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Sentenza

Sentenza n. 314/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento - del giudizio n. 3486 del 2 settembre 2021, con il quale il CCR-VIA della Regione Abruzzo ha espresso parere negativo sulla domanda di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), avente ad oggetto la “discarica di rifiuti non pericolosi sita in località Irgine”; - del giudizio n. 3426 del 27 maggio 2021, con il quale il CCR-VIA della Regione Abruzzo ha preavvisato il parere negativo, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; - di ogni altro atto presupposto e conseguenziale.

Giustizia amministrativa202100394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio negativo di VIA relativo a una discarica di rifiuti non pericolosi e il relativo preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore discarica)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il giudizio negativo di VIA e il preavviso di rigetto deducendo: violazione dell'obbligo di motivazione, in relazione al mancato esame delle osservazioni presentate dopo il preavviso ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990; violazione delle norme di attuazione del PAI e carenza di istruttoria quanto al vincolo di pericolosità di scarpata, ritenuto erroneamente applicato senza la corretta trasposizione cartografica e senza approfondire la natura erosiva o franosa della scarpata; violazione della disciplina statale e regionale in materia di tutela agricola e carenza di istruttoria, poiché il vincolo di destinazione agricola era stato apposto dopo la realizzazione della discarica e non avrebbe potuto essere opposto alla società, anche in ragione del legittimo affidamento maturato con il rilascio del titolo autorizzativo e l'ultimazione dei lavori; ulteriore carenza di istruttoria per l'omessa considerazione della presenza di due discariche nell'area tutelata come di pregio agricolo; violazione del principio di precauzione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti con riguardo al criterio localizzativo della protezione delle risorse idriche e della soggiacenza della falda, in assenza di un adeguato accertamento scientifico della presenza di una falda acquifera sottostante.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il giudizio negativo di VIA è stato annullato. Il primo motivo è stato ritenuto fondato perché la Regione, limitandosi ad affermare con formula di stile che le osservazioni non introducevano nuovi elementi valutativi, non ha dimostrato di averle esaminate né ha esplicitato le ragioni del loro mancato accoglimento. L'obbligo motivazionale derivante dall'art. 10-bis l. 241/1990 non richiede una confutazione analitica di ogni argomento, ma impone una motivazione effettiva e specifica sulle osservazioni pertinenti e nuove. Il secondo motivo è stato accolto poiché il CCR-VIA non ha verificato la corretta individuazione cartografica degli orli di scarpata, né ha considerato l'inadempimento comunale all'ordine di procedere alla loro trasposizione, né ha approfondito tecnicamente la possibile natura erosiva anziché franosa della scarpata. Il terzo motivo è stato accolto per l'omessa valutazione del fatto che il vincolo di pregio agricolo era successivo alla realizzazione dell'impianto e poteva incidere su una situazione di affidamento derivante dal titolo autorizzativo e dall'ultimazione dei lavori; inoltre, l'amministrazione non ha verificato la mancata rappresentazione cartografica delle due discariche presenti nell'area. Anche il quarto motivo è stato accolto: la presenza della falda era stata assunta senza adeguato accertamento ed era contraddetta dalle precedenti relazioni idrogeologiche e dai chiarimenti prodotti dalla società. Il principio di precauzione non può supplire a una carenza istruttoria né fondarsi su una mera ipotesi priva di adeguata base scientifica. L'effetto conformativo impone alla Regione di riesaminare la domanda considerando le osservazioni del 4 giugno 2021 e disponendo, se necessario, ulteriori approfondimenti istruttori nel rispetto del contraddittorio. Le spese sono state compensate tra società e Regione; non sono ripetibili nei confronti del Comune, non costituito.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione concorre con quello previsto dall'art. 10-bis e richiede che il provvedimento finale renda comprensibili le ragioni della decisione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    impone all’amministrazione l’onere di motivare il mancato accoglimento delle osservazioni presentate dalla parte successivamente alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

    L'amministrazione deve considerare le osservazioni procedimentali e spiegare le ragioni del loro mancato accoglimento; non può limitarsi a una formula stereotipata. Inoltre non può addurre come motivi ostativi inadempienze o ritardi imputabili alla stessa amministrazione.

  • art. 12, comma 1, lettera e), d.l. 76/2020, convertito nella l. 120/2020

    La modifica ha rafforzato l'onere motivazionale dell'amministrazione in sede di applicazione dell'art. 10-bis l. 241/1990.

  • norme di attuazione del Piano Stralcio relativo ai Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi della Regione Abruzzo

    La sussistenza del vincolo di pericolosità di scarpata deve essere preceduta dalla corretta individuazione cartografica dell'area e dalla sua qualificazione secondo le categorie del piano.

  • d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'opponibilità del vincolo di tutela agricola; il giudice ha deciso la censura valorizzando soprattutto la carenza di istruttoria e la situazione di affidamento.

  • l. Regione Abruzzo 21 ottobre 2013, n. 36

    Richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina del vincolo urbanistico agricolo; la decisione ha rilevato l'omessa valutazione della sua applicabilità concreta.

  • Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

    protezione delle risorse idriche - soggiacenza della falda

    Il criterio localizzativo può essere applicato solo sulla base di un accertamento scientificamente attendibile della presenza della falda; la mera incertezza derivante da istruttoria insufficiente non basta.

Massime di principio

  • In applicazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, il provvedimento finale deve dimostrare l'effettivo esame delle osservazioni presentate dal destinatario e indicare le ragioni del loro mancato accoglimento; una formula stereotipata che neghi genericamente la presenza di nuovi elementi non soddisfa l'obbligo motivazionale quando le osservazioni affrontino puntualmente i motivi ostativi.
  • L'amministrazione non può fondare il diniego su inadempienze o ritardi imputabili alla stessa amministrazione; prima di utilizzare un vincolo come motivo ostativo deve completare gli adempimenti necessari alla sua corretta individuazione e, ove occorra, attivare i poteri sostitutivi previsti dall'ordinamento.
  • La valutazione ambientale richiede un'istruttoria adeguata sull'esatta situazione fattuale e tecnica dell'area; la presenza di un vincolo ostativo non può essere affermata senza verificare la corretta rappresentazione cartografica e la qualificazione tecnica dei fenomeni rilevanti.
  • Il principio di precauzione è applicabile in presenza di un'incertezza scientifica oggettiva, valutata alla luce delle conoscenze tecniche disponibili, ma non può essere utilizzato per colmare una carenza istruttoria o per giustificare decisioni fondate su mere ipotesi non suffragate da adeguata base scientifica.
  • L'annullamento del diniego per difetto di motivazione e istruttoria comporta la riedizione del potere: l'amministrazione deve riesaminare l'istanza considerando le osservazioni procedimentali e svolgendo, se necessario, gli ulteriori approfondimenti nel rispetto del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàRifiutiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzionePartecipazione procedimentale

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