Cassazione Civile, Ordinanza n. 32845/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina da un licenziamento disciplinare intimato a una dipendente con mansioni di portalettere, ritenuto legittimo nei precedenti gradi di giudizio per abbandono della posta da consegnare e sussistenza della giusta causa. Dopo il rigetto del ricorso per cassazione contro la sentenza di merito, la lavoratrice ha proposto ricorso per revocazione della sentenza di legittimità, deducendo ai sensi dell’art. 395, nn. 2 e 3 c.p.c. un travisamento delle risultanze probatorie e sostenendo che, successivamente alla decisione della Cassazione, il giudice penale l’aveva assolta con formula piena dal reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. La tesi era che tale sopravvenuta pronuncia penale avrebbe inciso sulla correttezza della decisione di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che la revocazione delle pronunce della Cassazione è ammessa solo nei limiti normativi previsti dagli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c., con i rinvii ai casi di cui all’art. 395 c.p.c. applicabili nei soli casi previsti, e che nel caso concreto il ricorso era comunque tardivo perché proposto oltre quattro anni sia dalla pubblicazione della sentenza di Cassazione sia da quella penale invocata. Ha inoltre osservato che la precedente decisione di legittimità era stata di rigetto, circostanza che rendeva comunque non utilizzabile la revocazione nei termini prospettati dalla ricorrente. È stato anche disposto l’obbligo per la ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c.
nn. 2 e 3; richiamo anche al n. 4 e ai nn. 1, 2, 3 e 6
La revocazione delle sentenze della Cassazione è ammessa solo nei limiti tassativi previsti dalla norma, e non può essere estesa in via interpretativa oltre i casi espressamente richiamati dal sistema
art. 391-bis c.p.c.
Richiama la revocazione delle pronunce della Corte di Cassazione nei casi consentiti dalla legge
art. 391-ter c.p.c.
Consente la revocazione per i provvedimenti del giudice di legittimità che hanno deciso la causa nel merito, nei casi richiamati dall’art. 395 c.p.c.
art. 111 Cost.
È richiamato per affermare l’esigenza di evitare che i processi si protraggano indefinitamente e per escludere interpretazioni additive che ampliino i casi di revocazione
art. 340 c.p.
Norma penale richiamata in relazione all’assoluzione intervenuta nel giudizio penale successivo
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Fondamento del raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo entro confini rigorosamente tipizzati dalla legge; non è consentita un’interpretazione estensiva o additiva dei casi di revocazione.
- Quando la revocazione è proposta contro una sentenza della Cassazione, il giudice deve verificare sia l’astratta riconducibilità del motivo ai casi normativamente previsti sia il rispetto dei termini di proposizione; la tardività comporta inammissibilità.
- La sopravvenienza di una decisione penale favorevole non legittima di per sé la revocazione di una precedente decisione civile di legittimità se non ricorre una specifica ipotesi legale di revocazione.
- La revocazione non può essere utilizzata per riaprire in modo generale il giudizio di legittimità sulla valutazione delle prove o per aggirare la stabilità del giudicato.
- In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla disciplina processuale
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