Sentenza n. 14244/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento: - del provvedimento adottato dalla III Sottocommissione da remoto presso la Corte d'appello di Napoli il 5.4.2023, ed in pari data comunicato, avente ad oggetto la non ammissione della ricorrente alla seconda prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2022 ed il connesso giudizio di non idoneità dalla medesima riportato all'esito della prima prova orale, nella quale le è stato attribuito un punteggio di 14/30, come risultante dall'allegato n. 3 del verbale della seduta di esame del 5.4.2023 della Corte di appello di Roma – III Sottocommissione esaminatrice da remoto presso la Corte d'appello di Napoli; - del provvedimento di non ammissione alla seconda prova orale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2022 comunicato sull'area personale della ricorrente del portale internet del Ministero della Giustizia in data 7.4.2023; - del provvedimento di rigetto all'istanza di autotutela notificato via p.e.c. il 9.5.2023 dal Presidente della III Sottocommissione presso la Corte d'appello di Napoli – Esame Avvocato sessione 2022; - di ogni altro atto o provvedimento antecedente, consequenziale e/o comunque connesso, “anche, allo stato, non conosciuto dalla ricorrente”; per l'accertamento dell'illegittimità della disposta non idoneità della ricorrente a sostenere la seconda prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense e, conseguentemente, del diritto della ricorrente a ripetere la prova davanti ad una Sottocommissione in diversa composizione, sottoponendo alla medesima una terna di quesiti che rispettino i criteri ministeriali prestabiliti dalle linee generali di cui al decreto del Ministero della Giustizia del 21.12.2022; nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione di parte ricorrente a sostenere nuovamente la prima prova orale dell'esame di abilitazione forense – sessione 2022 nel rispetto delle linee generali di cui al decreto del Ministero della Giustizia del 21.12.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla seconda prova orale dell'esame di abilitazione forense, giudizio di non idoneità e successivo rigetto dell'istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la non ammissione alla seconda prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2022, conseguente al punteggio di 14/30 ottenuto nella prima prova orale, nonché il successivo rigetto dell'istanza di autotutela. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento dell'illegittimità della non idoneità e la riedizione della prova davanti a una sottocommissione diversamente composta, con quesiti conformi alle linee generali stabilite dal decreto del Ministero della Giustizia del 21 dicembre 2022. Ha inoltre domandato il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. mediante nuova convocazione alla prova. Prima dell'udienza, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione depositata dalla ricorrente non integrava una rinuncia rituale ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., poiché non era stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Tuttavia, il giudice ha ritenuto che essa, essendo stata notificata, munita di mandato speciale e accompagnata dalla richiesta di dichiarare l'improcedibilità, costituisse un atto univoco e un comportamento processuale idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'accordo intervenuto tra le parti.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
La ricorrente aveva invocato la disposizione per ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, ma la relativa domanda non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza
La mancata osservanza del termine di notificazione impedisce di attribuire alla dichiarazione gli effetti della rinuncia rituale al ricorso.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Anche una rinuncia non formalmente rituale può costituire, insieme al comportamento processuale della parte, prova univoca della sopravvenuta carenza di interesse e consentire la declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso che non rispetti tutte le formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a. non produce gli effetti della rinuncia rituale, ma può comunque essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. quale atto univoco e comportamento processuale idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta dal contenuto della dichiarazione della parte, dalla sua notificazione, dal mandato speciale conferito al difensore e dalla richiesta espressa di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, anche senza una rinuncia formalmente perfezionata ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a.
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