Sentenza n. 3806/2026 - Napoli, Sezione 9
Per l’annullamento: - del diniego parziale di accesso all’offerta tecnica e ai giustificativi presentati da CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa di cui alle note di AORN, ultima notificata in data 02.04.2026, con conseguente ostensione integrale della documentazione richiesta; - del diniego parziale di accesso di cui alle note di AORN opposto in relazione all’istanza di accesso agli atti avanzata da Demax S.p.A. con riferimento all’offerta economica per le medesime motivazioni suesposte, nonché alla documentazione amministrativa per la parte contenente dati sensibili, con conseguente ostensione integrale della documentazione richiesta; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, successivi, ivi inclusa la nota del 02.04.2026, «con la quale è stato negato a Demax S.p.A. l’accesso alla documentazione tecnica completa nonché del file denominato “giustificazioni art. 110-lotto1”»; con conseguente ordine di esibizione a carico dell’Azienda Ospedaliera dei Colli Monaldi – Cotugno – CTO di Napoli, delle parti dell’offerta tecnica e dei giustificativi di CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa oscurate, nonché dell’offerta economica e documentazione amministrativa, previo accertamento del diritto di accesso in capo a Demax S.p.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso all'offerta tecnica, ai giustificativi dell'offerta, all'offerta economica e alla documentazione amministrativa della gara
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa concorrente chiedeva l'accesso integrale alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica dell'aggiudicataria, alla documentazione relativa alla verifica di congruità dell'offerta e agli eventuali verbali successivi all'undicesimo verbale della procedura. La stazione appaltante negava parzialmente l'accesso, mantenendo oscurate alcune parti delle relazioni tecniche dell'aggiudicataria e negando l'ostensione del file relativo alle giustificazioni ex art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, ritenuto documento eventuale e non utilizzato poiché non si sarebbe verificata un'anomalia dell'offerta. La ricorrente contestava i dinieghi deducendo il proprio diritto di conoscere integralmente gli atti per la difesa in giudizio dei propri interessi relativi alla gara. L'aggiudicataria aveva giustificato gli oscuramenti richiamando genericamente la tutela del proprio know-how, delle conoscenze aziendali e della professionalità, senza indicare specificamente quali informazioni costituissero segreti tecnici o commerciali né comprovare il pregiudizio derivante dalla loro divulgazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di accesso e ha accertato il diritto della ricorrente all'ostensione della documentazione richiesta, ordinando alla stazione appaltante di esibirla entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il giudice ha ritenuto generica la dichiarazione dell'aggiudicataria, perché non idonea a integrare la motivata e comprovata dichiarazione richiesta dall'art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023. La partecipazione alla gara comporta l'accettazione delle regole di trasparenza, imparzialità e par condicio e, quando l'accesso è necessario per tutelare in giudizio gli interessi relativi alla procedura, prevalgono le esigenze conoscitive dell'istante, salvo che il segreto tecnico o commerciale sia specificamente motivato e comprovato. La documentazione è stata inoltre ritenuta indispensabile ai fini della difesa in giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023. L'Azienda Ospedaliera è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente
L'esclusione o la limitazione dell'accesso per la presenza di segreti tecnici o commerciali richiede una dichiarazione dell'offerente specificamente motivata e comprovata; il generico richiamo al know-how aziendale non è sufficiente.
art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023
indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici
Quando la documentazione di gara è indispensabile per la difesa giudiziale degli interessi dell'operatore economico, le esigenze conoscitive dell'istante prevalgono, purché il segreto tecnico o commerciale opposto non sia adeguatamente motivato e comprovato.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, la partecipazione dell'operatore economico implica l'accettazione delle regole di trasparenza, imparzialità e par condicio e, quando ciò sia necessario per proporre o coltivare un'azione giudiziaria relativa alla procedura, del disvelamento della domanda di partecipazione e dell'offerta, fatte salve soltanto le limitazioni specificamente giustificate dalla tutela di segreti tecnici o commerciali.
- Il diniego o l'oscuramento dell'accesso alle parti dell'offerta asseritamente coperte da segreto tecnico o commerciale è legittimo solo in presenza di una dichiarazione dell'offerente motivata e comprovata, riferita concretamente alle informazioni riservate e al pregiudizio derivante dalla loro divulgazione; il generico richiamo al know-how, alle conoscenze aziendali o alla professionalità non è sufficiente.
- Ai sensi dell'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, l'accesso alla documentazione di gara deve essere consentito quando gli atti richiesti risultino indispensabili per la difesa in giudizio degli interessi giuridici dell'operatore economico nella procedura, con prevalenza delle esigenze difensive rispetto a un'opposizione altrimenti generica dell'aggiudicatario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1281/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1283/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1285/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1286/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →