Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34863/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate a un'istanza di definizione agevolata di una lite fiscale pendente, presentata ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011. La lite aveva ad oggetto un avviso di rettifica del valore di alcuni immobili compravenduti, con riflessi ai fini INVIM e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. L'Ufficio ha negato la definizione ritenendo che il valore della lite superasse il limite di 20.000 euro, calcolando il valore con riferimento all'imposta oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado, pari, secondo la CTR, a 50.178,95 euro ai soli fini INVIM. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: violazione dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 e dell'art. 16, comma 3, lett. c), l. n. 289/2002 per avere la CTR ritenuto superiore al limite la lite, sostenendo che dopo il pagamento dell'imposta di registro da parte della società acquirente la controversia residuava solo sull'INVIM e che, per effetto di giudicato interno sulla rideterminazione del valore immobiliare, l'imposta contestata sarebbe stata inferiore a 20.000 euro; nullità della sentenza per mancata considerazione del giudicato endoprocessuale sul valore del compendio; omessa pronuncia sull'autonomia tra la lite relativa all'imposta di registro e quella relativa all'INVIM; nullità della motivazione per asserita motivazione apparente qualora la questione fosse stata solo implicitamente decisa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per la definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, il valore della lite va determinato secondo l'art. 16, comma 3, lett. c), l. n. 289/2002, cioè in base all'importo dell'imposta oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado, al netto di interessi, sanzioni e indennità di mora. Ha ritenuto che tale criterio sia di stretta interpretazione e che, proprio perché il riferimento normativo è ancorato alla fase introduttiva del primo grado, siano irrilevanti le vicende processuali successive, incluso un eventuale giudicato interno sopravvenuto che abbia ridotto il valore originario della pretesa. Ha inoltre escluso la pertinenza del precedente invocato dal ricorrente, poiché relativo a una diversa disciplina del condono ex l. n. 289/2002, non soggetta a un tetto massimo di valore. Infine, ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse il terzo e il quarto motivo, osservando che il valore della lite, già al momento del ricorso introduttivo, era comunque superiore a 20.000 euro, sicché la pretesa autonomia tra imposta di registro e INVIM non avrebbe inciso sull'esito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011

    La disposizione consente la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti solo se il valore della lite non supera 20.000 euro; il valore va determinato secondo il criterio richiamato dall'art. 16, comma 3, lett. c), l. n. 289/2002.

  • art. 16, comma 3, lett. c), l. n. 289 del 2002

    Il valore della lite coincide con l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione nel primo grado, al netto di interessi, indennità di mora e sanzioni collegate; il parametro è fissato con riguardo all'atto introduttivo e non alle vicende successive del processo.

  • art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente per dedurre il mancato rilievo del giudicato endoprocessuale; la Corte lo considera non decisivo nel caso, perché il giudicato intervenuto successivamente non incide sul valore iniziale della lite rilevante ai fini della definizione agevolata.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato quale base del giudicato sostanziale; la Corte esclude che un giudicato interno sopravvenuto possa modificare il valore della lite ai fini dell'ammissione alla definizione agevolata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per omessa pronuncia; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché l'eventuale decisione sulla questione non avrebbe mutato l'esito della causa.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per censura di motivazione apparente; anche questo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo irrilevante sul piano del decisum finale.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito di memoria nel procedimento in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata in combinazione con il comma 1 quater per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nelle definizioni agevolate delle liti fiscali, quando la legge fissa un limite di valore, questo va determinato in modo rigoroso secondo il criterio normativo richiamato, senza valorizzare circostanze successive al ricorso introduttivo che abbiano ridotto la pretesa o inciso sulla lite pendente.
  • Se la disciplina agevolativa rinvia all'imposta oggetto di contestazione nel primo grado, il parametro di calcolo resta ancorato all'atto impositivo originario e non è influenzato da successivi giudicati interni o da eventi processuali sopravvenuti.
  • Le norme che prevedono benefici fiscali o definizioni agevolate sono di stretta interpretazione: non è consentita un'estensione analogica o un'interpretazione favorevole oltre il testo e la funzione della disposizione.
  • Una censura di omessa pronuncia o di motivazione apparente è inammissibile quando la questione dedotta, anche se fondata, non potrebbe comunque incidere sull'esito finale della lite per difetto di interesse concreto e attuale.
  • Nel contesto delle liti fiscali pendenti, la pendenza e il valore rilevanti ai fini dell'ammissibilità della definizione si accertano con riguardo alla situazione esistente alla fase introduttiva del giudizio di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.