Cassazione Penale, Sentenza n. 35298/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il PM ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 13/02/2024 che aveva annullato il titolo cautelare relativo ai capi n.2 (detenzione di stupefacenti) e n.4 (violazione del divieto di frequentare pregiudicati) e aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari (con presidio elettronico) per il capo n.3 (violazione di obblighi connessi alla sorveglianza speciale, orario di rientro). Il ricorrente deduceva: a) vizio di motivazione rispetto al capo 4, sostenendo che dal contenuto delle captazioni e dal numero di incontri con Garofalo emergerebbe la conoscenza, da parte dell'indagato, della qualifica di pregiudicato del medesimo; b) vizio di motivazione nella scelta della misura per il capo 3, ritenendo che la gravità complessiva dei fatti e la personalità del soggetto giustificassero la custodia cautelare in carcere.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso del PM solo con riguardo al capo n.4: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a quel delitto e ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, per un nuovo giudizio su quel capo, valorizzando la carenza argomentativa del Tribunale in ordine agli indicatori logici della conoscenza della qualifica di pregiudicato. Ha invece rigettato il ricorso nel resto: ha ritenuto corretta e logicamente motivata la decisione del Tribunale che aveva sostituito la misura per il capo n.3 con gli arresti domiciliari con presidio elettronico, indicando che l'adeguatezza della misura va valutata in rapporto al fatto specifico (violazione degli orari prevista dall'art.75 d.lgs. 159/2011) e che non è consentito traslare automaticamente la pericolosità emersa in altro procedimento.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamata per spiegare la composizione del Tribunale che ha pronunciato l'ordinanza di merito (sezione collegiale chiamata a decidere in sede cautelare)
art. 75 d.lgs. n. 159/2011
Il capo relativo alla violazione degli orari di rientro è stato inquadrato sotto il profilo di questa norma; la Corte ha ritenuto che si tratti di un illecito di minore gravità specifico, il che rende adeguata una misura meno afflittiva (arresti domiciliari con presidio elettronico) rispetto alla custodia cautelare in carcere
Cass. Sez. I, 19.7.2019, n. 37163 (rv 276945)
Richiamata come principio secondo cui la conoscenza di una particolare condizione soggettiva (es. la qualifica di pregiudicato) può essere desunta anche da indicatori logici e circostanze di contesto; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia analiticamente valutato tali indicatori
Massime di principio
- Quando si contesta la conoscenza della qualifica soggettiva di un terzo (es. che una persona sia pregiudicata), il giudice deve valutare espressamente e analiticamente gli "indicatori logici" (numero e natura degli incontri, contenuto delle conversazioni, contesto relazionale) e motivare perché tali elementi siano o non siano sufficienti a desumere la conoscenza.
- La scelta della misura cautelare va sempre tarata sul fatto specifico per cui si procede: la gravità della misura deve essere proporzionata alla condotta concretamente contestata e non può essere determinata automaticamente dalla pericolosità emersa in procedimenti distinti.
- La sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (anche con presidio elettronico) è giustificata quando il comportamento contestato non configuri una 'totale sottrazione' al controllo e l'offesa non raggiunga un livello di pericolosità tale da richiedere la massima restrizione.
- Un ricorso per cassazione può avere esito parziale: quando esiste incompletezza argomentativa nella decisione impugnata, la Corte può annullare limitatamente a quella parte e rinviare per un nuovo esame, lasciando ferme le parti del provvedimento adeguatamente motivate.
- Il riesame delle captazioni o di elementi probatori operato dal giudice di merito non deve essere trasformato in mera rivalutazione ex post: il ricorrente deve dimostrare vizi di motivazione o carenze logiche nella valutazione compiuta dal giudice di merito.
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