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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44645/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416 c.p.). Sostiene che l'ordinanza della Corte territoriale ha travisato e rivalutato distorcendo i fatti a suo carico nonostante la successiva assoluzione, e che non viene indicato quale sia l'effettivo elemento ostativo al riconoscimento della riparazione. Il ricorso di cassazione censura l'ordinanza per violazione di norme processuali (art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b) ed e) in relazione a vari artt. del codice di procedura penale e all'art. 416 c.p.).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile e lo ha respinto. Ha confermato che la sentenza assolutoria non ha smentito gli elementi fattuali utilizzati dal giudice della cautela (intercettazioni che indicavano l'attività nel settore degli stupefacenti, l'utilizzo dei locali della "Osteria al Casareccio" per incontri di esponenti mafiosi, il ruolo di mediatore e la conoscenza della struttura gerarchica del sodalizio). La Corte territoriale aveva ritenuto tali condotte non sufficienti a integrare il reato associativo ma idonee, per la loro qualità e ripetizione, a concorrere causalmente alla misura cautelare come manifestazione di "contiguità compiacente". In base a consolidata giurisprudenza, la frequentazione e condotte analoghe possono integrare, se concausalmente connesse al provvedimento restrittivo, un comportamento di dolo o colpa grave che esclude la riparazione. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; non è stata disposta rifusione spese nei confronti del MEF data la genericità della memoria presentata.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)

    Norme indicate come fondamento delle censure in cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente inammissibile e non fondato rispetto alle censure proposte

  • art. 125 c.p.p., comma 3

    Richiamato nelle censure processuali; in generale rilevante per questioni di istruttoria e motivazione, ma la Corte non ha ritenuto che sia stato violato in modo tale da giustificare la cassazione

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato nelle censure (riguarda l'attività probatoria e le prove non ripetibili); la Corte non ha ritenuto che vi sia stata una lesione che giustifichi accoglimento del ricorso

  • art. 292 c.p.p.

    Norma richiamata a sostegno delle doglianze sulla valutazione probatoria; la Corte ha confermato la legittimità della valutazione dei fatti compiuta dalla Corte territoriale

  • art. 314 c.p.p.

    "rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita"

    La Corte interpreta questa disposizione nel senso che rileva il comportamento che abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare: la frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite o condotte collegate può costituire, se concausalmente connessa al provvedimento, elemento ostativo al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione

  • art. 416 c.p.

    Delitto contestato (associazione di tipo mafioso); la sentenza di merito ha assolto l'imputato per insussistenza del fatto, ma la Corte di legittimità ha osservato che ciò non ha annullato gli elementi fattuali (frequentazioni, disponibilità dei locali, mediazioni) che hanno fondato la gravità indiziaria e la custodia cautelare

Massime di principio

  • L'assoluzione nel merito non determina automaticamente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: occorre verificare se vi siano fatti e comportamenti che, pur non fondando una condanna penale, abbiano concorso causalmente alla adozione della misura cautelare
  • La frequentazione abituale di soggetti notoriamente coinvolti in attività illecite, la messa a disposizione di luoghi per incontri tra affiliati e comportamenti di mediazione tra soggetti di rango mafioso possono essere valutati come condotte idonee, per dolo o colpa grave, a escludere la riparazione se concausalmente collegati alla custodia cautelare
  • Il giudice della riparazione deve esaminare la qualità, il tipo e la rilevanza delle condotte contestate per accertare l'incidenza causale di tali comportamenti rispetto al provvedimento restrittivo; non è sufficiente la mera affermazione di assoluzione
  • In sede di cassazione, le doglianze devono essere specifiche e ben fondate: ricorsi generici o privi di riferimenti puntuali alla vicenda concreta rischiano l'inammissibilità e la condanna per spese e sanzioni
  • La giurisprudenza di legittimità ammette che profili di "contiguità" o complicità nei rapporti con appartenenti a organizzazioni criminali possano integrare una 'colpa grave' o contribuire causalmente alla custodia cautelare, legittimando il rigetto della domanda di riparazione

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