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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28518/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento Ici per l’anno 2008, relativo alla rettifica del valore imponibile di un terreno denominato "Pista d’oro", per un importo complessivo di euro 54.889,50. La contribuente aveva impugnato l’atto, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’ente impositore/concessionaria, ritenendo non decisivo un precedente accertamento con adesione definito nel 2011 per l’anno 2006 e valorizzando la delibera comunale n. 23/2007, supportata da perizia tecnica, oltre ad ulteriori circostanze fattuali come un piano di lottizzazione di area adiacente e la presenza di un centro commerciale nelle vicinanze. Nel ricorso per cassazione la contribuente articolava quattro motivi: omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il piano di lottizzazione citato riguardava annualità successive al 2008; questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 1, d.lgs. 446/1997; violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR fondato la decisione su una sola presunzione semplice priva di gravità, precisione e concordanza; violazione delle norme sul valore definito in accertamento con adesione e delle disposizioni regolamentari comunali, deducendo il diritto alla stabilità del valore venale già concordato per il periodo d’imposta 2006. Prima dell’esame nel merito, la ricorrente depositava domanda di definizione agevolata e documentazione del pagamento della prima rata ai sensi della legge n. 197/2022 e del regolamento comunale; la Corte verificava che l’ente non aveva ancora notificato diniego della definizione e che ricorrevano i presupposti per l’estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il procedimento per adesione della ricorrente alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge n. 197/2022 e dal regolamento comunale applicabile ai tributi dell’ente locale. Ha rilevato che la domanda era stata presentata nei termini e che era stato eseguito il pagamento della prima o dell’unica rata, mentre non risultava ancora notificato alcun diniego della definizione. In conseguenza dell’estinzione, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura opera nei soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non nel caso di estinzione per definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, num. 5; primo comma, num. 3

    Le censure venivano prospettate come motivi di ricorso per cassazione, ma non sono state esaminate nel merito perché il processo è stato dichiarato estinto per definizione agevolata.

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma richiamata nei motivi di ricorso in materia di processo tributario.

  • artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per contestare l’uso della prova presuntiva da parte del giudice di merito.

  • artt. 52 e 59 d.lgs. n. 446 del 1997

    Richiamati per sostenere la violazione delle regole sul valore imponibile Ici e sull’efficacia dell’accertamento con adesione.

  • art. 2 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    Richiamato in relazione alla definizione dell’accertamento con adesione e al valore venale già concordato.

  • art. 1, commi 186-205, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    È la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; la Corte applica in particolare i commi 194, 195, 197, 198, 200 e 201 per dichiarare l’estinzione del processo.

  • art. 20, comma 1, lett. a)-e), d.l. 30 marzo 2023, n. 34 conv. in L. 26 maggio 2023, n. 56

    Ha modificato la disciplina della definizione agevolata, incidendo sul testo del comma 194 richiamato dalla Corte.

  • artt. 5 e 7 regolamento comunale per la definizione agevolata delle controversie tributarie

    Disciplinano il perfezionamento della definizione e la declaratoria di estinzione del giudizio in caso di domanda e pagamento tempestivi.

  • art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Prevede che, in caso di definizione agevolata, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Stabilisce che, depositata la domanda e il pagamento, il processo sia dichiarato estinto.

  • art. 1, comma 201, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Prevede l’impugnabilità del diniego della definizione e la revocazione del provvedimento di estinzione.

  • art. 1, comma 205, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Consente agli enti territoriali di estendere la definizione agevolata alle controversie in cui sono parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la pronuncia non è di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie, quando prevista dalla legge e recepita dall’ente territoriale, comporta l’estinzione del giudizio se il contribuente deposita tempestivamente la domanda e prova il versamento della prima rata o dell’unica rata dovuta.
  • L’estinzione per definizione agevolata prescinde dall’esame dei motivi di ricorso e impedisce la decisione nel merito delle censure proposte.
  • In presenza di una disciplina speciale che preveda la definizione del processo mediante pagamento e domanda, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, essendo riferito ai soli esiti tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • Quando la normativa sulla definizione agevolata prevede che il diniego dell’ente possa intervenire successivamente, il processo può essere dichiarato estinto in assenza di diniego notificato, ferma la successiva impugnabilità dell’eventuale diniego nei termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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