Cassazione Penale, Sentenza n. 30625/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per estorsione (nove capi) sostenendo: 1) errata qualificazione giuridica del fatto, che a suo dire sarebbe truffa aggravata ex art. 640 c.p., perché le "minacce" avrebbero determinato solo timore immaginario e non un pericolo reale tale da integrare l'estorsione; 2) omissione nel riconoscere la continuazione ex art. 81 c.p. con precedenti condanne irrevocabili (sentenza del Tribunale del 12/04/2018), poiché il giudice di cognizione avrebbe potere di riconoscere d'ufficio la continuazione anche se il giudicato si era formato prima dell'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo ha rilevato la carenza di specificità della censura e l'inesistenza di una critica puntuale alla motivazione impugnata, confermando l'analisi del merito che aveva qualificato le condotte come estorsive (il giudice di merito aveva individuato una minaccia di "male certo e derivante direttamente dall'agente"). Sul secondo motivo ha affermato che la giurisprudenza maggioritaria richiede che la richiesta di riconoscimento della continuazione, quando il giudicato si è formato prima dell'appello, venga proposta tempestivamente (in sede di appello o con motivi aggiunti); pertanto la Corte territoriale non ha errato a non decidere sulla continuazione per carenza di tempestiva richiesta. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione; la Corte conferma che per integrare l'estorsione è necessaria una minaccia idonea a cagionare un "male certo" o comunque un timore rilevante nelle vittime, non mera suggestione immaginaria
art. 640 cod. pen.
Norma sulla truffa aggravata; il ricorrente propone la riqualificazione in truffa, ma la Cassazione ritiene che la motivazione del merito abbia correttamente escluso tale qualificazione dati gli elementi di minaccia effettiva
art. 81 cod. pen.
Regola sulla continuazione di reati; la Corte specifica che il riconoscimento della continuazione tra reati coperti da giudicato richiede, secondo la giurisprudenza prevalente, una richiesta tempestiva da parte della difesa, salvo casi in cui la parte abbia tempestivamente allegato gli elementi
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Previsione procedurale sulla discussione orale nei gradi successivi; qui è richiamata per segnalare che le parti non hanno richiesto discussione orale e il procedimento è stato trattato a contraddittorio scritto
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n. 176)
Disposizioni emergenziali sulla trattazione con contraddittorio scritto; richiamata per motivare la forma di trattazione del ricorso
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nella esposizione dei motivi di ricorso alla Corte di Cassazione; la Corte invoca questo principio per motivare la sintesi dei motivi esaminati
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente; applicata alla sentenza di rigetto
Massime di principio
- Per la qualificazione di estorsione è necessario dimostrare una minaccia idonea a provocare un timore reale e concreto nelle vittime: mere pressioni o suggestioni immaginarie possono non essere sufficienti, ma la valutazione è rimessa al giudice di merito e richiede critica specifica in Cassazione per essere ribaltata
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confutare puntualmente la motivazione impugnata; censure generiche o ripetitive dei profili già esaminati sul merito sono inammissibili o infondate
- Il riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. con reati coperti da giudicato è possibile, ma la giurisprudenza prevalente impone che la parte interessata proponga tempestivamente la relativa istanza (in appello o con motivi aggiunti); l'omessa tempestiva richiesta può giustificare il mancato esame della continuazione da parte del giudice
- Il giudice di appello, se investito tempestivamente della richiesta di continuazione con fatti già giudicati, deve decidere e può acquisire d'ufficio gli atti necessari; tuttavia tale onere scatta solo se la richiesta parte dalla difesa e viene proposta nei termini
- La mancata richiesta di discussione orale comporta la trattazione a contraddittorio scritto ex norme emergenziali (art. 23 d.l. 137/2020 e art. 611 c.p.p.); questo non ostacola il sindacato di legittimità ma incide sul rito
- La soccombenza in Cassazione comporta condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare sempre il merito e la specificità dei motivi prima di proporre impugnazioni
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