Sentenza n. 103/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento - della graduatoria definitiva emanata dal Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia in data 11/11/2024 (prot. 7041/A35) all’esito della selezione pubblica regolata dal bando adottato con atto prot. n. 6331/A35 del 9/11/2023 e finalizzata al reclutamento di nove docenti di prima fascia per la disciplina “COTP03 – Pratica e lettura pianistica” di cui quattro alle dipendenze del Conservatorio di Perugia e cinque alle dipendenze del Conservatorio de L’Aquila; - della graduatoria provvisoria emanata in data 25/10/2024, ma non comunicata e conosciuta successivamente; - dei verbali della commissione giudicatrice n. 21 del 22/10/2024, n. 23 del 23/10/2024, n. 24 del 5/11/2024; - per quanto di ragione, dei certificati prodotti dall’ISSM “Gaetano Braga” di Teramo e dal Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino, di contenuto ed estremi non conosciuti, menzionati nel verbale della commissione valutatrice n. 24 del 5/11/2024; - per quanto di ragione, degli eventuali atti con cui sono stati individuati i destinatari degli incarichi di docenza e dei connessi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; - nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto o consequenziale, ovvero comunque connesso, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria di una selezione pubblica per docenti di prima fascia e conseguenti graduatoria definitiva, verbali della commissione e atti di conferimento degli incarichi
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, ammessa alla prima prova dopo l’attribuzione di 18,6 punti per i titoli e dopo aver conseguito 24 punti nella prova teorico-pratica, veniva esclusa a seguito della verifica dei titoli di servizio. La Commissione riteneva che tre annualità di attività svolte presso i Conservatori di Avellino e Teramo fossero riconducibili alla figura tecnico-amministrativa di “accompagnatore al pianoforte”, anziché all’attività docente di “accompagnamento pianistico” individuata dal SAD CODI/25, e rideterminava il punteggio sotto la soglia minima, senza valutare la seconda prova pratica già sostenuta. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 4, 35, 97 e 24 Cost., del D.M. n. 90/2009 e dell’art. 8, tabella A, del bando, nonché eccesso di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Sosteneva che i servizi fossero stati prestati in esecuzione di contratti di insegnamento e che il riferimento alla figura dell’accompagnatore al pianoforte non potesse escluderne la natura docente, tanto più perché la figura tecnico-amministrativa era stata formalmente introdotta soltanto dal CCNL del 18 gennaio 2024. Il Conservatorio resistente eccepiva inoltre l’incompetenza territoriale del TAR Umbria in favore del TAR Lazio e il difetto di legittimazione passiva del Conservatorio dell’Aquila.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Umbria poiché la procedura era stata indetta dal Conservatorio di Perugia in convenzione con quello dell’Aquila e produceva effetti esclusivamente in Umbria e Abruzzo, con convergenza dei criteri della sede dell’autorità emanante e dell’ambito territoriale degli effetti previsti dall’art. 13 c.p.a. Ha respinto anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Conservatorio dell’Aquila, qualificandolo come co-destinatario degli effetti della procedura in ragione della convenzione e della successiva riacquisizione delle proprie prerogative. Nel merito ha accolto il ricorso. La distinzione tra l’attività docente di accompagnamento pianistico e la figura tecnico-amministrativa dell’accompagnatore al pianoforte non consentiva alla Commissione di arrestarsi alla mancanza del codice CODI/25 nelle attestazioni. Le certificazioni indicavano infatti espressamente che le attività erano state svolte in forza di contratti di insegnamento; tale elemento sostanziale prevaleva sull’assenza del codice alfanumerico, che poteva dipendere da un errore materiale. Il riferimento al requisito del codice CODI/25 non risultava inoltre previsto dalla lettera del bando ed era stato introdotto soltanto nelle difese dell’amministrazione. La Commissione avrebbe dovuto svolgere un’interpretazione integrata degli elementi disponibili e acquisire ulteriori chiarimenti sul reale contenuto delle procedure e degli incarichi, anziché valorizzare soltanto il dato formale e l’erroneo numero di protocollo indicato dalla candidata. I servizi prestati presso i Conservatori di Teramo e Avellino dovevano quindi essere valutati e produrre il relativo punteggio. Il TAR ha annullato il verbale n. 24 del 5 novembre 2024 e gli atti successivi in parte qua, ordinando la riconvocazione della Commissione, la nuova attribuzione dei punti per i servizi, lo svolgimento della seconda prova pratica e la rideterminazione della posizione della ricorrente nella graduatoria dei vincitori o degli idonei. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori; spese compensate nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
I criteri della sede dell’autorità emanante e dell’ambito territoriale di produzione degli effetti dell’atto individuano la competenza territoriale del TAR Umbria quando una procedura concorsuale, indetta da un’amministrazione con sede in Umbria e svolta in convenzione con un’amministrazione abruzzese, produce effetti esclusivamente in tali territori.
D.M. 3 luglio 2009, n. 90
Il settore disciplinare concerne l’acquisizione delle competenze tecniche, musicali, culturali ed interpretative finalizzate ad una piena conoscenza dei repertori dell’accompagnamento e della collaborazione pianistica e delle correlate prassi esecutive negli ambiti della musica vocale e strumentale dei diversi stili ed epoche, con particolare riferimento al teatro musicale.
La disciplina di accompagnamento pianistico è associata al SAD CODI-25 e riguarda un’attività docente distinta dalle mansioni tecnico-amministrative dell’accompagnatore al pianoforte.
art. 164 CCNL Comparto istruzione e ricerca 18 gennaio 2024
lo stesso trattamento giuridico ed economico del corrispondente personale Tecnico e Amministrativo, in quanto compatibile con la particolare attività svolta e salvo quanto disciplinato nel presente articolo
La figura dell’accompagnatore al pianoforte è stata formalmente introdotta come figura tecnico-amministrativa distinta dalla docenza.
art. 8, tabella A, del bando di selezione
La valutazione dei titoli di servizio deve avvenire secondo i requisiti stabiliti dal bando; non può essere introdotto in giudizio un requisito ulteriore, quale l’obbligatoria indicazione del codice CODI/25, se non previsto dalla lex specialis.
Massime di principio
- Nella verifica dei titoli di servizio di una procedura selettiva, la Commissione non può arrestarsi al nomen formale utilizzato nelle attestazioni né alla presenza o assenza di un codice identificativo, ma deve valutare in modo integrato tutti gli elementi disponibili per ricostruire l’effettiva natura dell’attività svolta.
- Quando le attestazioni di servizio indicano espressamente che l’attività è stata svolta in esecuzione di un contratto di insegnamento, tale elemento sostanziale può prevalere sull’omessa indicazione del codice della specifica disciplina, se l’assenza del codice è compatibile con un errore materiale e il bando non lo prescrive quale requisito esclusivo di valutazione.
- La Commissione di concorso non può introdurre, attraverso le proprie difese processuali o una motivazione successiva, requisiti di valutazione dei titoli ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal bando.
- In presenza di una possibile ambiguità terminologica tra attività docente e attività tecnico-amministrativa, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria effettiva, acquisendo i chiarimenti necessari sull’origine degli incarichi e sul contenuto concreto delle prestazioni, anziché fondare l’esclusione su un dato meramente formale o su un erroneo riferimento documentale.
- Ai fini della competenza territoriale sulle procedure selettive, rilevano congiuntamente la sede dell’autorità emanante e l’ambito territoriale di produzione degli effetti dell’atto; quando entrambi convergono nello stesso ambito regionale, è competente il TAR di tale regione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →