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Sentenza

Sentenza n. 1419/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale ordinario, relative all’accreditamento della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto due distinti giudizi di ottemperanza, poi riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, chiedendo l’esecuzione di due sentenze del Tribunale di Trapani, giudice del lavoro, entrambe passate in giudicato. La prima sentenza aveva riconosciuto il diritto all’accreditamento di complessivi euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre alle spese di lite; la seconda aveva riconosciuto il diritto all’accreditamento di euro 500,00 per l’anno scolastico 2024/2025, oltre alle spese di lite. Sebbene i titoli esecutivi fossero stati notificati al Ministero, l’Amministrazione non aveva attivato la posizione del docente sulla piattaforma della Carta elettronica del docente e non aveva consentito la fruizione del beneficio. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione dei giudicati, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza articolare difese sostanziali.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riunito i ricorsi, ritenendo sussistente la connessione soggettiva e oggettiva. Ha dichiarato le domande ammissibili e fondate, rilevando che l’art. 112, comma 2, c.p.a. consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Poiché i giudicati contenevano obblighi precisi, erano stati ritualmente notificati all’Amministrazione ed erano rimasti ineseguiti oltre il termine di legge, il giudice ha accertato l’inottemperanza del Ministero. Ha ordinato al Ministero di attivare la posizione del ricorrente sulla piattaforma dedicata e di accreditare complessivamente euro 1.500,00 entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di eseguire il giudicato su istanza di parte e decorso inutilmente il termine assegnato. Ha inoltre fissato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma complessiva dovuta, per ogni giorno di ritardo successivo alla notificazione della sentenza fino all’integrale adempimento, precisando che l’intervento del commissario si attiva dopo il decorso dei sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dai giudicati del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015

    È richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in materia di penalità di mora.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non adempie all’obbligo di conformarsi al decisum.
  • La rituale notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine per l’adempimento, in presenza di un obbligo precettivo chiaro e documentato, consentono di accertare l’inottemperanza dell’amministrazione rimasta inerte.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione le specifiche attività necessarie a dare concreta esecuzione al giudicato, fissando un termine per l’adempimento spontaneo.
  • In caso di persistente inerzia, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che questi eserciti i poteri sostitutivi su istanza di parte dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
  • La penalità di mora può essere disposta quando l’inadempimento è ingiustificato, l’obbligo imposto dal giudicato non presenta particolare complessità e la misura non determina un effetto manifestamente iniquo; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTutela del terzo

Testo integrale

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