Ordinanza n. 3719/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvediemnto prot. Uscita n. 0091511 del 04.03.2025, mai notificato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Ministero dell'Interno prot. Uscita n. 0091511 del 4 marzo 2025, non notificato, emanato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Napoli
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento amministrativo indicato. Il Ministero dell'Interno, evocato in giudizio nella sua articolazione della Prefettura di Napoli – Sportello Unico per l'Immigrazione, non si è costituito. Il TAR ha rilevato che la notificazione del ricorso è stata eseguita direttamente all'Amministrazione e non presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente, come richiesto per i giudizi amministrativi contro amministrazioni statali. La questione esaminata è quindi esclusivamente processuale e riguarda gli effetti della notificazione effettuata a un'amministrazione statale senza osservare le forme previste per la sua difesa in giudizio.
La decisione
Il TAR ha qualificato il vizio della notificazione come nullità, e non come inesistenza. Poiché il destinatario non si è costituito, ha applicato l'art. 44, comma 4, c.p.a., ordinando al ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo e dell'ordinanza presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. Il giudice non ha ancora esaminato la domanda cautelare né il merito dell'impugnazione e ha fissato per l'esame della sospensiva la camera di consiglio del 23 settembre 2026. Le spese non sono disciplinate nel testo.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice … fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza
La notificazione nulla del ricorso contro un'amministrazione statale deve essere rinnovata entro il termine perentorio assegnato dal giudice; la rinnovazione impedisce il verificarsi di decadenze.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La notificazione di un ricorso amministrativo contro un'amministrazione statale eseguita direttamente all'amministrazione, anziché presso l'Avvocatura dello Stato competente, integra un vizio di nullità e non di inesistenza.
- Quando la notificazione è nulla e l'amministrazione destinataria non si costituisce, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.; la rinnovazione impedisce ogni decadenza.
- La domanda cautelare non può essere esaminata prima della regolarizzazione del contraddittorio mediante rinnovazione della notificazione, quando il destinatario pubblico non si sia costituito.
Come è indicizzato
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