Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3898/2026 - Napoli, Sezione 2

Sulla istanza di chiarimenti del commissario ad acta depositata il 30 marzo 2026 Nel ricorso proposto per l’ottemperanza al Decreto recante R.G. 1515/2017, emesso dalla Corte d'Appello di Napoli, Sezione Civile Nona, Consigliere Dott. Antonio Criscuolo Gaito, in data 20.09.2017 e depositato in data 22.09.2017.

Giustizia amministrativa202004190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha reso i chiarimenti richiesti, precisando che il commissario ad acta deve considerare le dichiarazioni ex art. 5-sexies già depositate dalla parte con il ricorso. La pronuncia non modifica il titolo esecutivo né definisce ulteriori profili di ottemperanza, ma orienta l'attività del commissario, che non può ritenere inesistenti o non prodotte dichiarazioni già presenti agli atti del giudizio.

TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di chiarimenti del commissario ad acta nell'ambito dell'esecuzione della sentenza del TAR che aveva ordinato l'ottemperanza a un decreto della Corte d'Appello di Napoli

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza a un decreto della Corte d'Appello di Napoli, il TAR aveva ordinato con sentenza l'esecuzione del titolo e, in caso di persistente inadempimento, aveva nominato un commissario ad acta. Il commissario ha chiesto chiarimenti, dichiarando di non poter procedere perché la parte non aveva fornito le dichiarazioni previste dall'art. 5-sexies. Il TAR ha rilevato che tali dichiarazioni erano invece già state depositate dalla parte come allegato al ricorso e che il commissario doveva tenerne conto.

Norme richiamate

  • art. 5-sexies

    Le dichiarazioni previste dalla disposizione, già depositate dalla parte nel giudizio, devono essere valutate dal commissario ad acta ai fini dell'esecuzione del titolo.

  • art. 114 c.p.a.

    La pronuncia si inserisce nell'ambito del giudizio di ottemperanza e dell'attività di chiarimento e indirizzo nei confronti del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta deve esaminare e considerare gli atti e le dichiarazioni già ritualmente depositati dalla parte nel fascicolo processuale, senza poter arrestare l'esecuzione sul presupposto della loro mancata produzione, quando risultino effettivamente presenti agli atti.
  • I chiarimenti resi dal giudice dell'ottemperanza al commissario ad acta possono precisare le modalità di esecuzione del titolo e vincolano l'attività commissariale nei limiti necessari a dare attuazione al giudicato o al titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.