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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41733/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che confermava la condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.). Due motivi principali: 1) violazione e erronea applicazione degli artt. 8, 16 e 24 c.p.p. - la difesa sosteneva che il capo di imputazione contestava un'unica truffa a consumazione protratta (tutti i versamenti della vittima), mentre i giudici di merito avrebbero qualificato i fatti come cinque distinti reati di truffa unificati dalla continuazione, con conseguente errata individuazione della competenza territoriale (i giudici hanno radicato la competenza a Milano per il primo bonifico, la difesa riteneva invece che la consumazione fosse avvenuta a Piacenza con l'ultimo versamento tramite postagiro); 2) violazione degli artt. 81, 640 c.p. e 522 c.p.p. - la difesa deduceva violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza perché la riqualificazione in più episodi di truffa non corrispondeva alla contestazione originaria.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: i giudici di merito hanno correttamente distinto tra truffa a consumazione prolungata e pluralità di reati di truffa autonomi, valorizzando le autonome attività decettive che hanno determinato pagamenti separati, e hanno correttamente individuato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Milano in quanto il primo profitto (bonifico accreditato) si è verificato a Milano. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, per il bonifico bancario, la consumazione si individua nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non era stato dedotto in sede di appello (irricevibile per essere prospettato per la prima volta in cassazione) e, comunque, manifestamente infondato: non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza quando la descrizione del fatto nel capo di imputazione consente di comprendere le autonomie delle condotte e la contestazione della continuazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condannata al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Norma incriminatrice della truffa; oggetto della condanna nei gradi di merito.

  • art. 81 c.p.

    Rinvio al concorso formale/continuazione tra reati; la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della continuazione tra più truffe autonome.

  • art. 522 c.p.p.

    Norma sulla nullità per violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto che la doglianza non fosse stata tempestivamente dedotta e, comunque, infondata.

  • art. 16 c.p.p.

    Regola sulla competenza territoriale: la Corte territoriale ha individuato Milano come luogo della consumazione del primo reato (luogo in cui il ricorrente ha conseguito il profitto) e quindi competente.

  • art. 8 c.p.p.

    Norma richiamata dalla ricorrente tra le censure procedurali; la Corte non ha ritenuto fondata la violazione denunciata.

  • art. 24 c.p.p.

    Norma richiamata dalla ricorrente nell'ambito delle censure sulla competenza; non ritenuta violata.

  • art. 88 c.p.p.

    Citato nel testo come parte delle norme richiamate dalla ricorrente; la Corte ha escluso la violazione delle norme procedurali invocate.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e ad ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per la condanna al pagamento delle spese e dell'ammenda di euro 3.000,00.

  • Documento della Procura generale presso la Corte di Cassazione del 12/12/2022

    Richiamato dalla difesa per sostenere che, in caso di pagamenti con modalità che determinano perdita immediata della disponibilità (postagiro, carte prepagate), la consumazione si individua nel luogo dell'esborso; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto il criterio applicabile fosse quello del luogo in cui l'agente incassa il bonifico.

Massime di principio

  • La qualificazione tra truffa a consumazione prolungata e pluralità di reati dipende dalla valutazione se esista un'unica condotta decettiva originaria o piuttosto autonome condotte decettive ciascuna idonea a provocare atti dispositivi autonomi; tale valutazione è questione di fatto e valutazione probatoria dei giudici di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi logico-giuridici gravi.
  • Per i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario la giurisprudenza consolidata individua la consumazione del reato nel luogo in cui l'agente consegue il profitto (luogo di accredito/incasso), non nel luogo in cui la vittima ha ordinato il pagamento; per pagamenti immediatamente irreversibili (postagiro, accredito su carta prepagata) può invece essere individuato il luogo dell'esborso, ma l'applicazione dipende dalla concreta modalità del trasferimento.
  • La determinazione della competenza territoriale segue il luogo di consumazione del reato ritenuto come primo nella serie contestata quando si riconosce la continuazione; cambiare la qualificazione dei fatti in più reati autonomi può spostare la competenza ma la decisione è fondata sulla ricostruzione probatoria.
  • Le doglianze sulla violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza devono essere tempestivamente dedotte (fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo quando si tratta di nullità di regime intermedio); non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione se non ammesse dalla legge.
  • La riqualificazione giudiziale dei fatti, se adeguatamente motivata e descrittiva, non viola il principio della corrispondenza tra accusa e sentenza, a condizione che il capo di imputazione contenga una compiuta descrizione del fatto che permetta alla difesa di conoscere l'oggetto dell'imputazione.
  • Un ricorso in cassazione manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni (ammende) a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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