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Sentenza

Sentenza del 07/07/2015 n. 3029 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RIMBORSO IVA - Società cessata - Termine biennale - Non sussiste - Ordinario termine prescrizionale decennale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il termine entro cui presentare la richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA maturata alla cessazione dell'attività. L'Amministrazione sosteneva l'applicabilità del termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992. La decisione ha invece ritenuto applicabile la disciplina specifica dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. 633/1972, con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale.

La decisione

La richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA risultante dalla cessazione dell'attività non è soggetta al termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992. Tale termine opera solo in via sussidiaria e residuale, quando non esista una disciplina specifica. Poiché l'art. 30, comma 2, del d.P.R. 633/1972 disciplina specificamente il rimborso IVA in caso di cessazione dell'attività, trova applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione. L'esito è quindi favorevole al contribuente o alla società cessata.

Norme richiamate

  • Art. 30, comma 2, d.P.R. 633/1972

    Disciplina specificamente il rimborso dell'eccedenza IVA risultante alla cessazione dell'attività; per tale richiesta si applica il termine ordinario decennale di prescrizione.

  • Art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Prevede un termine biennale, ma tale termine è applicabile solo in via sussidiaria e residuale, cioè quando non esista una disposizione speciale che disciplini la richiesta di rimborso.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale disciplina in modo specifico una determinata richiesta di rimborso, essa prevale sulla disciplina generale o residuale prevista per i casi non regolati.
  • Per il rimborso dell'eccedenza IVA conseguente alla cessazione dell'attività, il termine applicabile è quello ordinario decennale di prescrizione e non il termine biennale residuale.
  • La cessazione dell'attività non elimina il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA maturata, purché la richiesta sia presentata entro il termine di prescrizione applicabile.
  • Nelle controversie sui termini, occorre verificare prima l'esistenza di una disciplina speciale e solo in sua assenza applicare la norma generale o residuale.

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