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Sentenza

Sentenza n. 3127/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: a) della Determinazione direttoriale n. 544 del 22.12.2025, pubblicata in data 12.1.2026, con la quale è stata aggiudicata la “gara europea a procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di un accordo quadro con un unico operatore economico, per la fornitura in acquisto di autobus nuovi di fabbrica categoria M3, classe I, ad alimentazione elettrica di lunghezza inferiore a 7 metri (Lotto 1 – CUP B29I23001520009 – CIG B2B9231C80)”; b) del verbale della Commissione di gara n. 5 del 1°.8.2025; c) della Determinazione direttoriale n. 332 del 6.8.2025; d) della proposta di aggiudicazione del 18.12.2025; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, con subentro della s.r.l. Pagliani Service nell’esecuzione dell’appalto; quanto ai motivi aggiunti depositati il 6/2/2026: per l’annullamento della relazione istruttoria del 16.12.2025.

Giustizia amministrativa202600198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 1 di un accordo quadro per la fornitura di autobus elettrici in favore dell’impresa prima classificata, nonché gli atti presupposti e la relazione istruttoria sulla verifica dei requisiti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione in favore dell’impresa prima classificata, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro. I motivi riguardavano: la tardiva produzione della documentazione richiesta per la verifica dei requisiti; l’irrituale dimostrazione dei requisiti mediante autodichiarazioni; la mancata riferibilità dei requisiti all’impresa ausiliaria cinese indicata nel contratto di avvalimento; la nullità o simulazione del contratto di avvalimento per carenza di causa e insufficiente effettività delle risorse messe a disposizione; la mancata applicabilità del CCNL alle maestranze cinesi; la mancata iscrizione dell’impresa ausiliaria extra UE alla Camera di commercio di uno Stato membro; l’incongruità dei giustificativi dell’anomalia dell’offerta. Con i motivi aggiunti sono state riproposte le medesime contestazioni, anche con riferimento al valore probatorio del QR code e dell’apostille presenti nella documentazione. In via preliminare, la ricorrente contestava inoltre la mancata tempestiva impugnazione della relazione istruttoria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto ammissibile il ricorso originario, poiché la relazione istruttoria del 16 dicembre 2025 era un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, impugnabile insieme al provvedimento finale. Nel merito, ha escluso la violazione dei termini per la verifica dei requisiti: il termine ordinario di dieci giorni previsto dall’art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 può essere modulato dalla stazione appaltante e, nel caso concreto, ulteriori richieste e una proroga erano giustificate dalla complessità dell’istruttoria. Ha ritenuto ammissibile l’acquisizione di dichiarazioni sostitutive ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000, aventi valore probatorio provvisorio e soggette a verifica, e ha giudicato adeguata la verifica svolta dall’amministrazione sulla riferibilità dei requisiti all’ausiliaria Higer Bus Company Ltd., anche attraverso il codice identificativo dell’impresa, la documentazione tradotta e le dichiarazioni dell’aggiudicataria. Il principio della fiducia di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 36/2023 è stato valorizzato come criterio che responsabilizza il concorrente e amplia l’autonomia valutativa della stazione appaltante, senza escludere il dovere di verifica. È stata respinta anche la censura relativa alla regolarità fiscale, poiché la stazione appaltante aveva esaminato la documentazione disponibile e la ricorrente non aveva fornito elementi certi contrari. La partecipazione della ricorrente al contraddittorio procedimentale non imponeva all’amministrazione una motivazione puntuale su ogni osservazione, trattandosi di un apporto acquisito senza instaurazione di uno specifico subprocedimento partecipativo. Il contratto di avvalimento è stato ritenuto valido ed effettivo: l’oggetto consisteva nella messa a disposizione dello stabilimento, delle risorse produttive e del know-how dell’impresa cinese per la costruzione degli autobus, successivamente venduti all’offerente italiano, configurando l’ausiliaria anche come sub-fornitore. Il corrispettivo contenuto non era di per sé irrisorio, poiché la remunerazione dell’ausiliaria derivava soprattutto dalla vendita dei veicoli. È stata quindi esclusa anche l’incongruità dell’offerta, essendo coerenti i giustificativi con l’acquisto dei mezzi già costruiti. Non sussisteva alcun impiego diretto di maestranze cinesi da parte dell’aggiudicataria, né quindi la violazione della clausola relativa al CCNL. Infine, l’assenza di iscrizione dell’impresa extra UE alla Camera di commercio di uno Stato membro non costituiva causa automatica di esclusione, trattandosi di requisito inesigibile nei suoi confronti; l’operatore extra UE può essere escluso solo sulla base di una motivazione concreta. Le ulteriori contestazioni sui documenti, sul QR code e sull’apostille sono state ritenute prive di elementi certi idonei a dimostrare l’insussistenza dei requisiti. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Base normativa della procedura aperta telematica utilizzata per la gara.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    Il principio della fiducia responsabilizza gli operatori economici e valorizza l’autonomia decisionale della stazione appaltante nella valutazione dei fatti, in funzione del miglior risultato, senza esonerarla dall’attività di verifica.

  • art. 92, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Se nel corso della procedura di aggiudicazione la stazione appaltante richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non è previsto un termine, tale termine è di dieci giorni, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante.

    Il termine ordinario di dieci giorni può essere diversamente modulato dalla stazione appaltante; ulteriori richieste istruttorie e una proroga sono ammissibili quando giustificate dalla complessità della verifica.

  • art. 101, comma 2, d.lgs. 36/2023

    La sanzione dell’esclusione per mancato adempimento nel termine non opera quando il termine sia stato legittimamente modulato o prorogato dalla stazione appaltante prima del completamento dell’integrazione.

  • art. 47 d.P.R. 445/2000

    una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000

    La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere acquisita, in casi particolari, per comprovare fatti direttamente conosciuti dall’interessato; ha attitudine probatoria provvisoria e resta soggetta a verifica.

  • art. 104 d.lgs. 36/2023

    una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto

    Il contratto di avvalimento può avere a oggetto un complesso produttivo, risorse umane e strumentali destinati alla costruzione di prodotti che l’operatore principale acquista dall’ausiliaria e fornisce alla stazione appaltante.

  • art. 170 d.lgs. 36/2023

    La disciplina relativa ai prodotti originari di Paesi terzi conferma la possibilità di approvvigionarsi di prodotti finiti costruiti in Paesi extra UE nell’ambito di un contratto di fornitura interno; l’eventuale esclusione opera solo nei casi e alle condizioni previste dalla norma.

Massime di principio

  • Nel procedimento di verifica dei requisiti di gara, il termine ordinario di dieci giorni previsto dall’art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 può essere modulato o prorogato dalla stazione appaltante quando la complessità dell’istruttoria renda necessarie ulteriori richieste documentali, purché la proroga intervenga prima del completamento dell’adempimento e sia funzionale alla verifica effettiva dei requisiti.
  • Nelle procedure di gara, le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 possono essere utilizzate per chiarire fatti direttamente conosciuti dall’operatore economico, anche nella verifica dei requisiti di un’impresa ausiliaria, purché la stazione appaltante sottoponga tali dichiarazioni a un adeguato controllo e le valuti insieme alla restante documentazione.
  • Il principio della fiducia di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 36/2023 consente alla stazione appaltante di esercitare un’autonoma valutazione dei fatti e dei documenti, valorizzando la responsabilizzazione del concorrente, ma non la esonera dall’obbligo di svolgere una verifica concreta, trasparente e coerente con legalità e correttezza.
  • Il contratto di avvalimento può validamente riguardare la messa a disposizione di uno stabilimento produttivo, del know-how e delle risorse umane e strumentali dell’ausiliaria per la costruzione di prodotti finiti che l’ausiliata acquista e fornisce alla stazione appaltante; la validità del contratto non è esclusa dal fatto che l’ausiliaria operi anche come sub-fornitore né dalla modestia del corrispettivo formalmente previsto, se la remunerazione complessiva deriva anche dalla vendita dei prodotti.
  • L’assenza, per un’impresa stabilita in un Paese extra UE, dell’iscrizione alla Camera di commercio di uno Stato membro non può costituire automaticamente causa di esclusione quando tale requisito sia oggettivamente inesigibile; l’operatore economico extra UE può essere escluso soltanto sulla base di una motivazione concreta e non per la mera mancanza di un requisito concepito per soggetti sottoposti all’ordinamento nazionale o unionale.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneEsecuzione del contratto pubblicoRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneAvvalimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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