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Sentenza

Sentenza n. 3192/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione della sentenza n. 2005/2025 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Controversie di Lavoro III, depositata e resa pubblica il 18/02/2025, nella procedura iscritta al numero R.G. 40851/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 21/02/2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 09/10/2025.

Giustizia amministrativa202511823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico previsto per la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nella pronuncia. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero, chiedendo l'accreditamento degli importi dovuti e l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza fornire chiarimenti o documentazione sull'avvenuta esecuzione o sull'esistenza di sopravvenienze ostative.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'azione di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel caso concreto, l'attività richiesta al Ministero non risultava svolta e l'Amministrazione non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'esecuzione della sentenza o l'esistenza di impedimenti sopravvenuti. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, senza facoltà di delega e senza compenso, con ulteriori 60 giorni per provvedere decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese processuali, oltre accessori di legge, con distrazione.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario

    La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 1 l. 107/2015

    beneficio economico di cui alla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

    È la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla docente dal titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi al contenuto della pronuncia.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del soggetto obbligato, l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato oppure l'esistenza di sopravvenienze ostative; in mancanza, il giudice può ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nell'organo amministrativo competente per materia, con assegnazione di un termine decorrente dalla scadenza di quello concesso all'Amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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