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Sentenza

Sentenza n. 727/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento del 14 dicembre 2021 con cui il Dirigente del IV Settore - Urbanistica pianificazione e territorio del Comune di Varazze ha rigettato l’istanza di accertamento di conformità presentata, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, relativamente a un intervento consistente nella chiusura di una loggia (chiusa su due lati) con serramenti leggeri (installati sui due lati aperti), nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto o connesso.

Giustizia amministrativa202200115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di accertamento di conformità edilizia ex art. 36 d.P.R. 380/2001 relativo alla chiusura di una loggia con serramenti leggeri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale del 14 dicembre 2021, deducendo, in sintesi, la violazione degli artt. 36 e 37 d.P.R. 380/2001, dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, dell’art. 146, comma 6, d.lgs. 42/2004, della normativa regionale e del regolamento edilizio comunale, nonché eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Hanno sostenuto che il Comune non avrebbe potuto rigettare l’istanza di sanatoria edilizia sulla base dell’impossibilità di ottenere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, senza invitare gli interessati a presentare la relativa domanda e senza acquisire il parere della commissione per il paesaggio. Hanno inoltre dedotto che l’intervento, consistente nella chiusura di una loggia sui due lati aperti mediante serramenti, sarebbe stato esente da autorizzazione paesaggistica perché riconducibile all’allegato A del d.P.R. 31/2017, minimale e non visibile, e non avrebbe comportato un incremento rilevante di volume o superficie. In subordine, hanno invocato la tolleranza costruttiva del 2% prevista dall’art. 34-bis d.P.R. 380/2001, prospettando un incremento di superficie di circa 5,04 o 6,30 mq. Infine, hanno sostenuto che il divieto di sanatoria paesaggistica non sarebbe stato applicabile ratione temporis a un intervento risalente a epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 167 d.lgs. 42/2004. Il Comune ha eccepito anche la carenza di interesse per omessa impugnazione dell’ordine di demolizione, ma il TAR ha deciso la causa nel merito, ritenendo il ricorso infondato.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Quanto al primo motivo, ha affermato che l’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, per opere eseguite in area vincolata paesaggisticamente, presuppone la doppia conformità urbanistico-edilizia e il previo accertamento di compatibilità paesaggistica. Quest’ultimo è ammissibile soltanto per interventi privi di creazione o incremento di superfici utili o volumi; pertanto, in presenza di un incremento volumetrico, anche modesto o accessorio, la sanatoria paesaggistica è preclusa e il diniego assume carattere vincolato, senza necessità di ulteriori valutazioni urbanistico-edilizie o dell’attivazione di un separato procedimento paesaggistico. Esaminando congiuntamente il secondo e il terzo motivo, il Collegio ha ritenuto che la chiusura con infissi dei due lati aperti della loggia abbia trasformato tale spazio in una veranda, cioè in un nuovo locale autonomamente utilizzabile, determinando un incremento di superficie e volumetria. La qualificazione dell’intervento deve essere compiuta considerando il risultato finale, indipendentemente dalla trasparenza, amovibilità o parziale apribilità dei serramenti. Era quindi necessario il permesso di costruire e l’intervento non poteva beneficiare dell’esenzione paesaggistica invocata. Anche il quarto motivo è stato respinto: la tolleranza costruttiva del 2% non rende sanabile paesaggisticamente un incremento volumetrico, poiché qualsiasi aumento di volume preclude la sanatoria paesaggistica ed esclude la doppia conformità. Il TAR ha inoltre rilevato che il Comune aveva accertato una superficie utile di circa 12,60 mq. L’ultimo motivo è stato respinto perché, oltre alla mancata presentazione dell’istanza di accertamento paesaggistico, il divieto di regolarizzazione postuma di nuovi volumi o superfici utili opera per le istanze presentate dopo il 12 maggio 2006, indipendentemente dalla data di realizzazione dell’abuso. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L’accertamento di conformità edilizia richiede la doppia conformità urbanistico-edilizia, ossia la conformità dell’intervento alla disciplina vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla sanabilità dell’intervento edilizio; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    La tolleranza costruttiva del 2% non consente di superare il divieto di sanatoria paesaggistica relativo a incrementi, anche minimi, di volume.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    La compatibilità paesaggistica postuma è ammessa soltanto per interventi che non abbiano creato o incrementato superfici utili o volumi; il divieto opera per le istanze presentate dopo il 12 maggio 2006, indipendentemente dalla data dell’abuso.

  • art. 146, comma 6, d.lgs. 42/2004

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla necessità di acquisire il parere paesaggistico; la censura è stata superata dalla natura vincolata del diniego conseguente all’incremento volumetrico.

  • d.P.R. 31/2017, Allegato A

    L’esenzione paesaggistica per interventi di modesta entità non è applicabile alla chiusura di una loggia mediante infissi quando l’intervento crea un nuovo volume e un locale autonomamente utilizzabile.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento dell’udienza pubblica a distanza.

Massime di principio

  • Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, l’accertamento di conformità edilizia ex art. 36 d.P.R. 380/2001 richiede la doppia conformità urbanistico-edilizia e, quando l’intervento incide sul paesaggio, la compatibilità paesaggistica nei limiti previsti dall’art. 167 d.lgs. 42/2004.
  • La chiusura con serramenti di una loggia, di un balcone o di altro spazio aperto pertinenziale trasforma lo spazio in un nuovo locale autonomamente utilizzabile e determina incremento di superficie e volumetria, anche se i serramenti sono leggeri, trasparenti, apribili o non modificano la sagoma esterna.
  • Qualsiasi incremento di volume o superficie utile, anche modesto o accessorio, preclude l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica e, conseguentemente, impedisce il rilascio della sanatoria edilizia fondata sulla doppia conformità.
  • Quando l’incremento volumetrico rende oggettivamente non rilasciabile la compatibilità paesaggistica postuma, il diniego dell’accertamento di conformità ha carattere vincolato e il Comune non è tenuto ad avviare un separato procedimento paesaggistico o a svolgere ulteriori valutazioni urbanistico-edilizie ininfluenti.
  • La tolleranza costruttiva prevista dall’art. 34-bis d.P.R. 380/2001 non rende sanabile, sotto il profilo paesaggistico, un intervento che abbia comunque prodotto un incremento di volume.
  • Il divieto di regolarizzazione paesaggistica postuma dei nuovi volumi o delle nuove superfici utili si applica alle istanze presentate dopo il 12 maggio 2006, anche se l’abuso è stato realizzato anteriormente all’entrata in vigore della disciplina impeditiva.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiSanatoria paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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