopo il ritiro cautelare, effettuato il 9 ottobre 2025 dai Carabinieri presso la sua abitazione, delle armi e della licenza. Dopo avere sollecitato il 5 gennaio 2026 la conclusione del procedimento, il ricorrente aveva ricevuto il 15 gennaio 2026 il preannuncio dell’avvio del procedimento per l’eventuale adozione del divieto di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 TULPS, ma lamentava la mancata conclusione con un provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio, la Prefettura di Napoli ha concluso il procedimento con nota dell’8 aprile 2026, comunicata il 10 aprile, decidendo di non adottare nei confronti del ricorrente il divieto di detenzione delle armi, in senso conforme alla sua richiesta. Le spese sono state poste, sulla base della soccombenza virtuale, a carico del Ministero dell’Interno: il Collegio ha considerato che tra il ritiro cautelare del 9 ottobre 2025 e il provvedimento definitivo erano trascorsi molti mesi. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento di euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti del Ministero della Difesa.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, TULPS
La disposizione costituisce il riferimento del ritiro cautelare e del procedimento prefettizio relativo all’eventuale divieto di detenzione delle armi; il testo non espone ulteriori profili interpretativi della norma.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nelle more di un giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione conclude il procedimento con un provvedimento espresso conforme all’interesse sostanziale del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, la ritardata conclusione del procedimento può giustificare la condanna dell’amministrazione se, tra l’adozione di una misura cautelare e il provvedimento definitivo, è trascorso un periodo significativo.
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